Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 30920/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30920/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30920/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14644/2025 R.G. proposto da : LABORTEC CSE S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FIASTRA RANIERI (FSTRNR73R03G482G) -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) , DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), D’ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di L ’ AQUILA n. 4/2025depositata il 03/01/2025;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30920/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: - per INPS, in Euro 1 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; - per Agenzia delle Entrate - Riscossione, in Euro 1 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Parole chiave

Generato dall'IA
ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese deduzione per spese spese inutili spese susseguenti spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14644/2025 R.G. proposto da : LABORTEC CSE S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FIASTRA RANIERI (FSTRNR73R03G482G) -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) , DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), D’ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di L ’ AQUILA n. 4/2025depositata il 03/01/2025;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 01/10/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: - per INPS, in Euro 1 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; - per Agenzia delle Entrate - Riscossione, in Euro 1 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deci