Cassation court dismisses appeal regarding unconstitutional provincial energy tax refund claim against supplier.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed Enel Energia S.p.A.'s appeal against a lower court ruling confirming a debt for a provincial energy tax. Enel argued that a recent Constitutional Court decision declaring the tax unconstitutional rendered the debt void ab initio, while the supplier insisted on the debt's validity. The court rejected this argument, holding that the constitutional invalidation did not automatically extinguish the civil debt between the parties and that the procedural conditions for compensation of litigation costs were met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2033 c.c.; Art. 360 c.p.c., n. 3: The declaration of unconstitutionality of a tax norm does not automatically extinguish the civil debt between the solvens and accipiens, as the debt remains valid until formally extinguished by specific legal acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente RIPETIZIONE INDEBITO ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott.Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 19 / 11/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 3113 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3113del ruolo generale dell’anno 2024, proposto ENEL ENERGIA S.p.A. (C.F.: 06655971007 ), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A.,in persona del rappresentante per procura Tiziana Tosti rappresentata e difes a dall’avvocat o Stefano D’Ercole (C.F. :
DRCSFN 47A15 E506G ) -ricorrente- nei confronti di ABRUZZO RECUPERI S.r.l. (C.F.:01496940691) , in per- sona del legale rappresentante pro tempore, Raffaella Pezziga rappresentatae difes a dall’avvocat o Giovanni Osvaldo Piccirilli (C.F.:PCC GNN 59S08 I244Y) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lanciano n. 443/2023, pubblicatain data 21 novembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 novembre 2025dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa La Abruzzo Recuperi S.r.l. ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della sua fornitrice dell’energia elettrica,Enel Energia S.p.A.,a titolo di rimborso dell’importo di € 420,67 , che questa Ric. n. 3113/2024 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 le aveva addebitato a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988.
L’opposizione dell’ingiunta è stata rigettata dal Giudice di Pace di Lanciano. Il Tribunale di Lanciano ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre Enel Energia S.p.A., sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso Abruzzo RecuperiS.r.l.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2033 c.c. in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3per avere il Tribunale di Lanciano erro- neamente affermato la ricorrenza nella specie dei presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988 e dell’ art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE, dell’art. 54 della L. 8 giugno 1990 n. 142, dell’art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) e dell ’ art. 19 TUEL, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3».
Con il terzo motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione –alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE –dell ’ art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988 , della Di- rettiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell’art. 4 comma 3 del TUE, dell’art. 288 TFUE, degli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3». Ric. n. 3113/2024 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli artt. 2935 c.c. e 2697 c.c. in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n.3».
Con il quintomotivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite». 2.I primi quattro motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Essi sono infondati. Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642, 17643, 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841 e 29055 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è suf- ficiente – ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
–fare integrale richiamo per giustificare il rigetto del ri- corso oggi esaminato, con opportuna correzione della motiva- zione della sentenza gravata, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. In particolare, va, quindi, ribadito il seguente principio di di- ritto: «In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale –se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di ri- valsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea – è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di Ric. n. 3113/2024 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, ri- valersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegitti- mità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rap- porti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione»(così risulta massimata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13740 del 22/05/2025).
Non rileva alcuna ulteriore questione –neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di Lussemburgo per ulteriori dubbi – sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caduca- zione, con effettiex tunc, di quella stessa normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha determinato il ve- nir meno dell’oggetto stesso di quei dubbi. (cfr. la già richia- mata Cass. n. 13740/2025). 3.Il quinto motivo è inammissibile. La corte d’appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza della parte oppostasia stata integrale.
Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; conf., in precedenza:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977; Sez. 3, Sen- tenza n. 1898 del 11/02/2002; Sez. L, Sentenza n. 10861 del Ric. n. 3113/2024 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 24/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003; Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 06/04/2004; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020). 4.Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, potendo ancora considerarsi re- centi il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’uni- voca presa di posizione di questa Corte al riguardo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stess