Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Casa di Vela Srl, filed a decree against the respondent, Urkabalurka di Noli Andrea C Sas, but remained silent after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8743/2024 R.G. proposto da : CASA DI VELA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p. t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato SILVIA PUCCINI, DOM.DIG. silviapuccini@pec.ordineavvocatilivorno.it che l a rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro URKABALURKA DI NOLI ANDREA C SAS, in persona del legale rappresentante p. t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato GIORGETTA SCALI che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, DOM.
DIG.: giorgetta.scali@pec.valoriassociati.it -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 165/2024depositata il 02/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4 . 5 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge. Così deciso in Rom