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Ordinanza — n. 31449/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of information on the status of the pending first-instance case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31449/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide information regarding the status of the first-instance proceedings pending in Cremona. The lower court erred in accepting a formal objection that was time-barred in the first case, but the Court could not determine if that case remained pending or had already concluded. Consequently, the Court refused to examine the merits to avoid potential conflicts with existing judgments.

Regesto Legislator

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Art. 615, comma 1, c.p.c.; Art. 617, comma 2, c.p.c.: When the admissibility of an execution objection depends on the status of a prior pending objection, the Court of Cassation cannot examine the merits if the applicant fails to certify the outcome of the first instance.

Parole chiave

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execution objection admissibility litispendence in execution proceedings time-barred formal objection lack of information on pending case conflict with res judicata opposizione al precetto esecutivo riconoscimento di debito esecuzione per crediti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 615, comma 1, c.p.c.
602/1973, sicché Dante Fabiano Premi, in data 20.12.2021, depositò ricorso al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brescia “ex art. 615, comma secondo c.p.c.
Art. 617, comma 2, c.p.c.
-art. 617 c.p.c.”, chiedendo la sospensione dell’esecuzione e, nel merito, la declaratoria di nullità, di annullamento o di i nefficacia dell ’ intimazione.
Cass. n. 26285/2019
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nulla va disposto in relazione alle intimate, che non hanno svolto difese.Non si applica, essendo esenti le ricorrenti dal versamento del contributo unificato, la disciplina dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 72-bis d.P.R. 602/1973
e Cassa Integrazione Malattia Infortuni ai sensidell’art. 72-bis d.P.R. 602/1973, sicché Dante Fabiano Premi, in data 20.12.2021, depositò ricorso al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brescia “ex art.
art. 617 c.p
-art. 617 c.p.c.”, chiedendo la sospensione dell’esecuzione e, nel merito, la declaratoria di nullità, di annullamento o di i nefficacia dell ’ intimazione.
art. 50 d.P.R. n. 602/1973

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26285/2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 18838/2023R.G. proposto da: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA , nonché AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona de i rispettivi legal i rappresentantipro tempore, rappresentat e e difes e per legge dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti -ricorrenti - contro PREMI FABIANO DANTE, rappresentato e dife so dall ’ avv. Luca Pederneschi come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro SOCIETÀAGRICOLA LOCATELLI EZIO, VALTER, ENRICO e LAURA s.s. e CASSA INTEGRAZIONE MALATTIA INFORTUNI -intimate - N. 18838/23R.G. avverso la sentenza n. 1955/2023 del Tribunale di Brescia , depositata il 27.7.2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del giorno 8.10.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija .

FATTI DI CAUSA Il 4.11.2021 Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, AdER) notificò a Dante Fabiano Premi una intimazione di pagamento dell’importo di € 62.883,18, fondata su una cartella di pagamento indicata come notificata il 14.11.2008, per il recupero di crediti di AGEA relativi agli anni 1995 e 1996. Con atto del 14.12.2021 Dante Fabiano Premi propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., dinanzi al Tribunale di Cremona per ottenere, previa sospensione dell’efficacia esecutiva dell’intimazione, la nullità, l ’ annullamento o la declaratoria di inefficacia della stessa, invocando la mancata notifica della cartella presupposta, nonché la prescrizione del credito.

Frattanto, AdER aveva avviato pignoramento presso i terzi Soc. Agr. Locatelli Ezio, Valter, Carlo, Enrico e Laura s.s. e Cassa Integrazione Malattia Infortuni ai sensidell’art. 72-bis d.P.R. 602/1973, sicché Dante Fabiano Premi, in data 20.12.2021, depositò ricorso al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brescia “ex art. 615, comma secondo c.p.c. -art. 617 c.p.c.”, chiedendo la sospensione dell’esecuzione e, nel merito, la declaratoria di nullità, di annullamento o di i nefficacia dell ’ intimazione. L’opponente fondò l’opposizione sugli stessi motivi già dedotti davanti al Tribunale di Cremona, con la precedente opposizione, nonché sulla pretesa illegittimità degli atti esecutivi per superamento dei limiti di pignorabilità.

N. 18838/23R.G. Con ordinanza collegiale del 13.4.2022 il Tribunale di Brescia, affermata la giurisdizione del giudice ordinario ed esclusa la litispendenza con la causa incardinata dinanzi al Tribunale diCremona, riformò il provvedimento di diniego del giudice dell’esecuzione esospese l’avviata esecuzione presso terzi. Nelle more, Dante Fabiano Premi introdusse il giudizio di merito e, nel contraddittorio con AdER e AGEA e nella contumacia dei terzi pignorati, il Tribunale di Brescia, con sentenza del 27.7.2023, accolse l’opposizione agli atti esecutivi, per non essere stata data prova della notifica della cartella da parte delle opposte, conseguentemente dichiarando l’improcedibilità dell’esecuzione e regolando le spese.

