Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Roberto Dissegna, challenged a lower court judgment against ITAS and two intimates but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, dismissing the case and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9707/2025 R.G. proposto da: DISSEGNA ROBERTO, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato NICOLA SORDI DOM DIG avvnicolasordi@puntopec.it che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro ITAS SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante p. t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori avvocato SARA TASSONI e avvocato ANGELANTONIO TESTA -controricorrente- nonché contro FIETTA TAMARA, SCALCO LUCA -intimati- Numero registro generale 9707/2025 Numero sezionale 839/2025 Numero di raccolta generale 31082/2025 Data pubblicazione 27/11/2025 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1937/2024 depositata il 05/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20/11/2025 Il Presidente Delegato LINA RUBINO Numero registro generale 9707/2025 Numero sezionale 839/2025 Numero di raccolta generale 31082/2025 Data pubblicazione 27/11/2025