Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares case extinguished without examining merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe client withdrew the cassation appeal, and the opposing party accepted this withdrawal, leading the court to declare the proceedings extinguished. The underlying dispute involved a mandate for company liquidation and a counterclaim for professional fees. Since the appeal was voluntarily abandoned, the court did not examine the alleged misapplication of civil code provisions regarding contract interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal extinguished by the client's withdrawal and the opposing party's acceptance does not require examination of the merits or double contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29605/2022 R.G. proposto da OBERTO TARENA FELICINO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti Nicola Durazzo ed Eloà Pellizzaro, con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro ALMICI SERGIO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Ernesto Suardo e dall’avv. Emanuela Romanelli, con domicilio digitale come per legge -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Brescia n. 1215 /20 2 2 , pubblicata in data17 ottobre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A.
P. Condello Fatti di causa 1.Felicino Oberto Tarena, esponendo di avere conferito mandato a Sergio Almici per lo svolgimento di una serie di incarichi, tra i quali, in particolare, quello per la liquidazione delle quote di due società , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo per l’importo di euro 233.654,29, oltre interessi, richiesto da Almici a titolo di compenso per l’attività svolta. Con sentenza n. 884/2021, il Tribunale adito, previa revoca del decreto ingiuntivo, accoglieva parzialmente la domanda proposta e condannava l’opponente al pagamento del minor importo di euro 15.000,00.
La Corte d’appello di Brescia, pronunciando sul gravame proposto da Sergio Almici, ha riformato la sentenza impugnata e respinto l’opposizione proposta da Felicino Oberto Tarena.
2. Felicino Oberto Tarena ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della suddetta decisione. Sergio Almici resiste con controricorso.
3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ed il controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso è denunziata la violazione e falsa applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1366 e 1371 cod. civ. Il ricorrente censura, in particolare, l’interpretazione resa dalla Corte d’appello con riguardo a l termine “recuperare” utilizzato nella clausola n.
5) del mandato conferito. 2.L’intervenuta rinuncia al ricorso e la conseguente accettazione esimono il Collegio dall’esame de l motiv o di ricorso e impon gono la dichiarazione di estinzione del ricorso. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, dovendo farsi applicazione del quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di