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Ordinanza — n. 31092/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for inadmissibility as it merely reargues facts already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31092/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs. The lower appellate court had previously rejected the appellant's claim for professional damages against the architects and structural engineers, finding their liability absorbed by insurance coverage. The Supreme Court ruled that the appellant's arguments merely reiterated the same factual assertions and evidentiary assessments already made by the lower judges, failing to present new historical facts or decisive omissions in evidence review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal under Art. 360, n. 5 c.p.c. is inadmissible if it merely reargues facts already decided by the court of first instance or lower appellate court without presenting new historical facts or decisive omissions in evidence review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal reiteration of facts omission of evidence professional liability art 360 cpc risarcimento per errore giudiziario indennizzo pecuniario indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
4.Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
Art. 378 c.p.c.
art. 378 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 22218/2023
Cassation court dismisses appeal claiming omitted fact of age, ruling age is a legal concept not a factual omission.
Cass., n. 10525/2022
Cass., n. 26305/2018
anche Cass., n. 26305/2018; Cass., n.
Cass., n. 14802/2017
26305/2018; Cass., n. 14802/2017).
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8728/2023R.G. proposto da Giuseppe PERNICE, rappresentato e difeso dall’avv. Narciso Ricotta, come da procura speciale alla lite in calce al ricorso, condomicilio digitale ex lege; –ricorrente – contro Fabio MECONI, rappresentato e difeso dall’avv. Avv. Luca Bellabarba, come da procura speciale alla lite in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege; –controricorrente – nonché contro Roberto FINOCCHI, rappresentato e difeso dall’avv. Avv. Marco Vannini , come da procura speciale alla lite in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege;

–controricorrente – Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del professionista Progettista. CC 24 settembre2025 Ric. n.8728/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi nonché nei confronti di Generali Italia s.p.a., Assicuratori dei Lloyd’s; –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Anconan. 242/2023 pubblicata in data 6febbraio 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 202 5 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.La Corte d’Appello di Ancona , con la sentenza qui impugnata , ha respinto il gravame principale proposto da Giuseppe Pernice avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 397/2018, che per l’effetto, ha confermato e ha accolto quello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato Giuseppe Pernice a corrispondere a Fabio Meconi la complessiva somma di €. 14.000, oltre IVA per compenso professionale, €. 1.437,74 per spese, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; ha infine condanna to l’appellante a rifondere a ciascuno degli appellatile spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate nel dispositivo. 2.Per quanto ancora qui rileva, Il Tribunale di Fermo aveva respinto la domanda avanzata in via principale da Giuseppe Pernice nei confronti di Fabio Meconi e Roberto Finocchi, diretta ad ottenere la condanna dei convenuti, nelle rispettive qualità di progettista e direttore dei lavori architettonici e di calcolatore e direttore dei lavori strutturali sull’immobile di proprietà dell’attore, al risarcimento dei danni da quest’ultimo subiti a causa delloro inadempimento; aveva,quindi, ritenuto assorbite le domande di manleva svolte dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative terze chiamate, Generali Italia s.p.a. e gli Assicuratori dei Lloyd's; infine, avevarespinto le domande avanzate in via riconvenzionale dai convenuti nei confronti dell’attore, volte ad ottenere il pagamento del CC 24 settembre2025 Ric. n.8728/2023 Pres.

A. Scrima Rel. I. Ambrosi compenso per le attività professionali espletate e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti in forza della reciproca soccombenza. Nello specifico, il rigetto delle contrapposte domande in prime cure eraderivato dal rilievo d’ufficio con cui il Tribunale aveva ritenuto che tanto l’attore, quanto i convenuti,avevano omesso di depositare i propri fascicoli di parte, ai sensi dell’art. 169,comma 2, c.p.c. entro l’udienza di discussione orale fissata ai sensi dell’art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che sia la domanda principale che quelle riconvenzionali nonpotevano essere accolte, in assenza della documentazione prodotta a sostegno delle stesse.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona , Giuseppe Pernice ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinquemotivi; hanno resistito con distinti e rispettivi atti di controricorso Fabio Meconi e Roberto Finocchi; sebbene intimate, le compagnie di assicurazioni Generali Italia SpA ed Assicuratori dei Lloyd’s non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Parte ricorrente e parte contro ricorrente , Finocchi, hanno depositato rispettive memorie, mentre parte controricorrente, Meconi, ha depositato“note per l’udienza del 24.09.2025”.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la “ violazione o falsa applicazione di norme di diritto”; in particolare, assume che la sentenza impugnata imputa la inadempiuta esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile del Pernice al mancato completo pagamento da parte di costui degli oneri di urbanizzazione, mentre la normativa in materia dispone diversamente da quanto affermato dalla Corte; osserva che già in primo grado il Giudice aveva dichiarato, errando, che la documentazione posta a base della domanda non era a sua disposizione ed in secondo grado ne ha rifiutato l’esame,adducendo CC 24 settembre2025 Ric. n.8728/2023 Pres.

A. Scrima Rel. I. Ambrosi che, comunque, non sarebbe stato utile ai fini della decisione perché sarebbe mancato il nesso causale tra i fatti certificatied i danni lamentati, omettendo in entrambi i gradi di giudizio l’esame del documento n. 19 (relazione dell’Ing. Tombolini). A ssume che l a sentenza impugnata sostiene, in sintesi, che la colpa del mancato completamento dei lavori è del Pernice stesso che non ha provveduto al completo pagamento degli oneri di urbanizzazione; in realtà, nessuna norma impedisce il proseguimento dei lavori una volta ottenutal’autorizzazione a costruire – come nel caso di specie –pur in assenza di detto pagamento; pertanto, la Corte è incorsa in una violazione e/o falsa applicazione della legge. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’ “ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” in quanto la Corte territoriale con la sentenza impugnata fa derivare la mancata tempestività dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile da adibire a “Country House” e la conseguente perdita dei finanziamenti regionali (GAL) ad esso collegati alla inerzia del Pernice nel non aver sostituito immediatamente i tecnici revocati.

