Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31673/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court partially allows material error correction for litigation costs but dismisses request regarding merits trial expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31673/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the material error correction request inadmissible regarding the merits trial expenses but allowed the portion concerning litigation costs. The court reasoned that the request for merit expenses was improperly formulated without referencing the underlying case file, whereas the omission regarding litigation costs was emendable. Consequently, the order was corrected to deduct only the litigation costs in favor of the requesting lawyer.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391-bis c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: The material error correction procedure applies to omissions in the appeal judgment but requires specific reference to the merits file for merit-related expenses, which is absent here.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction litigation costs allocation merits trial expenses Supreme Court order procedural admissibility

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
«con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato Davide Lo Giudice, delle spese del (solo) giudizio di legittimità»; Ric.
Art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
93 c.p.c., in favore dell’av- vocato Davide Lo Giudice, delle spese del (solo) giudizio di legittimità»; - dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c..
art. 93 c.p
«con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato Davide Lo Giudice, delle spese del (solo) giudizio di legittimità»; Ric.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE dott. Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Ad. 25/11/2025 C.C. dott. Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 10852/2025 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul procedimento iscritto al numero 10852del ruolo generale dell’anno 2025, vertente MORAUTO di Montante G. e C. S.a.s. (P.I.: 01561320845), in persona del legale rappresentante pro tempore, Giuseppe Montante rappresentata e difesa dall’avvocato Davide Lo Giudice (C.F.:

LGD DVD 67B117 B429C) -ricorrente- SPV FINO 2 SECURITISATION S.r.l. (C.F.: 09966400963), rappresentata da DOVALUE S.p.A. (C.F.: 00390840239), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la correzione di errore materiale contenuto nella Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6390/2025, pubblicata in data 10 marzo 2025; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo. Considerato che: con l’istanza di correzione di errore materiale proposta dall’av- vocato Davide Lo Giudice, quale difensore dellaSocietà Morauto di Montante G.

C. S.a.s., viene richiesta «la correzione dell’or- dinanza n. 6390/2025 nella parte in cui non distrae le spese legali del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che ne ha fatto anticipazione e del precedente Ric. n. 10852/2025 –Sez. 3 – A d. 25/11/2025 – Ordinanza – Pag . 2 di 3 grado da distrarsi in favore dell’Avv. Gioacchino Mulè, ivi di- chiaratosi antistario [sic]»; l’istanza non risulta notificata alla controparte ma, nel giudizio di legittimità definito con l’ordinanza affetta dal denunciato er- rore materiale, l’unica parte intimata non ha svolto difese, il che induce ad escludere la suddetta necessità; nella specie, va, inoltre, tenuto conto del fatto che, se l’omessa considerazione della richiesta di distrazione in favore dell’avvo- cato Lo Giudice, con riguardo alle spese relative al giudizio di legittimità (contenuta nel ricorso per cassazione) può effettiva- mente ritenersi una omissione emendabile con la procedura di correzione di errore materiale di cui all’art. 391-bisc.p.c., non altrettanto può dirsi in relazione alla richiesta di distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dell’avvocatoMulè; tale ultima richiesta risulta inammissibile, già al momento della sua formulazione, nel corso del giudizio di legittimità, in quanto proposta in mancanza di uno specifico richiamo del contenuto degli atti processuali del giudizio di merito in cui essa era stata eventualmente effettuata (richiamo, per di più, neanche pre- sente nell’istanza di correzione), onde non ricorrono le condi- zioni per l’intervento emendativo richiesto; per tale profilo, l’istanza di correzione va, quindi, dichiarata inammissibile; in definitiva, può disporsi la correzione della decisione, nel senso richiesto dalla parte istante, limitatamente alla richiesta di distrazione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’avvocato Lo Giudice; la sentenza impugnata va, pertanto, corretta con l’aggiunta, all’ultimo capoverso della motivazione, dopo le parole «come in dispositivo», nonché al termine del dispositivo stesso, delle pa- role (precedute da una virgola):

«con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato Davide Lo Giudice, delle spese del (solo) giudizio di legittimità»; Ric. n. 10852/2025 –Sez. 3 – A d. 25/11/2025 – Ordinanza – Pag . 3 di 3 per questi motivi la Corte: - dichiara inammissibile l’istanza di correzione, con ri- guardo alla richiesta di distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dell’avvocato GioacchinoMulè; - accoglie l’istanza, limitatamente alla richiesta di distra- zione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’avvocato Lo Giudicee, per l’effetto, dispone correg- gersi l’ordinanza impugnata con l’aggiunta, all’ultimo ca- poverso della motivazione, dopo le parole «come in di- spositivo», nonché al termine dello stesso dispositivo, delle seguenti parole (precedute da una virgola):

«con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dell’av- vocato Davide Lo Giudice, delle spese del (solo) giudizio di legittimità»; - dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.. Così decis