Cassation court dismisses appeal against energy company's provincial tax refund claim due to recent Constitutional Court ruling invalidating the tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the energy company's cassation appeal against a lower court order requiring them to refund a provincial tax to a private entity. The company argued the tax violated EU directives, but the court noted a recent Constitutional Court decision had already declared the underlying tax law unconstitutional. Consequently, the court ruled the appeal unfounded by referencing this new precedent and dismissed the case, ordering cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, commi 1, lett. c) e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511; Where a Constitutional Court ruling declares a tax provision unconstitutional, subsequent appeals challenging that tax based on the same grounds are unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONSEGUENZE ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2592/2024 R.G. proposto da: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., in persona del procuratore speciale avvocato Tiziana Tosti, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano D’Ercole, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge - ricorrente - contro VILLA DR. L. TOMASI S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Lombardi, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 1483/2023, che si assume depositata il 10/07/2023;
F i r m a t o D a : F R A N C O D E S T E F A N O E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 1 3 6 a f 3 0 e a a 6 9 a 3 a 6 6 b f 9 1 9 3 e 2 a c 3 8 9 d Numero registro generale 2592/2024 Numero sezionale 4433/2025 Numero di raccolta generale 32053/2025 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/Data pubblicazione 09/12/20252025 dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA La questione, per quel che ancora qui rileva, trae origine dalla domanda, azionata, in giudizio sommario ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, dalla Villa dr. L.
Tomasi S.r.l. di rimborso, da parte della società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (in seguito: Servizio Elettrico), della addizionale provinciale pagata dalla istante sulla fornitura di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011. A fondamento della sua pretesa, la Villa dr. L. Tomasi S.r.l deduceva che la legge interna istitutiva dell’addizionale alle accise - poi abolita su tutto il territorio nazionale nel 2012 ‒ era in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, imponendo una tassa (l’addizionale) che non rispondeva ad una specifica finalità opportunamente individuata dal legislatore nazionale.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda e condannava Servizio Elettrico al pagamento in favore di Villa Dr. L. Tomasi S.r.l della somma di € 6.380,53 a titolo di ripetizione degli importi versati da quest’ultima per l’addizionale provinciale sull’energia elettrica. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1483 del 10/07/2023, respingeva l’appello interposto dal fornitore di energia contro la decisione di primo grado; Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione Servizio Elettrico, con atto affidato a cinque motivi.
Risponde con controricorso Villa dr. L. Tomasi S.r.l. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art.378 c.p.c. All’adunanza camerale del 19/11/2025 il Collegio ha assunto il ricorso in decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. R.g. n. 2592 del 2024 Ad. 19/11/2025; estensore: C. Valle Pag. 2 di 6 F i r m a t o D a : F R A N C O D E S T E F A N O E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 1 3 6 a f 3 0 e a a 6 9 a 3 a 6 6 b f 9 1 9 3 e 2 a c 3 8 9 d Numero registro generale 2592/2024 Numero sezionale 4433/2025 Numero di raccolta generale 32053/2025 RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 09/12/2025 In via preliminare il Collegio rileva che la copia depositata dalla ricorrente della sentenza impugnata è aglifica, ossia priva dei dati identificativi normalmente impressi dal sistema informatico e che ne consentono l’identificazione mediante numero di ruolo e data di pubblicazione, ma sul punto non vi è contestazione tra le parti costituite, cosicché deve ritenersi che esse concordino nell’identificazione del provvedimento e sulla data di pubblicazione, identificata nel 10/07/2023 (tanto bastando a superare la rilevata carenza:
