Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal; withdrawal extinguishes interest without opposing party acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the opposing party did not explicitly accept the withdrawal, the Court ruled that such acceptance is not required under Article 306 of the Code of Civil Procedure for cassation proceedings. Consequently, the withdrawal automatically extinguished the legal interest in contesting the lower court's judgment, leading to the termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings and the interest in litigation without requiring acceptance by the opposing party, as it renders the judgment final and binding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15582/2023 R.G. proposto da PELLICCIONI MARCELLO, elettivamente domiciliat o in ROMA alla via COLA di RIENZO n. 212, presso lo studio dell’avvocato BRASCA LEONARDO (BRSLRD73L16F537Z) che l a rappresenta e difende , domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro D’AGOSTINO GIAMPIERO PRIMO E PERRELLA MARZIA -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di R O M A n. 2008/2023 depositatail 20/03/2023. R.g. n. 15582del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 4 / 11 /2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle.
FATTI DI CAUSA Marcello Pelliccioni impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2 0 08 del 20/03/2023, che ha in parte riformato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 683/2016 depositatain data 8/6/2016, dichiarando non dovuta la somma di euro 4.500,00 a titolo di danno morale non patrimoniale,oltre accessori. Giampiero Primo D’Agostino e Marzia Perrella non hanno svolto attività difensiva in questa sede. All’adunanza camerale del 4/ 1 1 /2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE Non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto il ricorrente ha depositato atto di rinuncia. La rinuncia è sottoscritta dalla parte personalmente e dal suo difensore ed è, pertanto, rituale. La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l'art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell'estinzione del processo. La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti , non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, cfr.
Cass. n. 28675 del 2005) e inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. U.,n. 1923 del 1990;Cass., Sez. U., n. 4446 del 1986 ) . A tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni R.g. n. 15582del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. Valle di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, la mancata esplicazione di attività difensiva da parte degli intimati e la conseguente mancata contestazione della dichiarazione, di cui all’atto di rinuncia, dell’essere stato raggiunto un accordo in ordine alle stesse,comporta che nulla deve disporsi al riguardo .
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 2015) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della