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Decreto — n. 31063/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 31063/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Casa di Vela Srl, filed a decree against the respondent, Urkabalurka di Noli Andrea C Sas, but remained silent after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal silence forty day period renunciation of appeal procedural dismissal eccezioni processuali tardive condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
165/2024depositata il 02/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
165/2024depositata il 02/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8743/2024 R.G. proposto da : CASA DI VELA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p. t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato SILVIA PUCCINI, DOM.DIG. silviapuccini@pec.ordineavvocatilivorno.it che l a rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro URKABALURKA DI NOLI ANDREA C SAS, in persona del legale rappresentante p. t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato GIORGETTA SCALI che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, DOM.

DIG.: giorgetta.scali@pec.valoriassociati.it -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 165/2024depositata il 02/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4 . 5 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge. Così deciso in Rom