Cassation court dismisses appeal on procedural grounds regarding procedural cost calculation based on declared value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide sufficient evidence to prove the actual value of the dispute exceeded the declared amount. Although the appellant argued the declared value was merely for tax purposes, the court held that without specific documentation proving a higher value, the appellate court correctly relied on the party's own declaration. Consequently, the request to revise the procedural cost calculation was rejected on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 e ss. c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: In cases of uncertainty regarding the actual value of a dispute, the court must rely on the explicit declaration made by the victorious party, even if made for fiscal purposes, absent concrete evidence proving a higher value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente PROCESSO ESECUTIVO ESTINZIONE –RECLAMO SPESE PROCESSUALI dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott.Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 25 / 11/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 21588 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21588del ruolo generale dell’anno 2023, proposto TRALICCI Gina(C.F.: TRL GNI 59H61 H501E ) rappresentatae difesa dall’avvocato Nicola Staniscia (C.F.:
STN NCL59R17 H501S ) -ricorrente- nei confronti di SOC. UCI Soc. Cons. a r.l. (C.F.: 01535380156 ), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3157/2023, pubblicatain data 4 maggio 20 23 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 novembre 2025dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Gina Tralicci ha pignorato, nel 2012,crediti di UCI Soc. Cons. a r.l. nei confronti di B.N.L.S.p.A.. In mancanza della dichiara- zione di quantità quest’ultima, ha promosso il giudizio di accer- tamento dell’obbligo del terzo, ai sensi della formulazione dell’art. 549 c.p.c.allora vigente (con giudizio autonomo di co- gnizione), definito con l’accertamento di un credito pari ad € 1.154,83 della società debitrice nei confronti della banca terza.
Ric. n. 21588/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 Riassunto il processo esecutivo, il giudice dell’esecuzione ne ha dichiarato l’estinzione. La creditrice procedente ha proposto reclamo ai sensi dell’art.630 c.p.c.. Il Tribunale di Roma ha rigettato il reclamo. La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, lo ha invece accolto, condannando la società debitrice esecutata e reclamata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 462,00 per il primo grado ed in € 649,00 per l’appello.
Ricorre la Tralicci, limitatamente al capo della sentenza di se- condo grado di liquidazione delle spese processuali,sulla base di un unicomotivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedell’art. 91 e ss. c.p.c. in relazione all ’ art. 360 n.3 c.p.c.».
Secondo la ricorrente, la corte d’appello avrebbe errato nel li- quidare le spese di lite, per avere applicato lo scaglione tariffa- rio individuato, sulla base dalla sua stessa dichiarazione in or- dine al valore effettivo della controversia, pari ad € 1.000,00. Sostiene che la propria dichiarazione aveva valore solo ai fini fiscali e che la corte d’appello avrebbe dovuto, quindi, tener conto del valore effettivo della controversia, da rilevarsi –a suo dire –in base all’atto di pignoramento (eseguito per un credito di oltre € 2.500,00) o, quanto meno, in base, al valore del Ric. n. 21588/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 credito accertato all’esito del giudizio di accertamento dell’ob- bligo del terzo (pari ad oltre € 1.100,00).
2. È pregiudiziale ed assorbente, con riguardo ad ogni altra questione, anche relativa alla corretta instaurazione del con- traddittorio nella fase di merito, il rilievo della radicale inam- missibilità del ricorso. Esso non rispetta, infatti, il requisito della esposizione somma- ria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nella formula- zione vigente). Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006; Sez.3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014; Sez. 6 -3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero for- malismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che per- metta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004;
Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato,ma in modo chiaro, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustifi- cate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna Ric. n. 21588/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle ar- gomentazioni essenziali, in fatto e in diritto,su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in ap- pello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo e non è, pertanto, idoneo a consentire la va- lutazione nel merito delle censure formulate con l’unico motivo. 2.1Manca, in primo luogo, una precisa e puntuale indicazione deiterzi pignorat i ancora partecipanti al processo esecutivo al momento della proposizione delreclamo, da ritenersi litiscon- sorti necessari nel presente giudizio,ciò che è, di per sé, causa di inammissibilità del ricorso (cfr., in proposito, da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023:
«in materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissi- bile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possi- bile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’in- tera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a con- traddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto- forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato “aliunde”»; nel medesimo senso:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020; il principio vale anche per i giudizi di reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c., per i quali sussiste litisconsorzio necessario con i terzi pignorati, esattamente come per le opposizioni esecutive:Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022). Nella specie,tale indicazione risulta del tutto incerta. Nella parte del ricorso dedicataallo «svolgimento del processo» si fa genericamente riferimento all’avvenuto pignoramento di «somme di cui la SPA BNL risulta creditrice nei confronti di UCI Ric. n. 21588/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 SOC.
