Decreto — n. 30795/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9040/2025 R.G. proposto da : DEFINA NICOLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DE LUCA FRANCESCO (DLCFNC66D20F537P) -ricorrente- contro AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TERRANOVA ANGELO (TRRNLC63S19D969F) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VIBO VALENTIA n. 510/2024depositata il 10/10/2024;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30795/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe di cui va disposta la distrazione su richiesta di parte; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9040/2025 R.G. proposto da : DEFINA NICOLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DE LUCA FRANCESCO (DLCFNC66D20F537P) -ricorrente- contro AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TERRANOVA ANGELO (TRRNLC63S19D969F) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VIBO VALENTIA n. 510/2024depositata il 10/10/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 01/10/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe di cui va disposta la distrazione su richiesta di parte; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Rom