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Ordinanza — n. 31350/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient summary of appellate judgment and lack of specific case application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31350/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs. The appellant failed to provide a sufficient summary of the appellate court's decision, which was only partially reported and lacked necessary details regarding the criminal findings. Consequently, the court found the grounds for appeal generic and failed to apply established legal principles to the specific facts of the case.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the summary of the judgment of the court of appeal is insufficient to allow an adequate understanding of the decision, and if the grounds for appeal are generic without applying cited jurisprudence to the specific case facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal insufficient summary c.p.c. article 366 generic grounds lack of case application sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.
−non occorre illustrare ed esaminare i singoli motivi perché il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18765/2023R.G. proposto da SERAFINO PALAZZOLO, rappresentato e difeso dall’avv. Lelio Gurrera (C.F. GRRLLE58P14H743Y), con domicilio digitale ex lege - ricorrent e - contro ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), con domicilio digitale ex lege - controricorrente - e contro PATRIZIA PALAZZOLO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - intimat i - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1194 del 21/6/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/10/2025 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; lettele memori e dell e part i ; RILEVATO CHE −Serafino Palazzolo proponeva opposizione avverso l ’ ingiunzione ex artt. 2 e ss. r.d. n. 639 del 1910 con la quale la Regione Siciliana - Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale aveva ingiunto al medesimo Palazzolo il pagamento della somma di Euro 9.296.224,18, in esito alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale penale di Palermo; l’opponente affermava l’inesistenza del titolo e l’inammissibilità del ricorso all’ingiunzione fiscale;

−l ’ Assessorato regionale dell ’ istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’opposizione e, in subordine, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento della somma predetta; −veniva riunita la causa di opposizione alle cartelle di pagamento emesse da Riscossione Sicilia (già SERIT S.p.A.) a carico di Serafino Palazzolo e Patrizia Palazzolo, aventi ad oggetto le stesse somme dell’ingiunzione fiscale; −il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 408 del 25/1/2017, revocava l’ingiunzione di pagamento, annullava le cartelle di pagamento e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava Serafino Palazzolo al pagamento di Euro 9.296.224,18 e regolava le spese di lite;

−proponeva appello Serafino Palazzolo, chiedendo la riforma della decisione di primo grado; si costituivano nel secondo grado l’Assessorato e Riscossione Sicilia, mentre restava contumace Patrizia Palazzolo; −la Corte d ’ appello di Palermo, con la sentenza n. 1194 del 21/6/2023, respingeva l’impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado; −avverso la predetta sentenza, Serafino Palazzolo proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; −resisteva con controricorso l ’ Assessorato regionale dell ’ istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana;

−g li intimati Patrizia Palazzolo e Riscossione Sicilia S.p.A. non svolgevano difese nel giudizio di legittimità; −i l ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE −preliminarmente va respinta l ’ istanza di rinvio presentata dal ricor- rente; detta istanza – motivata dalla pendenza di revocazione avverso la sentenza che è oggetto del ricorso per cassazione –non può essere accolta, sia perché i due mezzi di impugnazione sono tra loro autonomi e, dunque, non si prospetta la necessità di attendere l’esito del giudizio pendente in- nanzi alla Corte d’appello (né consta che, ad oggi, questa si sia pronunciata, determinando la cessazione della materia del contendere), sia perché le esigenze di celerità del giudizio di legittimità escludono, anche sotto il profilo dell’opportunità, la possibilità di ritardare la decisione, sia infine perché ri- sultano apprestati dall’ordinamento processuale idonei strumenti di rac- cordo in caso di interazione della pronuncia qui a rendersi con quella auspi- cata da parte ricorrente in sede di revocazione;

−non occorre illustrare ed esaminare i singoli motivi perché il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 e 6, c.p.c.; −infatti, tutte le censure si articolano in critiche alla sentenza della Corte d’appello, che è riportata solo parzialmente e in modo tale da non consentire un’adeguata comprensione del decisum, mentre proprio il con- tenuto dell’accertamento penale, stando a quanto indicato dalla controri- corrente, è stato almeno in parte dedotto in corso di causa, sicché sarebbe stato onere dell’odierno ricorrente illustrarlo in maniera idonea e coerente;

−quanto alle critiche, si sostiene che la Corte di merito avrebbe consi- derato elementi asseritamente non introdotti in appello da alcuna delle parti, ma il ricorrente omette di chiarire se dette circostanze o documenti fossero stati allegati nelle difese delle controparti (i cui atti non sono stati per nulla riportati) o prodotti in primo grado; in particolare, delle sentenze emesse in sede penale (sul cui contenuto si basano alcuni motivi) non risulta che un minimo e del tutto carente riassunto; −manca, in definitiva, una sufficiente illustrazione del fatto processuale (petitume causa petendi della riconvenzionale, difese delle parti, prove e documenti forniti, motivazioni delle sentenze di merito) e dei documenti sui quali il ricorso si fonda(in particolare, l’accertamento compiuto in sede pe- nale; ma anche le modalità di acquisizione, pure solo in primo grado, dei relativi e decisivi elementi);

−q uale conseguenza di siffatte gravi ed inemendabili lacune, tutti i mo- tivi peccano di genericità, posto che richiamano copiosa giurisprudenza di legittimità senza, però, calarla nel caso de quoe senza confrontarsi con le decisioni dei giudici di merito; −tanto esime dall’approfondimento dei dubbi di ammissibilità di do- glianze articolate nella contestazione non già del contenuto, ma della stessa sussistenza agli atti della sentenza penale posta a base della decisione: ciò che potrebbe configurarle come incentrate su di un errore revocatorio;

−in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere all’Amministrazione controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativiper l’ingente valore della controversia, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40.000,00 per compensi, oltre a spese eventual- mente prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del co