CONS. ARL», ma non si precisa se vi fossero altri terzi pignorati, ed eventualmente quali fossero; e tanto nonostante, nella parte dedicata all’esposizione dell’unico motivo di ricorso, venga riprodotta una pagina dell’atto di pignoramento dalla quale parrebbe evincersi che, in realtà, i terzi pignorati erano, almeno in origine, addirittura tre: Intesa Sanpaolo S.p.A., B.N.L.S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.. Nel ricorso, però, non viene neanche specificato il contenuto delle dichiarazioni di quantità eventualmente rese dagli altri terzi pignorati (oltre alla B.N.L.
S.p.A.), le eventuali contesta- zioni sorte in proposito ed il loro esito. Di conseguenza, non è possibile stabilire quali fossero i soggetti interessati (non solo come parti, ma anche come terzi pignorati) che ancora parte- cipavanoal processo esecutivo, al momento della sua riassun- zione, della successiva dichiarazione di estinzione e del re- clamo: ciò non consente di stabilire se e quali esattamente siano gli eventuali litisconsorti necessari pretermessi nel giudi- zio di merito. 2.2Manca, altresì, nel ricorso, un adeguato richiamo alle vi- cende del processo esecutivo necessarie anche al fine di potere adeguatamente valutare la sussistenza dei presupposti proces- suali del presente giudizio e la fondatezza delle censure formu- late in relazione alla decisione impugnata.
In particolare, nulla si precisa, nel ricorso, né, come già visto, in relazionealla sorte del pignoramento relativamente ai crediti nei confronti degli altri terzi pignorati (diversi dalla B.N.L. S.p.A.), né –in generale – in relazione al credito per cui si era in origine agito esecutivamente ed eventualmente ancora sus- sistente, al momento della riassunzione del processo esecutivo, dopo lo svolgimento di quello di accertamento dell’obbligo del terzo, né in relazione all’esistenza o meno di eventuali inter- venti di altri creditori.
Ric. n. 21588/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 I rilievi che precedono potrebbero risultare, come premesso, già di per sé assorbenti ai fini della dichiarazione di inammissi- bilità del ricorso.
3. Va, comunque, aggiunto che devono ritenersi sostanzial- mente inammissibili, stante quanto sin qui esposto, anche le censure svolte con l’unico motivo del ricorso, in quanto non suf- ficientemente specifiche. 3.1La ricorrente lamenta che la corte d’appello avrebbe erro- neamente considerato, per individuare il valore della controver- sia ai fini della liquidazione delle spese di lite, proprio la sua stessa dichiarazione sul valore di essa, sostenendo che tale va- lore doveva, invece, essere determinato sulla base dell’importo per cui aveva avuto luogo in origine il pignoramento,ovvero di quello del credito accertato nel giudizio di cui all’art. 549 c.p.c., circostanze emergenti dagli atti.
