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Ordinanza — n. 31461/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to notify the petition as required by civil procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31461/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the petition was never formally notified to the opposing party, violating mandatory procedural requirements. Although the applicant argued the order contained material errors and misinterpreted the law regarding the nature of the action, the lack of notification rendered the document legally non-existent. Consequently, the Court dismissed the request and ordered the applicant to pay an additional uniform contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 330 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: Failure to notify a cassation petition renders it inadmissible and legally non-existent, regardless of any alleged material errors or substantive arguments contained within the document.

Parole chiave

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failure to notify cassation appeal material error correction procedural inadmissibility uniform contribution fee censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 330 c.p.c.
Al di là del suo contenuto, teso alla rivisitazione del giudizio di cassazione definito con l’ordinanza (non prodotta e citata in maniera non compiuta) - e pertanto già di per sé inammissibile - lo stesso, come osservato, non risulta essere stato notificato, come invece prescritto dall’art. 330 cod.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata quindi trattata all’adunanza camerale in epigrafe ed il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1, cod.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 330 cod. proc. civ
Al di là del suo contenuto, teso alla rivisitazione del giudizio di cassazione definito con l’ordinanza (non prodotta e citata in maniera non compiuta) - e pertanto già di per sé inammissibile - lo stesso, come osservato, non risulta essere stato notificato, come invece prescritto dall’art. 330 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20893/2015
“Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa” (ex plurimis Cass. n. 20893/2015).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9133/2025 R.G. proposto da: Maria Pia CORDARO, con avv. Francesco Sassi; -ricorrente - contro Beniamino D’ERRICO e Maria Carmela IMBESI; -intimati - Avverso l’ordinanza di questa Corte n. 30898/2024 del 3 dicembre 2024, pronunciata a definizione del giudizio n. R.G. 12482/2022. Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio dell’undici novembre 2025dal consigliere Alberto Crivelli. FATTI DI CAUSA 1. La ricorrente Maria Pia Cordaro propone ricorso al fine di ottenere la correzione di errore materiale dell’ordinanza in epigrafe, salvo poi censurare la stessa sulla base di tre motivi attinenti alla “illegittimità palese” del provvedimento, in quanto la forma dell’ordinanza sarebbe idonea solo in caso di inammissibilità di tutti i ricorsi spiegati; in quanto poi erroneamente l’ordinanza stessa avrebbe interpretato il portato dell’art. 82, disp. att. cod. proc. civ., oggetto del ricorso incidentale della RICORSO NON NOTIFICATO Cordaro; in quanto erroneamente avrebbe ritenuto la natura temeraria dell’azione “rescissoria” proposta dalla Cordaro.

Il ricorso non risulta essere stato notificato. La causa è stata quindi trattata all’adunanza camerale in epigrafe ed il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Pregiudizialmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso. Al di là del suo contenuto, teso alla rivisitazione del giudizio di cassazione definito con l’ordinanza (non prodotta e citata in maniera non compiuta) - e pertanto già di per sé inammissibile - lo stesso, come osservato, non risulta essere stato notificato, come invece prescritto dall’art. 330 cod. proc. civ.

Orbene, escluso per quanto sopra specificato che esso possa avere consistenza di istanza di correzione di errore materiale, denunciando infatti asseriti errori di giudizio e comunque in nessun modo riconducibili alla nozione pacificamente elaborata di quella fattispecie, esso doveva essere notificato. Mancando la notifica discende, come premesso, l’inammissibilità del ricorso. “Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa” (ex plurimis Cass. n. 20893/2015).

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente dei presupposti processuali per l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se