Court dismisses architect's contract as a mandate, not an appalto, allowing client's damages claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal by Brigitte Catanzano and Maurizio Bonvini against Sonia De Angelis regarding a villa renovation dispute. The lower courts had incorrectly classified the contract as an 'appalto' (contract for work), which favored the architect's claim for full fees. The Supreme Court ruled that the architect's role as project director and the selection of subcontractors defined the relationship as a 'mandato' (mandate) rather than an appalto. Consequently, the Court quashed the appellate judgment and remanded the case to reassess liability and damages based on the correct contractual classification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1655, 2082, 1362 c.c.: The contract between an architect and a client is a mandate (mandato) when the architect directs works and selects subcontractors, rather than an appalto, as the latter requires the contractor to execute the work with their own means and assume the risk.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16325/2023 R.G. proposto da CATANZANO BRIGITTE, BONVINI MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 203, presso lo studio dell’avvocato CATTIVERA GIOVANNI (CTTGNN68M18H501C) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro DE ANGELIS SONIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GAGGIANO 39, presso lo studio dell’avvocato FONTI MARIA (FNTMRA79P49H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato COLAZINGARI ERMINIO (CLZRMN66P03I992F) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3848/2023depositata il 26/05/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. FATTI DI CAUSA Maurizio Bonvini e Brigitte Catanzano hanno dato incarico all'architetto Sonia De Angelis affinché seguisse i lavori di ristrutturazione di una villa in Collevecchio (RI). Sul presupposto che l'architetto non avesse correttamente eseguito la prestazione, l'hanno convenuta in giudizio davanti al Tribunale di Rieti, per il risarcimento dei danni. L'architetto si è costituita in giudizio, ma,nel contempo, ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del suo onorario, per un ammontare pari a circa 146 mila euro.
Per la medesima somma ha proposto domanda riconvenzionale nel giudizio che la vede convenuta. Il Tribunale di Rieti ha riunito i due procedimenti. Ha rigettato la domanda dei due clienti, ora ricorrenti, ed ha accolto quella riconvenzionale della professionista, che rivendicava il pagamento degli onorari. La Corte di Appello di Roma ha sostanzialmente confermato questa decisione, salvo che per quanto attiene alle spese di lite. Brigitte Catanzano e Maurizio Bonvini ricorrono per la cassazione della decisione d’appello, con cinque motivi di ricorso, cui resiste Sonia De Angelis concontroricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Va pregiudizialmente rilevato che il controricorso, come eccepito dai ricorrenti, è stato depositato tardivamente in data 12 ottobre 2023,oltre il termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica del ricorso, eseguita in data 18 luglio 2023, dovendo farsi applicazione dell’art. 370 cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022. 2.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 1655, 2082, 1362 c.c. La Corte di Appello ha qualificato il contratto come di appalto, escludendo la tesi dei ricorrenti, secondo cui si sarebbe tratta t o di un mandato:
‹‹ L’elemento qualificante il contratto in questione come appalto (e non già come mandato con rappresentanza secondo quanto prospettato dagli appellanti), è quello dell’assunzione a carico dell’affidatario del rischio dell’esecuzione dell’opera al prezzo complessivo convenuto tra le parti›› (p. 8 della sentenza). La censura è la seguente. Sia in base al tenore letterale del contratto, che in base all'esame complessivo delle clausole, è da escludersi un contratto di appalto. L'architetto infatti è stato incaricato della direzione lavori e dell'affidamento degli stessi ad una qualche impresa.
Il che è incompatibile con la prestazione dell'appaltatore, il quale deve essere peraltro un imprenditore, che assume l'opera a proprio rischio.E, del resto, i lavori erano eseguiti da imprese che l’architetto aveva il compito di individuare. 3.- Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 1665 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto provato il credito vantato dalla De Angelis ed avere fondato la decisione sulla c.t.u., che aveva ben posto in rilievo che il corrispettivo dei lavori stimato non rappresentava il credito maturato dall’architetto, ma il solo valore delle opere effettivamente eseguite. 4.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.
