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Ordinanza — n. 31469/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to tax enforcement regarding personal liability of legal representative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31469/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the lower appellate court's decision to reject the opposition on procedural grounds. The appellant argued that the tax authority lacked standing to enforce against him personally, as the judgment condemned a different legal entity he merely represented. The court held that the lower court erred by treating the payment notice as a preclusive act, when it was merely an ordinary reminder of a debt based on a final judgment. Consequently, the court ordered the case remitted to the appellate court to examine the appellant's personal liability in the merits.

Regesto Legislator

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Art. 615, comma 2 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: The debtor may contest personal liability in an opposition to enforcement even if a payment notice was previously served, provided such notice does not constitute an autonomous tax act precluding substantive review of the title's subjective scope.

Parole chiave

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opposition to enforcement personal liability legal representative tax collection agency preclusive acts subjective scope of title remittal to appellate court incasso

Disposizioni normative citate

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Art. 615, comma 2, c.p.c.
Il Bicciato ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c..
Art. 100 c.p.c.
3, c.p.c.Violazione di norme di diritto - Violazione e falsa applicazionedell’art. 100 c.p.c.».
Art. 1, comma 792, lettera b), della legge 27 dicembre 2019 n. 160
3, c.p.c.Violazione di norme di diritto - Violazione e falsa applicazionedell’art. 100 c.p.c.».
ART. 615 C.P
Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott.Cristiano VALLE Consigliere dott.
art. 100 c.p
3, c.p.c.Violazione di norme di diritto - Violazione e falsa applicazionedell’art. 100 c.p.c.».
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott.Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 25 / 11/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 21690 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21690del ruolo generale dell’anno 2023, proposto BICCIATO Dino Egidio (C.F.:BCC GDN 47P04 G268T) rappresentato e difesodall’avvocato Piero Sandulli (C.F. :

SND PRI54C10 H501D ) -ricorrente- nei confronti di ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. : 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERA- ZIONE INTERNAZIONALE (C.F.: 80213330584) , in per- sona del Ministro, legale rappresentante pro tempore rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) -controricorrenti- nonché CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A. (C.F.: 01369030935), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 263/2023, pubblicatain data 19 maggio 20 23 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 novembre 2025dal consigliere Augusto Tatangelo.

Ric. n. 21690/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate –Riscossione ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramentopresso terzi, nei confronti di Dino Egidio Bicciato, sulla scorta di una cartella esattoriale portante un credito di circa € 20 .000.000,00, in forza di due sentenze definitive, rese dalla Corte dei Conti , di condanna della International Management Group (associazione interna- zionale di cui l’opponente è legale rappresentante)a restituire un contributo ricevuto dal Ministero degli Esteri.

Il Bicciato ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Udine. La Corte d’appello di Triesteha confermatola decisione di primo grado. Ricorre il Bicciato, sulla base di un unico motivo. Resistono,con unico controricorso, l’Agenzia delle Entrate – Ri- scossione ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altr a società intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. .

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Violazione di norme di diritto - Violazione e falsa applicazionedell’art. 100 c.p.c.». Il ricorrente deduce «la nullità della sentenza impugnata per non aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva (difetto di titolarità passiva del rapporto) che può essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità», ciò in quanto egli sarebbe « estraneo al rapporto Ric. n. 21690/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 giuridico sostanziale oggetto di esecuzione e, conseguente- mente, ciò comporta il difetto di titolarità degli obblighi che a quel rapporto si ricollegano, ovvero il difetto di legittimazione passiva del debitore esecutato».

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello, se- condo lo stesso ricorrente,l’omessa impugnazione della cartella esattoriale non osterebbe al rilievo della dedotta carenza di le- gittimazione passiva. Il ricorso è fondato, nei limiti che saranno precisati. 2.Va premesso che, nella sostanza, come emerge dal conte- nuto della complessiva esposizione a sostegno dell’unico motivo di ricorso, il ricorrente contesta la decisione impugnata per avere omesso di decidere nel merito, in ordine al motivo di op- posizione da lui avanzato, con riguardo alla efficacia del titolo esecutivo nei suoi confronti (segnatamente per essere –a suo dire –lo stesso riferibile a diverso soggetto giuridico), ritenendo tale contestazione in radice preclusa, in sede di opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., per non avere egli preventivamente proposto opposizione av- verso la cartella di pagamento.

Sostiene, infatti, che non vi sarebbe stata alcuna preclusione che gli impediva di sollevare la suddetta contestazione. 3.La sentenza impugnata risulta, invero, fondata su un argo- mento erroneo in diritto. La questioneposta con l’opposizione aveva ad oggetto l’ inter- pretazione e la valutazione dell’efficacia del titolo esecutivo: l’opponente sosteneva che tale titolo, di natura giudiziale, non recava alcuna condanna nei suoi confronti, ma esclusivamente nei confronti di un soggetto giuridico diverso, un ente imperso- nale di cui egli era bensì legale rappresentante, ma delle cui obbligazioni non era tenuto a rispondere con il proprio patrimo- nio.

Ric. n. 21690/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Orbene, né l’interpretazione, né la valutazione dell’efficacia del titolo esecutivosono state svolte dalla corte d’appello: essa ha, infatti, ritenuto tali accertamenti in radice preclus i , in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., perché l’intimato non aveva preventivamente proposto opposizione avverso la cartella di pagamento che gli era stata notificata prima dell’inizio dell’esecuzione forzata. Ma, nella specie, la cartella di pagamento non costituisce uncd. atto impo-esattivo autonomo (atto, peraltro,possibile solo per gli enti locali,almeno ai sensi dell’art. 1, comma 792, lettera b), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e/o per i crediti tribu- tari), trattandosidi una ordinaria intimazione di pagamento di un credito iscritto a ruolo, per di più fondato su una sentenza esecutiva di condanna.

Pertanto, il debitore aveva la possibilità di proporre le opposi- zioni esecutive – per ragioni indipendenti dalle questioni og- getto del titolo giudiziale costituito dalla azionata sentenza di condanna– secondo l’ordinario regime e, quindi, senza alcun termine preclusivo per le contestazioni relative al diritto di pro- cedere ad esecuzione forzata ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, prima fra tutte,per la contestazione della propria legittimazione esecutiva passiva, come avvenuto nella specie. Di conseguenza, la corte d’appello ha certamente errato nel ri- tenere preclusa la contestazione operata dal debitore esecutato con la sua opposizione all’esecuzione, in relazione all’efficacia soggettiva del titolo esecutivo.

Essa avrebbe dovuto, invece, esaminare tale contestazione nel merito, procedendo ad interpretare il titolo esecutivo ed a va- lutarne la portata soggettiva, onde stabilire se effettivamente esso spiegava i suoi effetti esecutivi esclusivamente nei con- fronti dell’ente destinatario diretto della condanna (Internatio- nal Management Group)ovvero (o anche) nei confronti del Bic- ciato. Ric. n. 21690/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Si tratta di un accertamento di fatto del tutto omesso ed al quale dovrà, quindi, provvedersi in sede di rinvio, previa cas- sazione della decisione impugnata. 4.Il ricorso è accolto, nei limiti appena indicati.

La sentenza impugnata è cassata in relazionealle censure ac- colte, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa com- posizione,anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: - accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione , e cassa , per l’effetto,la sentenza impugnata, in relazione alle cen- sure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa