Cassation Court dismisses appeal against energy company's refusal to refund local tax due to recent Constitutional Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the appeal filed by Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. against the lower court's order to refund local taxes to Proplastek S.r.l. The appellant argued that the internal law establishing the tax was unconstitutional, citing a recent Constitutional Court decision declaring the relevant provision invalid. The Supreme Court dismissed the claim, ruling that the recent Constitutional Court judgment already established the illegality of the tax provision, making the lower court's reasoning based on EU law unnecessary and redundant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.; The Supreme Court may dismiss a cassation appeal by referring parties to a recent Constitutional Court decision declaring the challenged norm unconstitutional, thereby rendering the appellant's arguments based on EU law inadmissible.
Parole chiave
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SEGUENZE ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2439/2024 R.G. proposto da: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., in persona del procuratore Avv. Tiziana Tosti, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano D’Ercole, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge - ricorrente - contro PROPLASTEK S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Pera e Massimiliano Perletti, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI ROMA n. 7663/2023 depositata il 28/11/2023;
F i r m a t o D a : F R A N C O D E S T E F A N O E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 1 3 6 a f 3 0 e a a 6 9 a 3 a 6 6 b f 9 1 9 3 e 2 a c 3 8 9 d Numero registro generale 2439/2024 Numero sezionale 4432/2025 Numero di raccolta generale 32052/2025 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/Data pubblicazione 09/12/20252025 dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA La questione, per quel che qui rileva, trae origine dalla domanda, azionata, in giudizio sommario ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, dalla Proplastek S.r.l. di rimborso, da parte della società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., della addizionale provinciale pagata dalla istante sulla fornitura di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011.
A fondamento della sua pretesa, la Proplastek S.r.l deduceva che la legge interna istitutiva dell’addizionale alle accise – poi abolita su tutto il territorio nazionale nel 2012 – era in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, imponendo una tassa (l’addizionale) che non rispondeva ad una specifica finalità opportunamente individuata dal legislatore nazionale. Con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e condannava la società Servizio Elettrico S.p.A. al pagamento in favore di Proplastek S.r.l. della somma di € 8.799,99 a titolo di ripetizione degli importi versati da quest’ultima per l’addizionale provinciale sull’energia elettrica.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 7663/2023 pubblicata il 28/11/2023, dando atto dell’intervenuta prescrizione decennale limitatamente ai pagamenti più risalenti, limitava la condanna a carico di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. nell’importo totale di €. 7.453,10 oltre interessi, respingendo per il resto l’appello interposto dal fornitore di energia contro la decisione di primo grado; Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso la Proplastek S.r.l.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. R.g. n. 2439 del 2024 Ad. 19/11/2025; estensore: C. Valle Pag. 2 di 5 F i r m a t o D a : F R A N C O D E S T E F A N O E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 1 3 6 a f 3 0 e a a 6 9 a 3 a 6 6 b f 9 1 9 3 e 2 a c 3 8 9 d Numero registro generale 2439/2024 Numero sezionale 4432/2025 Numero di raccolta generale 32052/2025 Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.Data pubblicazione 09/12/2025 RAGIONI DELLA DECISONE I motivi di ricorso sono i seguenti:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2033 c.c. per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto sussistente l’indebito oggettivo.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. in relazione all’art. 6 comma 1 d.l. n. 511 del 1988 e dell’art. 1 par. 2 della direttiva n. 2008/118/CE, dell’art. 54 della L. 8 giugno 1990 n. 142, dell’art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL) e dell’art. 19 TUEL, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto assente la finalità specifica perseguita dall’addizionale all’accisa sull’energia elettrica. Ove, peraltro, dovesse permanere una situazione di dubbio, si sollecita questa Corte a ricorrere allo strumento del rinvio pregiudiziale ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull’Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e segnatamente dell’art. 6 comma 1 d.l. n. 511 del 1988, della direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell’art. 4 comma 3 del TUE, dell’art. 288 TFUE, e degli artt. 11 e 117 Cost.: inesistenza potere di disapplicazione del giudice interno e compatibilità tra l’ordinamento interno e il diritto unionale fino al 31 marzo 2010. Peraltro, ove dovessero permanere dubbi in proposito, questa Corte è sollecitata, anche in questo caso, a “disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull’Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche in relazione a tale questione”.
R.g. n. 2439 del 2024 Ad. 19/11/2025; estensore: C. Valle Pag. 3 di 5 F i r m a t o D a : F R A N C O D E S T E F A N O E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 1 3 6 a f 3 0 e a a 6 9 a 3 a 6 6 b f 9 1 9 3 e 2 a c 3 8 9 d Numero registro generale 2439/2024 Numero sezionale 4432/2025 Numero di raccolta generale 32052/2025 I motivi di ricorso – suscettibili di scrutinio unitario, data la loro Data pubblicazione 09/12/2025 connessione – non sono fondati: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento - di cui a Corte costituzionale sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge n. 20 del 27/01/1989, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2/02/2007 -, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13742, 16992, 16993, 17642, 17643, 24928, 24929, 28517, 28518 e 28527 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. - fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato.
A tanto consegue l’integrale rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’univoca presa di posizione di questa Corte al riguardo. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. R.g. n. 2439 del 2024 Ad. 19/11/2025; estensore: C. Valle Pag. 4 di 5 F i r m a t o D a : F R A N C O D E S T E F A N O E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 1 3 6 a f 3 0 e a a 6 9 a 3 a 6 6 b f 9 1 9 3 e 2 a c 3 8 9 d Numero registro generale 2439/2024 Numero sezionale 4432/2025 Numero di raccolta generale 32052/2025 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, Data pubblicazione 09/12/2025 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nel