Lamentano che il giudice d’appello sarebbe incorso in un errore di percezione in relazione alla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, con specifico riferimento alla domanda, dagli stessi ricorrenti proposta, di accertamento negativo del credito vantato dall’architetto per le prestazioni di direttore dei lavori. 5. – Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ., dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello fondato il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito dellaAngelis sulla esistenza di una nota datata 6 aprile 2011, sebbene il documento non recasse la sottoscrizione del Bonvini, bensì quella dell’architetto. 6.
– Con il quinto motivo si denunzia la falsa applicazione dell’art.2233 cod. civ. e dell’art. 1362 cod. civ., per essere la Corte d’appello incorsa nel vizio di errata interpretazione delle clausole contrattuali destinate a regolare la quantificazione del compenso per eventuali opere aggiuntive rispetto al computo metrico allegato al contratto. 7.-Il primo motivo è fondato. Innanzitutto, il motivo è ammissibile, perché non tende, come sostiene la controricorrente, ad un riesame del merito, ma investe la qualificazione del contratto; la censura, inoltre, non si limita genericamente a prospettare una errata interpretazione o qualificazione del contratto, ma indica i criteri (letterale e sistematico, in primo luogo) che sono stati violati ed illustra in che modo la loro corretta osservanza avrebbe portato ad una interpretazione diversa.
Come si è accennato, la Corte di Appello ha qualificato come appalto di opere il contratto in essere tra le parti. E non già come di prestazione d’opera, come invece intende la controricorrente: ‹‹ il contratto oggetto di giudizio è stato correttamente qualificato “contratto d’opera professionale per l’esecuzione di opere in appalto ricomprendente da un lato, la progettazione tecnica da parte dell’arch. De Angelis e dall’altro, tenuto conto della scrittura privata sottoscritta in data 4.3.2011, di affidamento alla medesima De Angelis della scelta delle imprese/maestranze per l’esecuzione dell’appalto e della direzione dei lavori›› (p. 17 del controricorso).
Ora, è pacifico che all’architetto è stato affidato il compito di individuare le imprese che avrebbero realizzato l’opera e quello di dirigerne i lavori. Lo ammettelo stesso architetto, nel controricorso, nel passo sopra citato. Se questo è l’oggetto del contratto, non si vede come possa essere inteso come di appalto, che è il contratto con cui l’ appaltatore realizza l’opera con propri mezzi –non con quelli degli altri, ossia di altre imprese- a proprio rischio. A ben vedere la decisione impugnata arriva alla tesi che si tratterebbe di appaltoda una serie di riferimenti irrilevanti e confusi:
a) che il prezzo sarebbe stato pagato a scadenze temporali ; elemento niente affatto indicativo di un appalto e che può riguardare qualsiasi tipo di prestazione che ha nel tempo una certa durata;
b) la previsione di un termine di consegna lavori, volto ad identificare il dies a quo di decorrenza del “termine di ultimazione”; anche tale termine non è affatto indicativo dell’appalto, ben potendo caratterizzare il mandato, ossia obbligare il mandatario c he ricerca le imprese di costruzione a far sìche l’op era sia ultimata entro quel termine. Ciò senza contare che l’incarico di direttore dei lavori è del tutto incompatibilecon quello di appaltatore. In buona sostanza, la Corte di Appello ha disatteso criteri di ermeneutica contrattuale, che, se correttamente applicati , l’avrebbero condotta ad unadiversa qualificazione.
L’erronea qualificazionedel rapporto in termini di appalto, per la sua incidenza sulla quantificazione del compenso, nonché sugli obblighi dell’incaricata, alla qualei ricorrenti hanno contestato inadempienze, evidenziandoche altro sono gli obblighi del direttore e progettista, sia pure incaricato di trovare le i m prese costruttrici, altro sono gli obblighi dell’ appaltatore , comporta che d ebba essere rivalutata l’intera controversia. Ne segue che, accolto il primo, i restanti motivi di ricorso restano assorbiti. Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione e la decisione va cassata con rinvio alla competente Corte d’appello anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello d