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Ordinanza — n. 31094/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking new fact-finding on professional negligence claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31094/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners attempted to introduce new factual arguments and seek a new trial on the merits. The lower courts had already rejected the claim of professional negligence by the lawyer, finding the plaintiffs failed to prove the causal link between alleged errors and their damages. The court ruled that such factual evaluation is exclusively the province of the trial judge and cannot be re-examined in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, c.p.c.; Art. 360, n. 5, c.p.c.: The cassation court cannot examine new facts or substitute its own assessment of evidence when the appeal merely re-proposes defenses already rejected by the appellate court, as the trial judge alone holds the power to evaluate proof and determine factual truth.

Parole chiave

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professional negligence cassation inadmissibility new trial on merits onus of proof causal link failure negligenza professionale dell'avvocato ripetibili dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2, c.p.c.
1.2.Con il secondo motivo, i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
1.2.Con il secondo motivo, i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, n.
d. lgs. n. 150/2011
Art. 702 bis c.p.c.
150 / 2011, un'introduzione con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. o con ricorso in monitorio.
art. 702 bis c.p
150 / 2011, un'introduzione con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 2236 c.c
la“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto per aver il Giudice a quo erroneamente interpretato ed applicato l’art. 2236 c.c.
art. 2697 c.c
il “Vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione per aver il Giudice a quo erroneamente interpretato ed applicato l’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16/04/2024 n. 10161
Cass. 4/07/2017 n. 16467
10161; Cass. 4/07/2017 n. 16467; Cass.
Cass. 23/05/2014 n. 11511
16467; Cass. 23/05/2014 n. 11511; Cass.
Cass. 13/06/2014 n. 13485
11511; Cass. 13/06/2014 n. 13485; Cass.
Cass. 15/07/2009 n. 16499
13485; Cass. 15/07/2009 n. 16499).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2211/2024R.G. proposto da Giuseppe ZUCCA e Amor LOFTI, rappresentati e difes i dall’Avv. Giunio E.V. Rizzelli, con domiciliodigitale indicato ex lege ; –ricorrenti – contro Linda Maria D’ANGELO, rappresentat a e difes a dall’avv. Gianluca Giordano, come da procura speciale alla lite in calce al controricorso, con domicilio digitale indicato ex lege; –controricorrente – nonché contro Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.

Giovanni Arieta, come da procura speciale alla lite in calce al controricorso, con domicilio digitale indicato ex lege; –controricorrente – Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del professionista -Avvocato. CC 24 settembre2025 Ric. n.2211/2024 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di L’AQUILAn. 1569/2023 pubblicata in data 6novembre 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 202 5 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.La Corte d’a ppello di L’Aquila , con la sentenza qui impugnata , ha respinto il gravame proposto da Giuseppe Zucca e Amor Lofti nei confronti diLinda Maria D'Angelo e Generali Italia s.p.a. e confermato la sentenza n. 4/2020del Tribunale di Chieti , con condanna degli appellanti a rifondere alleparti appellat e le spese del grado . 2.Per quanto ancora qui rileva, Il Tribunale di Chieti aveva rigettato la domanda proposta da Giuseppe Zucca e Amor Lofti , volta all'accertamento e alla declaratoria di responsabilità della convenuta, Linda Maria D'Angelo, quale professionista avvocato incaricata di recuperare quanto loro dovuto in forza di due sentenze passate in giudicato, deducendo la negligenza nell'espletamento del mandato conferitole ex art. 1176, comma 2, c.c. - consistita nell'aver azionato più procedure esecutive nei confronti di soggetti non legittimati passivi,nell'aver commesso (nell'ambito delle suddette procedure) ulteriori errori procedurali e di diritto, nell'aver omesso tutte le informazioni dovute circa gli effetti preclusivi della sottoscrizione di un accordo conciliativo in una delle suddette procedure esecutive - e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.Il Tribunale - che aveva autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale della convenuta (Ina Assitalia s.p.a., poi Generali Italia s.p.a. non costituitasi in quel grado) - aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta (di pagamento delle competenze professionali per l'attività svolta) in quanto proposta in forme non previste dalla legge, richiedendosi, ex d. l gs. n. 150 / 2011, un'introduzione con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. o con ricorso in monitorio.

I n ragione della CC 24 settembre2025 Ric. n.2211/2024 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi soccombenza reciproca aveva, infine compensato integralmente le spese tra le parti.

