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Ordinanza — n. 32160/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court ruling for manifest error in reading EU directive regarding specialist remuneration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32160/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Rome Court of Appeal's decision dismissing Vania Vellani's claim for damages due to delayed EU directive implementation. The lower court incorrectly concluded that dermatology and venereology was not a common specialization listed in the directives, despite the text explicitly including it. The Court found this a manifest error of law because the directive's article clearly enumerates the specialty, rendering the lower court's reasoning contradictory and legally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 2, Direttiva 75/362/CEE; Art. 360, n. 3, c.p.c.: A judgment is void if it contains a manifest error of law by misreading statutory provisions that directly contradict the court's own stated reasoning regarding the applicability of EU directives.

Parole chiave

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manifest error of law EU directive implementation specialist remuneration contradictory reasoning nullity of judgment dermatology specialization damages for delay perizia medica carente

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 2, Direttiva 75/362/CEE
Art. 360, n. 3, c.p.c.
CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.»] dal momento che, come già evidenziato nel primo motivo e come pure desumibile dalla stessa sentenza, l'art.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione di legge e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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sent. n. 8053 del 2014
sentenza n. 20303 del 2019
Corte di Giustizia Europea, 25 febbraio 1999, C-131/97
Corte di Giustizia Europea, 3 ottobre 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26639/2022R.G. proposto da Vellani Vania, rappresentata e difes a dall'Avv. Marco Tortorella , domiciliatadigitalmente ex lege; –ricorrente – contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Università e della Ricerca; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4791/2022 , depositata l’11 luglio2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novem bre 2025dal Consigliere Emilio Iannello. Oggetto Responsabilità civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi Rilevato che:

Vania Vellani convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma , con citazione notificata il 27 maggio 2009,la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri Ministeri chiedendo ne la condanna a l risarcimento del danno derivante dal ritardato recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, che imponevano agli Stati membri di garantire un’adeguata remunerazione ai medici specializzandi durante il periodo di formazione; espose a fondamento di ave r frequentato il corso di specializzazione in “ Dermatologia e Venereologia ” tra gli anni accademici1982/83 e 1984/85 (conseguendo il relativo diploma il 28 giugno 1985) e lamentòdi non aver percepito alcuna retribuzione per tale attività formativa; con sentenza n. 628 del 201 4 , il Tribunale rigettò la domanda , compensando le spese, avendo ritenuto che l’iscrizione al corso, avvenuta prima del 1° gennaio 1983, escludesse l’applicabilità delle direttive; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4791/2022, resa pubblica l’11 luglio 2022, ha rigetta to il gravame interposto dalla Vellani,condannandola alle spese; pur riconoscendo che, in linea teorica, il rigetto per iscrizione ante 1983 non era più conforme alla giurisprudenza sopravvenuta, ha nondimeno ritenutola domanda infondata nel merito, sull’assunto che il corso di Dermatologia e Venereologia non risultasse negli elenchi allegati alle direttive come specializzazione comune ad almeno due Stati membri; avverso tale sentenza Vania Vellani propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; le amministrazioni intimate non svolgono difese nella presente sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione di legge e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.; nullità della sentenza» rileva che l’affermazione secondo cui la specializzazione conseguitanon rientra negli elenchi delle direttive è contraddetta dal contenuto della stessa sentenza, che a pag. 7 riporta l’elenco delle specializzazioni comuni agli Stati membri, tra le quali figura Dermatologia e Venereologia; si configura, pertanto, secondo la ricorrente, un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da integrare il vizio di motivazione apparente, come definito dalle Sezioni Unite (sent. n. 8053del 2014) con la conseguente la nullità della sentenz a; con il secondo motivo la ricorrente riconduce la medesima doglianza a vizio di violazione di legge [«violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.»] dal momento che, come già evidenziato nel primo motivo e come pure desumibile dalla stessa sentenza, l'art. 7, comma 2, della Direttiva 75/362/CEE elenca le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri e tra queste indica proprioDermatologia e venereologia; il ricorso è manifestamente fondato con riferimento al secondo motivo; è bensì vero che, dalla motivazione della stessa sentenza, là dove essa riporta─ trascrivendo testualmente, tra virgolette , alle pagine 5 e 6, il contenuto di una ordinanza di questa Corte (n. 20303 del 2019) ove è riportato l’elenco delle specializzazioni delle quali l’art.7, comma 2 , della Direttiva 75/362/CEE stabilisce l’equipollenza in almeno due Stati membri ─ si trae smentita di quanto poco prima affermato nella stessa sentenza (pag.

4) circa la mancata inclusione negli elenchi allegati alle direttive del corso frequentato dall’appellante, dal momento che, al contrario, nell’elenco indirettamente riportato risulta compresa anche la specializzazione in questione; ciò però non rende incomprensibile la motivazione, chiara per l’appunto nel senso di ritenere infondata la domanda per difetto del presupposto della inclusione della specializzazione conseguita negli elenchi menzionati e di quello ad esso alternativo della prova in punto di fatto della sua equipollenza ad uno dei corsi compresi in tali elenchi; la rende piuttosto manifestamente errata ─ si potrebbe dire alla stregua di una “sentenza suicida”─ dal momento che l’erroneità della lettura del citato dato normativo emerge dal relativo testo quale trascritto nella stessa motivazione; coglie dunque nel segno, piuttosto, il secondo motivo, con il quale si ascrive alla sentenza impugnata il vizio di violazione di legge, in effetti indubbiamente sussistente dal momento che, come detto, la specializzazione in Dermatologia e Venereologia è espressament e compresa tra quelle che l’art. 7, comma 2, della Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, indica come corrispondenti alle specializzazioni ivi indicate conseguite in altri Paesi; in accoglimento di tale motivo la sentenza impugnata deve essere pertanto cassatae la causa rinviata al giudice a quo al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,