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Ordinanza — n. 32075/2025 — snciv Generato dall'IA

Incidental appeal against defaulting party dismissed for lack of notification; court rules notification required under Art. 292 c.p.c. when incidental appeal targets defaulting defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32075/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the incidental appeal filed by the plaintiff against the defaulting defendant, Gerardo Basile, who had not been notified of the appeal. The plaintiff argued that the appeal was inadmissible due to the lack of notification, while the lower court had rejected it on procedural grounds. The court held that when an incidental appeal is directed at a party who remains in default, notification is mandatory under Article 292 of the Civil Procedure Code to ensure the defaulting party can exercise their right to defend themselves.

Regesto Legislator

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Art. 292 c.p.c.; Art. 331 c.p.c.; When an incidental appeal is proposed against a party who remains in default, notification is required under Art. 292 c.p.c. to allow the defaulting party to exercise their right of defense, as the incidental appeal constitutes a new claim against them.

Parole chiave

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incidental appeal defaulting party notification requirement Civil Procedure Code right of defense condono delle spese procedurali mancato anticipo delle spese spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.
civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 292 c.p.c.
331 o 332 c.p.c., bensì dell’art. 292 c.p.c. (ancorché l’art.
Art. 350 c.p.c.
Art. 359 c.p.c.
Art. 331 c.p.c.
324580); dalla considerazione di tali premesse discende la fondatezza del motivo nella parte in cui censura la mancata osservanza, non già dell’art. 331 c.p.c., bensì dell’art.
Art. 343 c.p.c.
(ancorché l’art. 343 c.p.c. preveda solo che laproposizione di un appello incidentale debba avvenire con il depositotempestivo della comparsa di risposta e non anche la sua notificazione), atteso che gli artt.
art. 292 c.p
331 o 332 c.p.c., bensì dell’art. 292 c.p.c.
art. 343 c.p
(ancorché l’art. 343 c.p.c.
art. 331 c.p
324580); dalla considerazione di tali premesse discende la fondatezza del motivo nella parte in cui censura la mancata osservanza, non già dell’art. 331 c.p.c., bensì dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2246 del 22/01/2024
Cass. n. 2246 del 22/01/2024, Rv.
Cass. n. 5084 del 17/02/2023
Cass. n. 4747 del 13/04/2000
già, in precedenza, Cass. n. 4747 del 13/04/2000, Rv.
Cass. n. 11827 del 15/11/1995
Cass. n. 1446 del 16/03/1981
Cass. n. 3652 del 20/12/1972
Cass. n. 2359 del 09/09/1966
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15882/2023R.G. proposto da Mancuso Alfredo, rappresentato e difes o dall’ A vv. Antonio Carrella , domiciliatodigitalmente ex lege; –ricorrente – contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Comune di Sarno e Basile Gerardo; –intimati – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Salerno n. 56 6/202 3 , depositata il 27aprile 202 3 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 nov embre Oggetto Impugnazioni civili - Appello incidentale proposto anche nei confronti di appellato contumace -Omessa notifica-Rilievo d’ufficio - Esclusione - Fondamento 2023dal Consigliere Emilio Iannello.

Rilevato che: Alfredo Mancuso — avendo agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso dei suoi familiari, avvenuto in conseguenza degli eventi franosi che colpirono il Comune di Sarno il 5 maggio 1998, causando la morte di 137 persone — era risultato vittorioso in primo grado, avendo ottenut o la condanna di Gerardo Basile, sindaco del tempo, nonché del Comune di Sarno e delle Amministrazioni statali (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno), in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di euro 1.017.168,17 a titolo di risarcimento dei danni (al netto del versamento già effettuato, ma al lordo della rivalutazione e degli interessi) e della ulteriore somma di euro 13.563,15 per imborso delle spese processuali (di cui euro 1.563,15 per esborsied euro 12.000,00 per competenze legali , oltre IVA, CPA e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci di legge), distratte in favore deiprocuratore dichiaratosi antistatario; nel giudizio d’appello, promosso in via principale dalle amministrazioni statali che si dolevano del rigetto della domanda di regresso nei confronti del Comune, si costituì tempestivamente il Mancuso proponendo appello incidentale limitato alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta inadeguat a per difetto rispetto alla complessità della causa e all’atteggiamento ostruzionistico delle controparti; con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Salerno, per quanto ancora interessa, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale del Mancuso, in quanto non notificato alla parte contumace (Gerardo Basile), sul rilievo che la censura sulle spese coinvolgeva anche quest’ultimo, condannato in solido in primo grado; tale sentenza è impugnata per cassazione dal Mancuso, con ricorso affidato a un unico mezzo; gli intimati non hanno svolto difese; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 292, 350, 359 c.p.c.»; rileva in sintesi che la mancata notifica dell’appello incidentale all’appellato rimasto contumace non poteva essere rilevata d’ufficio, trattandosi di nullità relativa suscettibile di essere fatta valere solo dal contumace se si costituisce o impugna la sentenza; soggiunge che, peraltro, se pure egli avesse voluto proporre l’impugnazione incidentale nei confronti delle controparti ad esclusione proprio di Basile Gerardo, ben avrebbe potuto farlo senza dover necessariamente integrare il contraddittorio nei confronti di quest’ultimo, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 331; il motivo è fondato e merita accoglimento; come questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare, nei casi (come quello oggetto dell’odierno esame) in cui una delle parti raggiunte dalla notificazione dell’appello principale rimanga contumace, l’eventuale proposizione di un appello incidentale da parte di altro appellato che venga proposto anche nei confronti della parte rimasta contumace, sostanziandosi in una nuova domanda (d’impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, prefigura l’applicazione, non già degli artt. 331 o 332 c.p.c., bensì dell’art. 292 c.p.c. (ancorché l’art. 343 c.p.c. preveda solo che laproposizione di un appello incidentale debba avvenire con il depositotempestivo della comparsa di risposta e non anche la sua notificazione), atteso che gli artt. 331 o 332 c.p.c. concernono unicamente le situazioni nelle quali un’impugnazione è proposta senzacoinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile; ne deriva che, nei casi corrispondenti a quello in esame, la notificazione dell’appello incidentale dev’essere ordinata dal giudice al solo scopo di portare detta impugnazione incidentale a conoscenza del contumace, ossia del soggetto che è già parte nel processo introdotto dall’impugnazione principale, dovendo ritenersi estesa, l’impugnazione incidentale, anche nei confronti della parte che, essendo convenuta nelprocesso, ha scelto di rimanere contumace (v.

Cass. n. 2246 del 22/01/2024, Rv. 670015; n. 5084 del 17/02/2023 , Rv. 666935; ma v. già, in precedenza, Cass. n. 4747 del 13/04/2000, Rv. 535644; n. 11827 del 15/11/1995, Rv. 494652 ; n. 1446 del 16/03/1981, Rv. 412099 ; n. 3652 del 20/12/1972 , Rv. 361680 ; n. 2359 del 09/09/1966 Rv. 324580); dalla considerazione di tali premesse discende la fondatezza del motivo nella parte in cui censura la mancata osservanza, non già dell’art. 331 c.p.c., bensì dell’art. 292 c.p.c.; in accoglimento del ricorso la causa deve dunque essere rinviata al giudice a quo, per nuovo giudizio sull’appello principale, ferme le altre non connesse statuizioni; al giudice di rinvio deve essere anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, ne