Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the required forty-day period. The proceedings involved multiple individuals challenging a lower court judgment against the Presidency of the Council of Ministers, represented by the State Attorney's Office. The court ruled that the silence constituted a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8880/2025 R.G. proposto da : SEVERI MARCO, SALVATI ORLANDO, COS SARAME ARIADNA, TORDINI GIORGIO, PLACA FRANCO MARIA, SACCO MARA, BETTINI FAUSTO, CANDELLONE MARCO, SAGGIO GAETANO, RIBA CARMEN CLEMENTINA, SALEM ANWAR MUSA, PEROTTI CARLA, SCOVAZZI STEFANO, BONCI FRANCESCO, ZANARINI FLAVIO, SPINELLI MARIA ASSUNTA, TOZZOLA ANNA, ZANNINI LUCIO VALERIO, tutti domiciliati “ex lege” presso l ’indirizz o di posta elettronica del proprio difensore avvocato MARCO TORTORELLA , pec: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p. t., rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) “ope legis”, con domicilio digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6403/2024depositata il 11/10/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso