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Ordinanza — n. 31620/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural non-admissibility due to failure to file within twenty days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31620/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal procedurally inadmissible because the filing occurred twenty days after notification, violating the strict deadline set by Article 369 of the Civil Procedure Code. The appellant, Carlo Medici, sought to overturn a lower court's rejection of his opposition to an enforcement proceeding initiated by Antonia Portino regarding a property seizure. The Court rejected the argument that the Christmas holiday suspension applied to this deadline, ruling that the statutory time limit for filing the appeal was not extended.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 92, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12: The appeal must be filed within twenty days of notification, and the Christmas holiday suspension does not apply to this mandatory deadline.

Parole chiave

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procedural inadmissibility twenty-day deadline Christmas holiday suspension enforcement opposition Civil Procedure Code ipoteca legale del venditore cartella ipotecaria documentale documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, cod. proc. civ.
Lo stesso, infatti, notificato il 26 luglio 2023, risulta depositato il 15 settembre 2023, con violazione del termine di venti giorni stabilito, a pena di improcedibilità appunto, dall’art. 369, comma 2, cod.
Art. 92, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
742, visto che la deroga per i procedimenti –come le opposizioni esecutive – di cui all’art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
Art. 380-bis, cod. proc. civ.
In relazione al presente ricorso veniva formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 617 cod. proc. civ
2186/23, del 1° giugno 2023, del Tribunale di Bari,che ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
artt. 498 cod. proc. civ
art. 567 cod. proc. civ
civ., procedimento del quale ordinare l’estinzione, come disposto dall’art. 567 cod. proc. civ.
art. 170 disp. att. cod. proc. civ
3.1.Il primo motivo denuncia nullità dell’atto di pignoramento per assenza di sottoscrizione del creditore pignorante ex art. 170 disp. att. cod. proc. civ.
art. 498 cod. proc. civ
Il terzo motivo denuncia nullità della procedura esecutiva per assenza della comunicazione ex art. 498 cod. proc. civ.
art. 96 cod. proc. civ
Peraltro, la circostanza che la proposta di definizione accelerata risulti –per disguido –un “foglio bianco”, l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ., non potendo ritenersi la presente decisione conforme alla suddetta proposta.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, sent. 14 gennaio 2022, n. 1127
12 opera senz’altro anche per il giudizio di legittimità (cfr., tra le più recenti pronunce massimate, Cass. Sez. 3, sent. 14 gennaio 2022, n. 1127, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17891-2023proposto da: MEDICI CARLO, domiciliat o “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difesodall’Avvocato Massimo DIGIANGREGORIO ; -ricorrente - contro PORTINO ANTONIA, domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentata e difesadall’Avvocato Vito SCHILARDI; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 2186 /20 2 3 , de lla del Tribunale di Bari , depositata in data 01/06/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 03/07/2025dal Consigliere Dott.

S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Improcedibilità del ricorso R.G.N.17891/2023 Cron. Rep. Ud.03/07/2025 Adunanza camerale FATTI DI CAUSA 1. Carlo Medici ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2186/23, del 1° giugno 2023, del Tribunale di Bari,che ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. dallo stesso proposta, in relazione ad una procedura espropriativa immobiliare promossa da Antonia Portino. 2.Riferisce, in punto di fatto,l’odierno ricorrente di aver subito un pignoramento immobiliare, promosso dalla Portino sulla base di un titolo giudiziale, procedura esecutiva nell’ambito della quale esso Medici –dopo l’avvenuto deposito dell’istanza di vendita del 16 marzo 2017 –proponeva opposizione finalizzata a conseguire la declaratoria di nullità dell’ordinanza dell’8 agosto 2019 con cui era stata disposta la vendita del compendio pignorato, nonché la nullità e conseguente cancellazione del procedimento esecutivo per violazione degli artt. 498 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ., procedimento del quale ordinare l’estinzione, come disposto dall’art. 567 cod. proc. civ.

L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale barese. 3.Avverso tale sentenza Carlo Medici ha proposto ricorso per cassazione, sulla base –come detto – di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia nullità dell’atto di pignoramento per assenza di sottoscrizione del creditore pignorante ex art. 170 disp. att. cod. proc. civ. 3.2. Il secondo motivo denuncia nullità della procedura esecutiva ex art. 567 cod. proc. civ. per carenza della documentazione ipocatastale. 3.3. Il terzo motivo denuncia nullità della procedura esecutiva per assenza della comunicazione ex art. 498 cod. proc. civ.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Antonia Portino, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, non senza previamente eccepire l’improcedibilità del ricorso, per tardiva iscrizione a ruolo.

5. In relazione al presente ricorso veniva formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., che risulta, però, priva di motivazione, sostanziandosi – verosimilmente per un disguido nella sua predisposizione in modalità informatica– in un “file” bianco. Comunicata al ricorrente tale proposta, il medesimo ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il ricorso va dichiarato improcedibile. 7.1. Lo stesso, infatti, notificato il 26 luglio 2023, risulta depositato il 15 settembre 2023, con violazione del termine di venti giorni stabilito, a pena di improcedibilità appunto, dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. A tale esito conduce la constatazione della mancata applicazione, al presente giudizio, della sospensione feriale dei termini ex art 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, visto che la deroga per i procedimenti –come le opposizioni esecutive – di cui all’art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 opera senz’altro anche per il giudizio di legittimità (cfr., tra le più recenti pronunce massimate, Cass. Sez. 3, sent. 14 gennaio 2022, n. 1127, Rv. 663502-01) e in relazione a tutti i relativi termini, compresi, appunto, quelli fissati a pena di improcedibilità.

8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

9. Peraltro, la circostanza che la proposta di definizione accelerata risulti –per disguido –un “foglio bianco”, l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ., non potendo ritenersi la presente decisione conforme alla suddetta proposta.

10. A carico del ricorrente, stante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando Carlo Medici a rifondere , a d Antonia Portino , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 2.400,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esi