Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, F.LLI COCCI S.R.L., did not act within this timeframe, while the respondent, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., contended that the delay constituted a waiver of rights. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2491/2025 R.G. proposto da: F.LLI COCCI S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato BERARDI DANIELE (BRRDNL71L09H501S) (pec: danieleberardi@ordineavvocatiroma.org che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato MORIELLI MARCO ANDREA (MRLMCN49D02H501P) Dom.
Dig.: marcoandreamorielli@ordineavvocatiroma.org che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- nonché contro Numero registro generale 2491/2025 Numero sezionale 828/2025 Numero di raccolta generale 30881/2025 Data pubblicazione 25/11/2025 CAPOZZI GIULIA -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n.10993/2024 depositata il 27/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18/11/2025 Il Presidente Delegato LINA RUBINO Numero registro generale 2491/2025 Numero sezionale 828/2025 Numero di raccolta generale 30881/2025 Data pubblicazione 25/11/2025 Numero registro generale 2491/2025 Numero sezionale 828/2025 Numero di raccolta generale 30881/2025 Data pubblicazione 25/11/2025