Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32083/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court rules condominium location, not manager's office, determines consumer jurisdiction under Art. 66-bis Cod. Cons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32083/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the condominium's appeal challenging the territorial jurisdiction of the Tivoli court in an electricity supply dispute. While the condominium argued that jurisdiction should lie where the administrator resides, the court clarified that the condominium lacks independent legal personality and its 'domicile' for jurisdiction purposes is the location of the property where all owners' interests converge. Consequently, the court reaffirmed that the Tivoli tribunal correctly exercised jurisdiction based on the building's location rather than the administrator's office.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 66-bis d.lgs. 205/2006; Art. 19 c.2 c.p.c.: The territorial jurisdiction for consumer disputes involving a condominium is determined by the location of the property where the owners' interests are concentrated, not by the domicile of the administrator.

Parole chiave

Generato dall'IA
consumer jurisdiction condominium legal personality territorial competence administrator domicile art 66-bis codice consumo competenza territoriale distribuzione dell'elettricità approvvigionamento energetico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 66-bis d.lgs. 205/2006
Si rileva, infatti, che la competenza territoriale inderogabile di cui al citato art. 66-bis Cod.cons.
Art. 19 c.2 c.p.c.
Art. 16 Cost.
Art. 66-bis Codice del Consumo
Si rileva, infatti, che la competenza territoriale inderogabile di cui al citato art. 66-bis Cod.cons.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 14410/2024
Cass. n. 10679/2015
Cass. S.U. n. 10934/2019
Cass. n. 12416/2025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26685/2024 R.G. proposto da : CONDOMINIO VIA MARCO SIMONE N. 80, COMPARTO 'R', rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA RIZZELLI -ricorrente- contro B1GAS S.P.A., rappresentata e difes a dall'avvocato ROBERTA LODDO -controricorrente- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TIVOLI n. 1291/2024 depositata il 12/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere LAURA GIRALDI. FATTI DI CAUSA Con sentenza in data 11.11.2024 il Tribunale di Tivoli rigettava l’opposizione proposta da Condominio via Marco Simone n.80 in Tivoli avverso il decreto ingiuntivo richiesto da Bigas s.p.a., e concesso dal medesimo Tribunale, per il pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.

La sentenza esaminava in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’opponente, non ritenendola fondata. Tale eccezione era stata prospettata dal condominio assumendo che erroneamente era stato adito il Tribunale di Tivoli ove era collocato lo stabile condominiale anziché il Tribunale di Roma ove aveva domicilio l’amministratore pro temporedello stesso. L’opposta, costituitasi, aveva indi contestato l’indicazione della competenza territoriale come svolta dal Condominio ed aveva insistito nella domanda di conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo reputando di dover approfondire la questione sottesa all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata, e, quindi, pronunciava sentenza dando atto che ‘la regola del domicilio dell’amministratore p.t. …è giustificata per le notifiche e le comunicazioni degli atti processuali…..[ma] non può giustificarsi in ordine alla competenza che, viceversa, necessita di criteri di individuazione certi e predeterminati…Il riconoscimento di una competenza territoriale anche nel luogo ove l’amministratore ha lo studio condurrebbe viceversa ad una scissione e moltiplicazione di competenza, talora delegata alle scelte logistiche dell’amministratore medesimo’.

Ritenuto dunque luogo di competenza funzionale quello ove insiste il condominio, rigettava l’eccezione proposta nonché nel merito l’opposizione. Avverso la pronuncia relativa alla statuizione sulla sola competenza il Condominio ha proposto istanza di regolamento facoltativo di competenza assumendo la violazione e falsa applicazione dell’art.66-bisd.lgs n.205/2006, dell’art.19 c.2. c.p.c. e dell’art.16 Cost., richiamando le osservazioni già svolte innanzi al Tribunale e lamentando che erroneamente la competenza territoriale era stata individuata con riferimento al luogo ove lo stabile insiste e non, al contrario, con riferimento al luogo ove ha domicilio l’amministratore condominiale.

Si è costituita la resistente contestando il ricorso ed evidenziando che l’art.66- bis del Codice del Consumo individua la competenza territoriale funzionale con riferimento alla residenza o domicilio del consumatore ed ove, dunque, la persona ha stabilito, ai sensi dell’art.43 c.c., la sede dei suoi affari ed interessi che non può che corrispondere al luogo ove i condomini abitano ed agiscono. Fissata l’odierna adunanza camerale, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni ritenendo sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli nel cui circondario si trovava lo stabile condominiale; parte resistente ha depositato memoria ex art.380-bis.1c.p.c.

Nell’imminenza dell’adunanza odierna è sopravvenuto impedimento del Relatoregià designato ed è stato designato altro relatore. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni. La ricorrente lamenta che il Tribunale, dichiarando la propria competenza, ha individuato il luogo di residenza/domicilio del condominio nel territorio ove lo stesso insiste. Si osserva preliminarmente che, nella specie , la resistente Bigas ha inizialmente agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo di forniture di gas in forza di un contratto di somministrazione concluso con il condominio.

Si rileva, dunque, che al contratto concluso con un professionista da un amministratore dicondominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela delconsumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere consideraticonsumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Cass. n. 14410/2024, Cass.n.10679/2015). Premesso che, nella specie , non è sorta contestazione in merito alla qualità di consumatore del condominio e della conseguente necessaria applicazione del disposto di cui all’art.66-bis d.lg 205/2006, la questione riguarda esclusivamente l’individuazione della effettiva sede/domicilio dello stesso.

Si rileva, infatti, che la competenza territoriale inderogabile di cui al citato art. 66-bis Cod.cons. si determina in capo al giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Ed allora il Collegio osserva che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli partecipanti e che all’amministratore è attribuita solo limitata facoltà di agire e resistere in giudizio nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dall'assemblea (Cass. S.U. n.10934/2019).

Ai fini della competenza, pertanto, ciò che àncora ad un Foro la parte complessa ‘Condominio’ non può che essere il luogo ove si concentrano gli interessi di tutti i partecipanti indistintamente e non quello ove ha residenza o domicilio il suo rappresentante dotato di alcune facoltà specifiche; tale luogo non può che identificarsi con quello ove lo stabile si trova poiché ivi è ravvisabile in concreto il centro degli interessi di tutti i singoli condomini (Cass.n.12416/25) ed ove avvengono, tra l’altro, le forniture e l’erogazione di tutti servizi.

La rilevanza del domicilio dell’amministratore pro tempore, cui vorrebbe fosse dato rilievo la parte ricorrente, si giustifica invece solo per le notifiche e le comunicazioni degli atti processuali, stante in tal caso la necessità di assicurare la certa conoscibilità degli atti da parte del condominio in capo ad un unico soggetto che lo rappresenta. Il Tribunale di Tivoli ha correttamente tenuto distinti due problemi: quello della competenza secondo il foro del consumatore, su cui ha richiamato correttamente la giurisprudenza di questa Corte e quello del luogo di notificazione al Condominio quanto al foro del domicilio.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Tivoli. In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro 2.200 per compensi, euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge, devono essere rifuse dal ricorrente alla controricorrente con distrazione a favore dell’avvocato della stessa. P.Q.M La Corte Dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.200 per compensi, euro 200 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avvocato della stessa.

Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma