Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished by parties' mutual consent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the original dispute involved a commercial debt and a monitoria decree, both parties subsequently agreed to terminate the proceedings and share litigation costs. The court ruled that the judgment must be declared void based on the parties' mutual renunciation rather than substantive legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 4, c.p.c.: When parties mutually withdraw their appeals and requests, the court declares the proceedings extinguished without ruling on costs if the parties concur on cost allocation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19261/2022 R.G. proposto da H-R IMMOBILIARE S.R.L., succeduta a MA.MI.MA. S.R.L. (cancellata dal registro delle imprese), rappresentata e difesa dall’a vv. Mauro Longo (C.F.LNGMRA66R01H501X), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro ALFREDO SCIBILIA, rappresentatoe assistito dall’avv. Matteo Di Pede (C.F. DPDMTT73T14D325N), con domicilio digitale ex lege - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Venezia n. 776 del 5/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal Consigliere Dott.
Giovanni Fanticini; CONSIDERATOCHE Alfredo Scibilia, commercialista, agiva in via monitoria avanti al Tribunale di Venezia per ottenere il pagamento di una somma asseritamente dovuta per attività di consulenza; la Ma.mi.ma. S.r.l. opponeva tempestivamente il decreto monitorio n. 736/2016; il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 312 del 17 febbraio 2020, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite tra le parti; la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 776 del 5 aprile 2022, rigettava le impugnazioni , confermava integralmente la sentenza di primo grado; avverso la predetta sentenza, la Ma.mi.ma.
S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; Alfredo Scibilia resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo; in prossimità dell’adunanza camerale del 30/9/2025 la H - R Immobiliare S.r.l., succeduta a Ma.mi.ma. S.r.l. in quanto socia della società estinta, dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione e chiedevadi dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, mentre Alfredo Scibilia dichiarava di aver accettato la predetta rinuncia, di rinunciareal controricorso e al ricorso incidentale e a sua volta domandava la compensazione dei costi del giudizio; all’esito della camera di consiglio del 30/9/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; ai sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rituale rinuncia; non si deve pronunciare sulle spese ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. e, comunque, tenuto conto della concorde richiesta delle parti; p. q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civi