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Decreto — n. 31066/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the proceedings by default.

Numero d'incarto Decreto — n. 31066/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The proceedings involved a group of individuals challenging administrative decisions by the Ministry of Economy and other state bodies before the Court of Appeal of Rome. The court ruled that the silence of the appellant constituted a formal renunciation of the right to appeal, thereby terminating the case without a substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond statutory time limit procedural default renunciation of appeal ripetibili dell'avvocato spese di difesa accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Numero registro generale 12938/2024 Numero sezionale 837/2025 Numero di raccolta generale 31066/2025 Data pubblicazione 27/11/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Numero registro generale 12938/2024 Numero sezionale 837/2025 Numero di raccolta generale 31066/2025 Data pubblicazione 27/11/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12938/2024 R.G. proposto da: D'ADAMO FRANCESCOPAOLO, FONTANA STEFANIA, DALLA BENETTA DIEGO, DARIO LUIGI, BELLUTI ANNALISA, AMODEO GIOVANNI, CARNEVALE EMANUELE, CAPUTO EMANUELE, MUNGO MARIALAURA, MARCONI MARTINO, GALLETTI GIANLUCA, MONTALDI GIACOMO, PRANZITELLI GIUSEPPE, TURRI FABRIZIA, MOSCHINI TOMMASO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMAn.7526/2023 depositata il 22/11/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Numero registro generale 12938/2024 Numero sezionale 837/2025 Numero di raccolta generale 31066/2025 Data pubblicazione 27/11/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24/11/2025 Il Presidente Lina Rubino Numero registro generale 12938/2024 Numero sezionale 837/2025 Numero di raccolta generale 31066/2025 Data pubblicazione 27/11/2025