Cass. n. 12971 del 13/05/2024 Rv. 671148-01); pertanto, in assenza di notifica della sentenza, il termine di sei mesi, veniva a scadere il 12/04/2022: e il ricorso è stato notificato alla Villa Dr. L. Tomasi S.r.l. il 29/01/2024, con conseguente tempestività dell’impugnazione. I motivi di ricorso sono i seguenti.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2033 c.c. per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto sussistente l’indebito oggettivo.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. in relazione all’art. 6, comma 1, d.l. n. 511 del 1988 e dell’art. 1 par. 2 della direttiva n. 2008/118/CE, dell’art. 54 della L. 8 giugno 1990 n. 142, dell’art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL) e dell’art. 19 TUEL, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto assente la finalità specifica perseguita dall’addizionale all’accisa sull’energia elettrica. Ove, peraltro, dovesse permanere una situazione di dubbio, si sollecita questa Corte a ricorrere allo strumento del rinvio pregiudiziale ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull’Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
R.g. n. 2592 del 2024 Ad. 19/11/2025; estensore: C. Valle Pag. 3 di 6 F i r m a t o D a : F R A N C O D E S T E F A N O E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 1 3 6 a f 3 0 e a a 6 9 a 3 a 6 6 b f 9 1 9 3 e 2 a c 3 8 9 d Numero registro generale 2592/2024 Numero sezionale 4433/2025 Numero di raccolta generale 32053/2025 3) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, Data pubblicazione 09/12/2025 primo comma, n. 3 c.p.c. e segnatamente dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 511 del 1988, della direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell’art. 4 comma 3 del TUE, dell’art. 288 TFUE, e degli artt. 11 e 117 Cost.: inesistenza potere di disapplicazione del giudice interno e compatibilità tra l’ordinamento interno e il diritto unionale fino al 31 marzo 2010.
Peraltro, ove dovessero permanere dubbi in proposito, questa Corte è sollecitata, anche in questo caso, a “disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull’Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche in relazione a tale questione”.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2935 c.c. e 2697 c.c. sulla compatibilità tra l’ordinamento interno e il diritto unionale fino al 31 marzo 2010. 5) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio». Con l’ultimo motivo di gravame, la ricorrente impugna la condanna alle spese, prospettando la sussistenza di circostanze idonee a disporre la compensazione delle spese di lite, lamentando la discordanza di orientamenti giurisprudenziali esistenti in ordine alla materia oggetto del contendere.
I primi quattro motivi di ricorso – suscettibili di scrutinio unitario, data la loro connessione – non sono fondati: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento - di cui a Corte costituzionale sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), R.g. n. 2592 del 2024 Ad. 19/11/2025; estensore:
C. Valle Pag. 4 di 6 F i r m a t o D a : F R A N C O D E S T E F A N O E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 1 3 6 a f 3 0 e a a 6 9 a 3 a 6 6 b f 9 1 9 3 e 2 a c 3 8 9 d Numero registro generale 2592/2024 Numero sezionale 4433/2025 Numero di raccolta generale 32053/2025 convertito, con modificazioni, nella legge n. 20 del 27/01/1989, come Data pubblicazione 09/12/2025 sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2/02/2007 -, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13742, 16992, 16993, 17642, 17643, 24928, 24929, 28517, 28518 e 28527 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente – ai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
– fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato. Il quinto motivo di ricorso è, poi, inammissibile per manifesta infondatezza, non spettando mai un diritto al soccombente a vedersi accordata la compensazione delle spese di lite e, sul punto, essendo incensurabile nella presente sede di legittimità la determinazione del giudice del merito di non procedervi. A tanto consegue l’integrale rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’univoca presa di posizione di questa Corte al riguardo.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, R.g. n. 2592 del 2024 Ad. 19/11/2025; estensore:
C. Valle Pag. 5 di 6 F i r m a t o D a : F R A N C O D E S T E F A N O E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 1 3 6 a f 3 0 e a a 6 9 a 3 a 6 6 b f 9 1 9 3 e 2 a c 3 8 9 d Numero registro generale 2592/2024 Numero sezionale 4433/2025 Numero di raccolta generale 32053/2025 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove Data pubblicazione 09/12/2025 dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art