Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 30966/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 30966/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The parties involved were the Cuomo family against Assicurazioni Assimoco and other intimated parties, with the lower court having already issued a judgment. The court ruled that the statutory silence on the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case termination within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction 40 day deadline proposed decision silence formal renunciation civil procedure code case termination proposal costs allocation estinzione del debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
1138/2024 depositata il 20/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
1138/2024 depositata il 20/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5371/2025 R.G. proposto da: CUOMO RAFFAELLA, CUOMO ANTEA, CUOMO SIMONA, DE CRISTOFARO EMILIA, CUOMO CHRISTIAN, tutti domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori avvocato GRANESE MARCO (GRNMRC64A03H434Z) DOM DIG: avvmarcogranese@pec.ordineforense.salerno.it e avvocato VASSALLO GERARDO (VSSGRD64M01H703V) DOM DIG: avvgerardovassallo@pec.ordineforense.salerno.it, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti -ricorrente- contro ASSIMOCO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato RUDILOSSO CONSOLO FRANCESCO (RDLFNC62M06H501I) DOM.

DIG. francescorudilossoconsolo@ordineavvocatiroma.org che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- Numero registro generale 5371/2025 Numero sezionale 831/2025 Numero di raccolta generale 30966/2025 Data pubblicazione 26/11/2025 nonché contro PAESANO TOMMASO, IOSSA ANTONIO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1138/2024 depositata il 20/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18/11/2025 Il Presidente Delegato LINA RUBINO Numero registro generale 5371/2025 Numero sezionale 831/2025 Numero di raccolta generale 30966/2025 Data pubblicazione 26/11/2025 Numero registro generale 5371/2025 Numero sezionale 831/2025 Numero di raccolta generale 30966/2025 Data pubblicazione 26/11/2025