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Ordinanza — n. 32087/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction regulation request as internal matter and lacks substantive jurisdiction basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32087/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the ex officio jurisdiction regulation request inadmissible, ruling that the internal division of cases between ordinary and specialized sections does not constitute a jurisdictional dispute. The court found the specialized section lacked substantive jurisdiction because the case involved partnerships rather than capital companies and the damages claim was not directed at specific corporate entities. Consequently, the request failed to establish a valid conflict of jurisdiction under Article 45 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 45 c.p.c.; Art. 3 D.Lgs. 276/2003: The internal distribution of cases between ordinary and specialized sections of the same court is not a matter of jurisdiction but of internal organization, rendering ex officio jurisdiction regulations inadmissible when no substantive jurisdictional conflict exists between different courts.

Parole chiave

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ex officio jurisdiction regulation specialized business section partnership company jurisdiction internal court organization conflict of jurisdiction Article 45 Civil Procedure Code substantive jurisdiction criteria conflitto di competenza lavoristica

Disposizioni normative citate

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Art. 45 c.p.c.
E tanto si pone al di fuori della logica sottesa all’istituto dell’art. 45 c.p.c. Trattandosi di regolamento d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva, non è dovuta pronuncia sulle spese.
Art. 3 D.Lgs. 276/2003
esula inoltre dall’applicazione del citato art. 3 atteso che la competenza del Tribunale delle Imprese è esclusa in relazione alle cause riguardanti le società di persone essendo il rinvio dell’art.2 del medesimo decreto legislativo riferito alle sole società di capitali (Cass.n.32585/2024, Cass.
Art. 49, second comma, cod. proc. civ.
art. 45 cod. proc. civ
- anche l'individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto d'un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris, che invece l'art. 45 cod. proc. civ.
art. 45 c.p
E tanto si pone al di fuori della logica sottesa all’istituto dell’art. 45 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 19882/2019
Cass. n. 31134/2018
Cass. n. 2331/2023
Cass. n. 21363/2020
Cass. n. 68821/2018
Cass. n. 32585/2024
Cass. n. 6054/2023
Cass. n. 33024/2023
Cass. 17074/2013
Cass. 9190/2024
Court declares office jurisdiction regulation inadmissible due to procedural timing and lack of material jurisdiction basis.
Cass. S.U. n. 1202/2018
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4697/2025 R.G. proposto d’ufficio dal Tribunale delle Imprese di Firenze con ordinanza nel procedimento iscritto al n. r.g. 10667/2023depositata il 18.2.2025 nella causa tra HOTEL DUOMO S.R.L. GIULIA BIANCHI, GRAND HOTEL DUOMO PISA S.A.S. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere LAURA GIRALDI. FATTI DI CAUSA Con ordinanza in data 18.2.2025 il Tribunale delle Imprese di Firenze richiedeva ex art.45 c.p.c. regolamento di competenza d’ufficio rispetto alla pronuncia del Tribunale di Pisa in data 27.7.2023 con la quale detto Giudice si era dichiarato incompetente a favore del Tribunale qui richiedente.

Il Tribunale di Firenze esponeva che il Tribunale di Pisa era stato adito da Bianchi Giulia in controversia tesa ad accertare la dichiarazione di nullità od annullabilità di un contratto di affitto di ramo di azienda e che, pur essendo stata richiesta dall’attrice anche la declaratoria di nullità di una clausola statutaria della società GHD s.a.s. e la condanna al risarcimento dei danni subiti, la controversia restava estranea alla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva. Fissata l’odierna adunanza camerale, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni rilevando l’insussistenza della competenza della sezione specializzata delle imprese.

Nell’imminenza dell’adunanza odierna è sopravvenuto impedimento del Relatore già designato ed è stato designato altro relatore RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Preliminarmente si osserva che ‘il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza , ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art.45 c.p.c.; rientra invece nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita‘ (Cass.

