Decreto — n. 30797/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4908/2024 R.G. proposto da : D’IPPOLITO LAURA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall ’ avvocato SERRA MARIA (C.F.SRRMRA65L68L049N) -ricorrente- contro RAGUSO ANDREA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PONTRELLI GIOVANNI (C.F.PNTGNN66E22F205Z) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di LECCE n. 663/2023depositata il 25/07/2023; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30797/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : D’IPPOLITO LAURA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall ’ avvocato SERRA MARIA (C.F.SRRMRA65L68L049N) -ricorrente- contro RAGUSO ANDREA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PONTRELLI GIOVANNI (C.F.PNTGNN66E22F205Z) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di LECCE n. 663/2023depositata il 25/07/2023; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4908/2024 R.G. proposto da : D’IPPOLITO LAURA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall ’ avvocato SERRA MARIA (C.F.SRRMRA65L68L049N) -ricorrente- contro RAGUSO ANDREA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PONTRELLI GIOVANNI (C.F.PNTGNN66E22F205Z) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di LECCE n. 663/2023depositata il 25/07/2023; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 07/10/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e delle quali va disposta l ’ attribuzione, per la richiesta formulata in tal senso nel controricorso;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente e con attribuzione al difensore antistatario , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom