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Decreto — n. 30971/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limit.

Numero d'incarto Decreto — n. 30971/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Manzo Antonio, sued Allianz SpA and Fratti Napolitano, but did not act on the court's suggestion to settle the dispute. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to respond to a settlement proposal within the statutory period, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal settlement proposal deadline extinction of proceedings Civil Procedure Code costs allocation diritto al risarcimento danni ripetibili restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10100/2025 R.G. proposto da : MANZO ANTONIO, domiciliato “ex lege”, presso l ’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato ALESSANDRO PETROLATI (PTRLSN70R27F839C), pec: avvocatoalessandropetrolati@pec.it., che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante p. t., domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avv. MICHELE CLEMENTE ( CLMMHL64S30E885X) , pec: micheleclemente@ordineavvocatiroma.org, che l a rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- nonché contro FRATELLI NAPOLITANO CARMINE GIUSEPPE C SNC -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.4332/2024depositata il 29/10/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.

Così deciso