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Ordinanza — n. 31162/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against appellate court ruling invalidating provincial energy tax due to EU law conflict.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31162/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Alperia Smart Services S.R.L. against the Milan Court of Appeal's decision rejecting the claim for restitution of a provincial energy tax add-on. The lower courts held that the tax provision violated EU Directive 2008/118/CE, rendering the payment legally void between private parties. The Court affirmed this ruling by citing its own recent precedents and a new CJEU judgment confirming the tax's incompatibility with Union law.

Regesto Legislator

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Art. 6, commi 1 lett. c) e 2, del d.l. n. 511 del 1988; In the event of a declaration of unconstitutionality of an internal tax provision due to conflict with EU law, the cause justifying the performance becomes void ab initio in private relationships, entitling the final consumer to claim restitution directly from the supplier.

Parole chiave

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provincial energy tax EU law conflict restitution of undue payment direct action against supplier invalidity of internal norm private law application Cassation precedent imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 1 lett. c) e 2, del d.l. n. 511 del 1988
43 del 15/4/2025) della norma di riferimento [e, cioè, dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.
Direttiva 2008/118/CE
2, della Direttiva 2008/118/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia; si costituivano in giudizio Ifitalia - International Factors Italia S.p.A.
Art. 2033 c.c.
Art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025); in ossequio al disposto dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
art. 702 - bis c.p
Giovanni Fanticini; lette le memorie delle parti; RILEVATO CHE con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c.
art. 2033 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740
Cass. Sez. 3, 27101/2019
Cass. Sez. 3, 2025, nn. 13741, 16992, 16993, 17642, 17645
Corte di Giustizia UE, C-546/23, 19 giugno 2025
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12283/2024 R.G. proposto da ALPERIA SMART SERVICES S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Barotti (C.F. BRTFNC73L31G224D) e dall’avv. Nicola Calabrò (C.F. CLBNCL74P05L736Y),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Alberto Giovanardi (C.F. GVNCLL59A26F205G) e dall’avv. Cristiano Ruspi (C.F. RSPCST77L27B300O), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro HOTEL RISTORANTE BOLOGNA E STAZIONE S.R.L. -intimata - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Milano n. 3279 del 21/11/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; lette le memorie delle parti; RILEVATO CHE con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. al Tribunale di Milano, Hotel Ristorante Bologna e Stazione (HRBS) S.r.l. deduceva di aver stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con Servizi Unindustria Multiutilities S.r.l., i cui crediti erano stati ceduti a Ifitalia -International Factors Italia S.p.A., alla quale la ricorrente aveva corrisposto anche la somma di Euro 7.561,76, versata a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica eseguita nel corso del rapporto; domandava la condanna di Ifitalia alla restituzione del predetto importo, maggiorato degli interessi moratori, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d’indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta - l’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 - con l’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia; si costituivano in giudizio Ifitalia - International Factors Italia S.p.A. e Alperia SUM S.p.A., resistendo all’avversa pretesa; il Tribunale di Milano, con l’ordinanza n. 8722 del 21 luglio 2022, condannava Ifitalia S.p.A. alla restituzione della somma di Euro 7.561,76, maggiorata degli interessi moratori dalla domanda al saldo, e condannava Alperia SUM S.p.A. a tenere indenne la prima di quanto la stessa era stata condannata a pagare alla ricorrente, compensando le spese processuali tra tutte le parti; proponevano distinte impugnazioni Ifitalia -International Factors Italia S.p.A. e Alperia Smart Services S.r.l. (in cui si era fusa per incorporazione Alperia SUM S.r.l., già Alperia SUM S.p.A.); la Corte d’appello di Milano, riunite le impugnazioni, con la sentenza n. 3279 del 21 novembre 2023 le rigettava entrambe; in particolare, il giudice d’appello confermava la decisione del Tribunale, secondo cui l’addizionale prevista dall’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 è imposta in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, come stabilito anche dalla Corte di Giustizia UE e da questa Corte di legittimità (Cass.27101/2019); conseguentemente, il giudice nazionale era tenuto a disapplicare, anche nei rapporti tra privati, la norma interna incompatibile con il diritto eurounitario, sicché Ifitalia, in quanto materiale accipiens del pagamento indebito, era tenuta alla restituzione dell’importo in favore di HRBS, ferma restando la manleva da parte di Alperia; avverso tale decisione Alperia Smart Services S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; col proprio controricorso Ifitalia - International Factors Italia S.p.A., rilevato il passaggio in giudicato della condanna alla manleva nei confronti di Alperia Smart Services, aderiva alle difese di quest’ultima e concludeva per l’accoglimento del ricorso; non svolgeva difese nel giudizio di legittimità la Hotel Ristorante Bologna e Stazione S.r.l.; le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 30/9/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE col primo motivo la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione e 267 e 288 TFUE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Milano attribuito efficacia erga omnes all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di una norma comunitaria non dotata di efficacia diretta al fine di legittimare la disapplicazione, ad opera del giudice nazionale, dell’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per contrasto con l’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE.»; col secondo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione e 288 TFUE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Milano attribuito efficacia diretta orizzontale alla Direttiva 2008/118/CE, conferendo al giudice nazionale il potere di disapplicare l’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 per contrasto con l’articolo 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE nell’ambito di una controversia tra soggetti privati.»; col terzo motivo si lamenta «Violazione e falsa applicazione degli articoli 6 del D.L. n. 511/1988 e 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Milano ricondotto l’addizionale provinciale sull’energia elettrica disciplinata dall’articolo 6 del D.L. n. 511/1988 all’alveo delle “altre imposte indirette” di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE in difetto dei presupposti di autonomia giuridica dell’addizionale in oggetto rispetto all’accisa sull’energia elettrica.»; i motivi possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro connessi e riguardanti i medesimi aspetti della sentenza impugnata; su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame è di recente intervenuta - in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n. 43 del 15/4/2025) della norma di riferimento [e, cioè, dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26]- una serie di pronunce di questa Corte che hanno affermato il seguente principio:

«In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvense accipiens , la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.» (Cass.

Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740, Rv. 674743- 01; sono conformi le successive decisioni di questa Corte nn. 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025); in ossequio al disposto dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c., è sufficiente rinviare e fare integrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740, per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, dei motivi oggi esaminati; tanto va confermato pure in esito alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2025, in causa C-546/23, che, tra l’altro ribadendo la natura di imposta indiretta della addizionale sull’accisa, comunque è intervenuta su disciplina travolta dalla richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale; non vi è luogo a provvedere sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, perchéla controricorrente ha aderito al ricorso, che viene qui rigettato, mentre l’unica parte controinteressata ad un suo eventuale accoglimento resta intimata in questa sede; va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto,a norma del c