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Ordinanza — n. 31671/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows correction of a prior order regarding lawyer fee allocation to the client.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31671/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order concerning the allocation of litigation costs. Although the client had not submitted a defense, the court recognized that the defense lawyer had previously requested fee deduction under Article 93 of the Civil Procedure Code. The ruling mandates specific textual amendments to the original order to explicitly allocate the client's share of the costs to their lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The omission of a ruling on the deduction of costs in favor of a lawyer declared 'antistatario' is a material error correctable by the Court of Cassation, even if the client did not file a defense.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation antistatario lawyer Cassazione correction Civil Procedure Code spese di difesa recupero delle spese esecutive condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata quindi trattata all’adunanza camerale in epigrafe ed il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1, cod.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 196-quinquies c.p.c.
art. 93 c.p
art. 391 - bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., ord. 27 novembre 2019, n. 31033
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9161/2024 R.G. proposto da: Armando DE ROSA, con avv. Biagio Grasso; -ricorrente - contro Alfredo DE ROSA, con Avv. Umberto Limongelli; -intimato - e nei confronti di BANCA FIDEURAM S.P.A., in persona del legale rappresentante, con avv. Maurizio Corain; -intimata - per la correzione di errore materiale relativo all’ordinanza n. 7389/24 depositata il 19 marzo 2024 e resa da questa Corte e che ha definito la controversia rubricata al n. R.G. 5765/2020, rigettando il ricorso proposto da Alfredo De Rosa; udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio dell’undici novembre 2025dal consigliere Alberto Crivelli.

FATTI DI CAUSA correzione errore materiale Il ricorrente chiede la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe , rilevando in particolare come, in ordine al regime delle spese, il Collegio abbia così statuito: “Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro 6.000,00, oltre a euro 200,00 per rimborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascun contro ricorrente.” Orbene il ricorrente riporta che il difensore, sin dalle conclusioni riportate nel controricorso, ha chiesto disporsi la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.

Il ricorrente Alfredo De Rosa nel giudizio definito non ha fatto pervenire atti difensivi. L’Agenzia, già ricorrente nel merito, non faceva pervenire atti difensivi. La causa è stata quindi trattata all’adunanza camerale in epigrafe ed il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento. Effettivamente si legge nella memoria ex art. 380- bis. 1 c.p.c., a pag. 4: “In definitiva la sentenza impugnata è logicamente motivata ed esente da censure per cui il ricorso proposto da Alfredo de Rosa va disatteso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di legittimità con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.

Dal testo del ricorso pare ricavarsi che l’istanza viene formulata dal difensore, e tuttavia il ricorso è stato proposto in nome dell’assistito che pure ha rilasciato procura speciale, per cui deve ritenersi che l’istanza provenga da Armando De Rosa, fermo restando che la giurisprudenza di questa Corte ritiene ammissibile il procedimento per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione nell’ipotesi di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere proposto dal difensore, ed infatti “È agevole rilevare come l’omessa liquidazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario risulti - in base alla giurisprudenza di questa Corte - emendabile a norma dell’art. 391 - bis cod. proc. civ. ( cfr., per tutte, Cass.

Sez. U., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv. 656078-01)”. Il ricorso poi risulta notificato al ricorrente in cassazione qual soccombente. Pertanto, in accoglimento del ricorso, alla parte motivazionale ed a quella dispositiva dell’ordinanza di questa Corte n. 7389/24, del 19 marzo 2024, vanno apportate le seguenti correzioni: quanto alla prima, dopo le parole “le spese seguono la soccombenza” va inserito l’inciso “quanto ad Armando De Rosa in favore dell’avvocato Biagio Grasso che se ne è dichiarato antistatario”; quanto alla seconda dopo le parole “in favore di ciascun controricorrente”, va inserito il seguente inciso “;quanto ad Armando De Rosa, per esso, all’Avvocato Biagio Grasso, dichiaratosi antistatario”.

P.Q.M La Corte, in accoglimento del ricorso per correzione dell’errore materiale, dispone che, nella propria ordinanza n. 7389/24, del 19 marzo 2024: nella parte motivazionale, dopo le parole “le spese seguono la soccombenza”, vada inserito il seguente inciso “quanto ad Armando De Rosa, in favore dell’avvocato Biagio Grasso, che se ne è dichiarato antistatario”; in quella dispositiva dopo le parole “in favore di ciascun controricorrente”, vada inserito il seguente inciso: “; quanto ad Armando De Rosa, per esso, all’Avvocato Biagio Grasso, dichiaratosi antistatario”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, 2° comma ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, 5° comma