2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, qui impugnata, Giuseppe Zucca e Amor Lofti ha nno proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi; hanno resistito con distinti atti di controricorso le controricorrenti Linda Maria D'Angelo e Generali Italia s.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Parte ricorrenteha depositato memoria; hanno depositato distinte e rispettive memorie anche le parti controricorrenti. Ragioni della decisione 1.I ricorrenti hanno sintetizzato i motivi di ricorso come di seguito: 1.1.Con il primo motivo di ricorso, lamenta no ai sensi dell’a rt. 360, n. 3), c.p.c. la “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla responsabilità dell’Avvocato nello svolgimento del mandato professionale conferitogli dai clienti per aver il Giudice a quo errato nell’applicazione degli artt. 1176, 1218, 2236 e 2697 c.c., nonché degli artt. 1223 e 2059 c.c.”. 1.2.Con il secondo motivo, i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c. la“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto per aver il Giudice a quo erroneamente interpretato ed applicato l’art. 2236 c.c. in relazione all’impossibilità di invocazione della limitazione di responsabilità di cui al predetto articolo”. 1.3.

Con il terzo motivo, lamentano ai sensi dell’art. 360, n. 5 ), c.p.c. il “Vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione per aver il Giudice a quo erroneamente interpretato ed applicato l’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. con conseguente erronea valutazione della condotta del professionista durante lo svolgimento del mandato professionale il quale avrebbe dovuto essere esaminato a prescindere dalla pretesa CC 24 settembre2025 Ric. n.2211/2024 Pres. A. Scrima Rel.

I. Ambrosi dimostrazione dell’ottenimento del risultato ove essa fosse stata corretta, invertendo, di fatto, il Giudicante l’onere probatorio tra le parti. 1.4.Con il quarto motivo, denunciano ai sensi dell’art. 360, n. 3 ), c.p.c. la “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1176, 1218, 2236 e 2697 c.c. per non aver il Giudicante considerato che la colpaprofessionale dell’avvocato emerge dagli atti di causa depositati nel fascicolo diparte in re ipsa”. 1.5.Con il quinto motivo, contestano ai sensi dell’art. 360, n. 5 ), c.p.c. il “Vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione in relazione agli artt. 1176, 1218, 2236 e 2697 c.c. per non aver il Giudice correttamente valutato la mancata informazione che avrebbe dovuto rendere il professionista al cliente circa l’esperimento del proprio mandato e, in particolare, sull’accordo conciliativo”. 1.6.

Con il sesto motivo, i ricorrenti, infine, contestano ai sensi dell’art. 360, n. 5), c.p.c. il “Vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione in relazione agli artt.1176, 1218, 2236 e 2697 c.c. per non aver il Giudice valutato fatti decisivi per il giudizio”. 2.I motivi di ricorso primo, secondo e quarto , che possono essere congiuntamente esaminati avendo ad oggetto plurime violazioni di norme di diritto,sono inammissibili sotto diversi profili. 2.1.I mezzi in esame formalmente deducono vizi di violazione di legge ma sostanzialmente pretendono un nuovo giudizio di merito, proponendo censure generic he con riproposizione delle difese già spiegate in appello.Nello specifico, nel denunciare formalmente violazioni di legge sostanziale, nella sostanza introduconoprofili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al CC 24 settembre2025 Ric. n.2211/2024 Pres.

A. Scrima Rel. I. Ambrosi giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017 n. 16467; Cass. 23/05/2014 n. 11511; Cass. 13/06/2014 n. 13485; Cass. 15/07/2009 n. 16499). 2.2.Con le censure in esame , i ricorrenti n eppure si confrontano con la ratiodella sentenza impugnata con cui la Corte d’appello e , prima il Tribunale, ha nno affermato il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dei ricorrenti in merito alla responsa b ilità professionale della professionista controricorrente , ed in particolare in ordine al nesso causale tra le condotte di quest’ultima ritenute negligenti e l’asserito pregiudizio che ne sarebbe derivato (v. in particolare p. 8 e 9 della sentenza impugnata).

Non sussistepertanto la violazione delle norme di diritto richiamate.

3. Il terzo, quinto e sesto motivi di ricorso , con cui i ricorrenti denunciano l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art.dell’art. 360, n. 5), c.p.c., sono inammissibili per effetto della preclusione disposta dall’art. 348 terc.p.c. (ora art. 360, comma 4, c.p.c.) a norma del quale “Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primogrado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste abase della decisione impugnata, il ricorso per cassazione puòessere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primocomma, numeri 1), 2), 3) e 4)”. 4.Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misuraindicata in dispositivo in favore di ciascuno deicontroricorrenti, seguono il principio di soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna delle parti CC 24 settembre2025 Ric. n.2211/2024 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi controricorrenti,in complessivi euro 4 . 700,00 , di cui euro 4.500,00 per compensi, oltre a spesegenerali e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel c