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Decreto — n. 30968/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30968/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30968/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7133/2025 R.G. proposto da: ROVITTO MADDALENA, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato LATTARULO CARMINE (LTTCMN68L25L049T) pec: carminelattarulo@pec.it che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO n.37/2025 depositata il 20/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30968/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 7133/2025 R.G. proposto da: ROVITTO MADDALENA, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato LATTARULO CARMINE (LTTCMN68L25L049T) pec: carminelattarulo@pec.it che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO n.37/2025 depositata il 20/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione pagamento a rate dazione in pagamento pagamento degli arretrati titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7133/2025 R.G. proposto da: ROVITTO MADDALENA, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato LATTARULO CARMINE (LTTCMN68L25L049T) pec: carminelattarulo@pec.it che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO n.37/2025 depositata il 20/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 7133/2025 Numero sezionale 832/2025 Numero di raccolta generale 30968/2025 Data pubblicazione 26/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/11/2025 Il Presidente Delegato LINA RUBINO Numero registro generale 7133/2025 Numero sezionale 832/2025 Numero di raccolta generale 30968/2025 Data pubblicazione 26/11/2025