S.U.n. 19882/2019, Cass. n.31134/2018). Ricorrono dunque i presupposti per la valutazione in termini di competenza della questione sottoposta a questa Corte. Deve altresì rilevarsi che la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, così come in generale quella del giudice adito, deve essere verificata in base al criterio del petitum sostanziale identificabile in relazione alla prospettazione della domanda contenuta nella causa petendi posta a fondamento della stessa (Cass.n.2331/2023, Cass.n.21363/2020, Cass. n.68821/2018). Nella specie, la domanda proposta dall’attrice, secondo i fatti costitutivi principali allegati dalla medesima come riferiti in sentenza, riguarda in primis la dichiarazione di nullità od annullabilità del contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto tra le due società convenute in giudizio, GHD s.a.s. e HDP s.r.l., domanda svolta dalla Bianchi quale socia accomandante di GHD; in secundis la domanda è diretta ad ottenere la declaratoria di invalidità o inefficacia di una clausola dei patti sociali di GHD s.a.s. e, infine, il risarcimento del danno asseritamente subito dall’attrice per la condotta di tale società in concorso con HD s.r.l..

Quanto allora all’accertamento della invalidità del contratto di affitto di ramo d’azienda, tale petitum certamente esula dalla competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa secondo il disposto di cui all’art.3 d. lgs.168/2003 in quanto, sotto il profilo di cui alle lettere A e B, non implica alcuna verifica di esistenza o modifica di ‘rapporti societari’ o di negozi aventi quale oggetto diretto le partecipazioni sociali od i diritti ad esse inerenti. Tanto meno esso può ricondursi alle verifiche sottese al disposto di cui alle ulteriori lettere del medesimo articolo.

La domanda di accertamento dell’inefficacia della clausola dei Patti parasociali di GHD s.a.s. esula inoltre dall’applicazione del citato art. 3 atteso che la competenza del Tribunale delle Imprese è esclusa in relazione alle cause riguardanti le società di persone essendo il rinvio dell’art.2 del medesimo decreto legislativo riferito alle sole società di capitali (Cass.n.32585/2024, Cass. n.6054/2023, Cass. n.33024/23). Infine, la domanda di condanna al risarcimento dei danni, in quanto non diretta nei confronti di singoli soggetti della compagine societaria neppure di HD s.r.l. (lett.A), né essendo promossa da creditori delle società controllate contro le società che le controllano, è estranea alla competenza del Tribunale delle Imprese.

Ciò premesso deve tuttavia rilevarsi che il regolamento è comunque inammissibile, perché diretto a garantire l’osservanza non già di una regola di competenza per materia, esistente in capo ad un ufficio giudiziario (nella specie, in ipotesi, il Tribunale ordinario di Pisa), bensì di una regola di competenza per valore. Difatti, il Tribunale delle Imprese di Firenze nel negare la propria competenza per materia, non afferma l’esistenza di competenza di eguale natura in capo al Tribunale ordinario di Pisa. Pertanto l’istanza si rivela inammissibile in accordo con il principio secondo cui “quando il giudice della riassunzione riceve la causa di cui altro giudice ha dismesso la competenza, non è sufficiente a giustificare l’elevazione del conflitto di competenza la circostanza che il giudice ad quemdissenta dalla valutazione circa la sussistenza della sua competenza per ragioni di materia”, come ha fatto il Tribunale delle Imprese, “ma, perché il potere di conflitto si configuri è necessario che individui l’esistenza sulla controversia di una competenza per materia del giudice a quoo di un terzo giudice” (così, in motivazione, Cass. 17074/2013, 9190/2024).

Infatti, nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris , l'eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Corte di cassazione, in quanto necessariamente contenente - ex art. 49, secondo comma, cod. proc. civ. - anche l'individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto d'un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris, che invece l'art. 45 cod. proc. civ. non accorda per insindacabile scelta di merito legislativo." (Cass.

S.U. n.1202/2018). In sostanza, il regolamento di competenza di ufficio appare sollevato dal confliggente non a tutela di una regola di competenza per materia esistente sulla controversia e attribuita al giudice che declinò la competenza (o ad un terzo giudice), ma solo per negare l’esistenza di una propria competenza per materia. E tanto si pone al di fuori della logica sottesa all’istituto dell’art. 45 c.p.c. Trattandosi di regolamento d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva, non è dovuta pronuncia sulle spese.

P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla pubblicazione della pre