Orbene, tale ultimo assunto non può ritenersi, di per sé, del tutto corretto, onde esso va precisato come di seguito. 3.2 Il valore del giudizio di reclamo di cui all’art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento di estinzione del processo esecutivo deve determinarsi in base agli effetti economici dell’accogli- mento o del rigetto delreclamo stesso (principio desumibile da quello costantemente affermato da questa Corte in relazione alla materia affine delle opposizioni esecutive: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1360 del 23/01/2014; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38370 del 03/12/2021;
Sez. 3, Sentenza n. 35878 del 06/12/2022):quindi, in base al valore più basso, tra quello del credito per cui ancora si procede in via esecutiva e quello dei beni tuttora assoggettati al pignoramento, al momento della dichiarazione di estinzione. Non è, di conseguenza, di per sé, decisivo, in tal senso, né il mero importo del credito per cui ha avuto luogo, in origine, il pignoramento, ben potendo, in ipotesi, tale credito essere stato parzialmente soddisfatto (e ciò specie in presenza di un Ric. n. 21588/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 pignoramento caduto su più crediti del debitore esecutato) o, comunque, ridotto per altra causa, né quello del credito accer- tato nel giudizio di cui all’art. 549 c.p.c., che è certamente rile- vante ai fini della liquidazione delle spese di quel giudizio, ma non necessariamente ai fini del processo esecutivo, per le me- desime ragioni appena esposte. 3.3Tanto premesso, l’assunto posto dalla ricorrente a fonda- mento del ricorso avrebbe potuto avere una sua consistenza, laddove il giudice del reclamo avesse avuto una sufficiente cer- tezza in ordine aglielementi effettivamente rilevanti ai fini della determinazione del valore della controversia,come appena in- dicati,perché gli stessi gli erano eventualmente stati espressa- mente allegati e documentati da una delle parti.
In mancanza di ciò (e va sottolineato che la ricorrente non de- duce neanche di avere svolto le suddette allegazioni e, tanto meno, di averle adeguatamente documentate al giudice di ap- pello), deve ritenersi che la corte d’appello abbia operato cor- rettamente nel valutare il valore della controversia sulla base dell’unica espressa allegazione operata in proposito dalla stessa parte vittoriosa, sia pure ai fini fiscali (cioè, ai fini del contributo unificato da versare al momento dell’instaurazione del procedi- mento). D’altra parte, se è vero che la suddetta dichiarazione di valore rileva essenzialmente ai fini fiscali, essa non può certamente presumersi falsamente operata dalla parte che la rende (illeci- tamente, dunque, con evidente abuso di una facoltà proces- suale, quale quella di dichiarare lealmente il valore della causa corrispondente a quello effettivo, al fine di non sottrarsi al do- vuto contributo).
Pertanto, onde superare laespressa dichiarazione della stessa parte vittoriosa sul valore della causa(sia pure resa a fini fi- scali), specie se in favore della parte stessa , il giudice deve Ric. n. 21588/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 disporre di elementi di assoluta certezzain ordine ad un effet- tivo valore superioredella controversia. E poiché, nella specie, questa certezza non poteva emergere daisoli atti indicati dalla ricorrente nel ricorso , in quanto, come già visto, né l’importo della somma azionata in origine con il pignoramento, né quello del credito accertato nel giudizio di cui all’art. 549 c.p.c., di per sé, potevano attesta re con certezza tale valore, in una situazione di incertezza, deve concludersi che il giudicedel merito abbia correttamente operato, attene n- dosi a l valore della controversia dichiarato dalla stessa parte vittoriosa,la quale avrebbeavuto, del resto, tutto l’interesse ad allegare specificamente edocumentare adeguatamente un va- lore superiore, ai fini della liquidazione delle spese processuali (oltre che un preciso obbligo in tal senso, anche ai fini della dichiarazione di valore del processo ai fini fiscali). 3.4 Considerato che, nel ricorso, la parte ricorrente neanche chiarisce, in modo adeguato, specifico e puntuale, se, dopo la precisa ed espressa allegazione (sia pure a fini fiscali) del valore della controversia operata nell’atto di appello, essa aveva, in modo altrettanto chiaro e specifico, allegato e documentato al giudice, che, in realtà, il valore della controversia era diverso (e superiore), emerge, anche sotto tale profilo, una evidente causa di inammissibilità del ricorso stesso. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimatasvolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 21588/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di meri