Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Brindisi Tribunal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Conteduca Angelo, did not respond to the court's proposal for judgment definition, leading the court to deem the appeal withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was declared extinct, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: FD (SS) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 917/2025 R.G. proposto da: CONTEDUCA ANGELO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CELESTE (CLSPTR59S10D508P) -ricorrente- contro TERESA MILETI, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO CHIARELLI (CHRGFR58A24E986H) -controricorrente- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BRINDISI n.899/2024 depositata il 27/05/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14/10/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 917/2025 Numero sezionale 840/2025 Numero di raccolta generale 31437/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, addì 01/12/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 917/2025 Numero sezionale 840/2025 Numero di raccolta generale 31437/2025 Data pubblicazione 02/12/2025