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Ordinanza — n. 31090/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit, extinguishing the proceedings entirely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31090/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the formal withdrawal of the lawsuit by the plaintiffs, Cristina Golinelli and Fabio Cervi. Although the lower courts had resolved a civil liability dispute regarding construction damages and professional fees, the plaintiffs voluntarily abandoned their claim before the final judgment. Consequently, the Court ruled that the litigation was terminated and ordered the full compensation of procedural costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The withdrawal of the appeal by the appellant extinguishes the proceedings, terminating the litigation and obviating the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings civil liability dispute compensation of costs Cassation procedure ricorso per risarcimento danni rimborso delle spese d'assicurazione accollo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
art. 336 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
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Testo completo

/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4002/2024R.G. proposto da Cristina GOLINELLI e Fabio CERVI, rappresentat i e difes i dall’avv. Roberta Vicini,come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale ex lege; -ricorrenti- contro Alberto MISELLI, rappresentato e difes o dall’Avv. Angela Pigati , come da procura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege; -controricorrente- nonché contro Oggetto:Responsabilità civile –Rinuncia - E stinzione CC24.09.2025 Ric. n. 4002/2024 Pres.

A. Scrima Est. I. Ambrosi Moreno FRANCHINI, SERRA IMPIANTI DI GIULIANI E CASOLARI S.N.C.; -intimati- avverso la sentenza n. 2370/2023, della Corte d’appello di Bologna , pubblicata in data 1/12/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 /0 9 /202 5 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi . Ritenuto che 1. Il Tribunale di Modena con sentenza n. 608/2019 accoglieva la domanda risarcitoria formulata da Fabio Cervi e Cristina Golinelli econdannava, in solido fra di loro, i convenuti Moreno Franchini,Alberto Miselli e Serra Impianti di Giuliani e Casolari s.n.c. al pagamento in favore degliattori della somma di € 27.356,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi erivalutazione, oltre al rimborso delle spese di A.T.P. e di causa; rigettava infine la domanda di manleva di Alberto Miselli nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s;

2. l a Corte d’appello di Bologna , con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l’appello di Alberto Miselli, accertando e dichiarando la pari quota di corresponsabilità sua e di Moreno Franchini e Serra Impianti di Giuliani e Casolari s.n.c.,condannandoli tutti , in solido tra di loro, al pagamento in favore di Fabio Cervi e Cristina Golinelli della minor somma di € 22.776,00 a titolo di risarcimento del danno patito, con restituzione di quanto dagli originari convenuti pagato in eccesso, a tale titolo, in esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 336 c.p.c., oltre interessi legali dal pagamento al saldo; condannava, inoltre , Fabio Cervi e Cristina Golinelli al pagamento in favore di Alberto Miselli della somma di € 31.140,09 per compensi,oltre accessori di legge, € 305,00 per spese esenti, € 932,67 per opinamento della notula da parte del CC24.09.2025 Ric. n. 4002/2024 Pres.

A. Scrima Est. I. Ambrosi Collegio dei Geometri di Modena, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2022 dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo e compensando le spese legali di entrambi i gradi giudizio ele spese di A.T.P.; regolava altresì le spese del doppio grado del giudizio di merito tra gli originari attori e gli attuali intimati; 3.Fabio Cervi e Cristina Golinelli ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2370/2023 articolato in due motivi ; Alberto Miselli ha resistito con controricorso; sebbene intimati, non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità Moreno Franchini e Serra impianti di Giuliani e Casolari s.n.c.; ai fini della decisione del presentericorso, questa Corte haproceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 3 8 0 bis .1 c.p.c.;

Considerato che 1.superfluo risulta l’esame dei motivi del ricorso , tenuto conto che è stata depositata in data9 settembre 2025 la dichiarazione di rinuncia al ricorso di Fabio Cervi e Cristina Golinelli , sottoscritta dai ricorrenti e dal loro difensore nonché, per accettazione, dal controricorrente Alberto Miselli e dal difensore di questi; pertanto, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio; l’esito della lite giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra tutte le parti costituite , come concordemente richiesto dalle stesse; non vi é luogo a provvedere in merito alle dette spese nei confrontidegli intimati che non hanno ritenuto di svolgere difese i n questa sede; non deve provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura CC24.09.2025 Ric. n. 4002/2024 Pres.

A. Scrima Est. I. Ambrosi eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimitàtra le parti cost