Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Claudio Valentini, challenged a lower court judgment against the Municipality of Jesi but remained silent on the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, dismissing the case and ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8764/2025 R.G. proposto da: VALENTINI CLAUDIO, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato POLITA MARCO (PLTMRC53M22E388Z) Pec: marco.polita@pecordineavvocatiancona.it che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro COMUNE DI JESI, in persona del Sindaco p.t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato DISCEPOLO MAURIZIO (DSCMRZ59M31A271A), DOM DIG maurizio.discepolo@pecordineavvocatiancona.it, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONAn.527/2025 depositata il 04/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 8764/2025 Numero sezionale 830/2025 Numero di raccolta generale 30964/2025 Data pubblicazione 26/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/11/2025 Il Presidente Delegato LINA RUBINO Numero registro generale 8764/2025 Numero sezionale 830/2025 Numero di raccolta generale 30964/2025 Data pubblicazione 26/11/2025