Il Tribunale, in particolare, ritenne la giurisdizione del g.o. ed escluse la litispendenza rispetto alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Cremona, solo sussistendo la continenza tra i due giudizie da ciò derivando il potere del giudice della causa continente (ossia, proprio esso Tribunale di Brescia) di decideresull’intera controversia. Avverso detta sentenzahanno proposto ricorso per cassazione AGEA e AdER, sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso Dante Fabiano Premi; le altre intimate non hanno svolto difese. Il controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Col primo motivo si lamenta “ nullità del procedimento per violazione dell’art. 617 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.) - la sentenza del Tribunale è meritoria di riforma per aver accolto l’avversa domanda unicamente sulla scorta di un profilo di censura (omessa notifica della cartella prodromica all’intimazione N. 18838/23R.G. impugnata) inquadrabile quale contestazione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e che, pertanto, avrebbe dovuto essere formulato nel termine di 20 giorni dalla conoscenza del vizio e che, tuttavia, nel caso di specie non risulta essere stato, con ogni evidenza, rispettato”. 2.1 -Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. 2.2 - Con la sentenza qui gravata, i l Tribunale di Brescia , preso atto della precedente opposizione esecutiva proposta dal Premi dinanzi al Tribunale di Cremona, ha ritenuto la continenza delle due cause e si è affermato titolare del potere di decidere sull’intera controversia.

Esso ha poi deciso solo l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che era stataproposta dal Premi , negli stessi esatti termini,anche dinanzi al Tribunale di Cremona, accogliendola . Ora, il problema fondamentale è che detta opposizione formale - che , com ’ è noto,è soggetta al termine di decadenza di venti giorni dalla conoscenza, anche di fatto, dell’atto esecutivo che si assume illegittimo -è stata proposta senz’altro tardivamente dinanzi al Tribunale di Cremona, atteso che l’intimazione di pagamento opposta è stata notificata il 4.11.2021, mentre il Premi ha reagito con atto del 14.12.2021, dunque certamente oltre il termine di cui all’art. 617 c.p.c.; la medesima opposizione, però, parrebbe tempestiva se riferita alla proposizione dinanzi al Tribunale di Brescia, posto che il ricorso del Premi è stato ivi proposto in data 20.12.2021 (come rilevato in sentenza; peraltro, l’opponente, nella citazione introduttiva della fase di merito, afferma che la data di proposizione è il 21.12.2021).

Pertanto, se si assume, quale dies a quo, la data del pignoramento (ossia, non prima del 30.11.2021, data riportata nello stesso atto di pignoramento, non risultando dagli atti legittimamente esaminabili N. 18838/23R.G. da questa Corte la sua data di notifica), l’opposizione sarebbe stata proposta entro il termine di legge. 2.3 - Ciò posto , in considerazione del la identità delle due cause in questione - quantomeno, in ordine al motivo di opposizione formale accolto dal Tribunale di Brescia -va osservato che, in caso di pendenza di due opposizioni esecutive, le preclusioni e le decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successivamente proposta (v.

Cass. n. 26285/2019), sicché ha certamente errato il Tribunale di Brescia nel non rilevare l’inammissibilità originaria del motivo di opposizione formale poi concretamente accolto: se esso era da considerare tardivo, così come proposto dinanzi al giudice cremonese, non avrebbe potuto successivamente divenire tempestivo, e dunque ammissibile, sol perché proposto in reazione alla notifica di un atto di pignoramento, che evidentemente poggiava sul presupposto della previa notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, oggetto della prima causa.

Senonché - ed in ciò consiste l ’ esiziale vizio riscontrato - manca in ricorso qualsiasi cenno alle sorti del giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Cremona: solo se detto organo giudicante si fosse adeguato alla statuizione sulla continenza adottata dal giudice bresciano, infatti, il ricorso che occupa avrebbe potuto esaminarsi nel merito cassatorio(e, per di più , in termini favorevoli per le Agenzie ricorrenti, per quanto prima evidenziato). Ma tanto risulta impossibile, per questa Corte di legittimità, non potendo ad esempioescludersi, in assenza di qualsiasi informazione sul punto, che quel giudizio sia ancora pendente, o sia stato senz’altro definito, con qualsivoglia altra statuizione, se del caso anche N. 18838/23R.G. definitiva.

Il che rende immediatamente percettibile il rischio che la decisione che qui si invoca possa porsi in contrasto con altra statuizione, eventualmente passata in giudicato. 3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto in relazione alle intimate, che non hanno svolto difese.Non si applica, essendo esenti le ricorrenti dal versamento del contributo unificato, la disciplina dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorsoinammissibile e condanna le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3. 850 ,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di