A parere del ricorrente lasentenza omette, sul punto, di tenere in considerazione le prove documentali in atti; insiste nel sostenere che la sentenza ha affermatoin modo apodittico che ciò che non si era fatto dal 2011 (data di inizio dei lavori, compreso anche il fatto che occorreva rimediare ai vizi di quello che era stato realizzato), si sarebbe potuto completare nei quattromesi intercorrenti tra la revoca dei professionisti (febbraio 2014) e la scadenza dei termini per i benefici economici regionale (5.6.2014); evidenzia come ciò sia prima facie inverosimile , basti pensare all’importo dei lavori di rimessa in pristino previsti dalla relazione dell’Ing.

Tombolini (allegato n. 19 all’atto di citazione in primo grado) pari ad oltre 400.000,00 euroe torna a ribadire che la sentenza impugnata non ha valutato il documento cardine di tutta la causa e cioè la relazione del tecnico di parte, Ing. Tombolini , che individua va i vizi dell’opera. CC 24 settembre2025 Ric. n.8728/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi 3.Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “ violazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” in quanto la Corte d’appello ha omesso di prendere in considerazione la produzione documentale inatti ritenendo esorbitante il danno richiesto rispetto al valore delle opere riscontrate nella precedente A.T.P. relativa ad altro procedimento .

Evidenzia in proposito, che , anche se ritenuta sproporzionata la richiesta , ciò non significava che nessun risarcimento , anche minore, spettasse all’appellante. 4.Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 5), c.p.c. l’ “ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.”; nello specifico, contesta che la Corte territoriale con la sentenza impugnata ha negato l’istruttoria richiesta perché ha ritenutoche la richiesta risarcitoria difetta del nesso causale, omettendo sul punto,ancora una volta, di valutare le produzioni documentali.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia l’ “ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” in quanto nel rigettare integralmente l’appello principale la Corte d’appello ha omesso di prendere in considerazione il fatto che i fascicoli di parte in primo grado erano a disposizione del Giudice di prime cure,contrariamente a quanto affermato dallo stesso.

6. Tutti e cinque i motivi di ricorso , come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente vincolo di connessione,ponendo censure di violazione di norme di diritto e di omesso esame di fatti decisivi asseritamente non valutate dalla Corte di merito, si rivelano inammissibili in ragione delle seguenti considerazioni. 6.1. In primo luogo, condividendo l’ eccezione di inammissibilità sollevata dalcontroricorrente Meconi i mezzi proposti sono inammissibili per mancanza di specificità e autosufficienza delle censure proposte nel CC 24 settembre2025 Ric. n.8728/2023 Pres.

A. Scrima Rel. I. Ambrosi complesso; difatti, sebbene il ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata denunci la violazione di norme di diritto, omette non solo di indicare puntualmente le norme di cui intende lamentare la violazione, ma di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (Cass.14/05/2018, n. 11603; Cass. 18/08/2020, n. 17224; Cass. 13/01/2021, n. 342). 6.2.In secondo luogo, enunciando nella rubrica di ciascun mezzo la generica violazione di norme, parte ricorrente,nella sostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161;

Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Pertanto, i motivi di ricorso così confezionati att engono , nella sostanza, a profili di fatto e tendonoa suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di merito, debitamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. 6.3.Infine, con i mezzi in esame, parte ricorrente denuncia pure il preteso omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti conseguito al mancato esame del documento n. 19 (relazione dell’Ing.

Tombolini). In proposito, va preliminarmente disatteso il rilievo di inammissibilità sollevato dalMeconi nella memoria in ragione del principio CC 24 settembre2025 Ric. n.8728/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi della c.d. doppia conforme, tenuto conto che, nella specie, la evocata regolanon ricorre. Il motivo si rivela, viceversa, inammissibile in quanto il ricorrente riconduce al preteso omesso esamecensure che nulla hanno a che vedere con l’individuazione di un fatto storico, attenendo propriamente alla valutazione, operata dal giudice di merito, circa la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica posta a base dell’originaria domanda, limitandosi a proporre la rivalutazione di una congerie di elementi istruttori per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui sono motivatamente pervenuti i giudici d’appello.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico considerato nellasua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio” (Cass. 22218/2023 in motivazione;

Cass., n. 10525/2022; v. anche Cass., n. 26305/2018; Cass., n. 14802/2017). Nella stessa prospettiva, è stato infine precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Non possono, dunque, all’evidenza, essere ascritti all’area del “fatto storico” i denunciati errori di giudizio,atteso che il ricorrente si è limitato a reiterare le censure già dedotte in appello e ritenute motivatamente infondate dalla Corte dorica. 7.Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CC 24 settembre2025 Ric. n.8728/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell e part i controricorrenti, dando atto che le “note per l’udienza del 24.09.2025” della parte controricorrente Roberto Finocchi non hanno né forma né sostanza di memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Non luogo a provvedere alle spese delle intimate, che non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto(Cass.

Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processualiche liquida, in favore della part e controricorrent e Fabio Meconi , in complessivi Euro 3.200,00di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge, e, in favore di parte controricorrente Roberto Finocchi, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da