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Decreto — n. 30791/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 30791/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of termination. The appellant, Alessia Costa, challenged an order against a bankrupt company and several banks but did not act on the court's proposal to end the case. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings proposal of termination costs of litigation notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in considerazione della conclamata inammissibilità del ricorso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
89/2020 depositata il 20/05/2025; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15642/2025 R.G. proposto da : COSTA ALESSIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA DE SIMONI ( DSMCRL49L18G224Y ) e d all'avvocato CARLO DE SIMONI(DSMGLC73T25D325Z) -ricorrente- contro FALLIMENTO TUTTO BAGNO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE GUIDONI ( GDNDNL70M22H501E ) e dall'avvocato MONICA RAMPAZZO(RMPMNC70C49A001B ) -controricorrente- nonchécontro BANCA IFIS spa, DOVALUE S.P.A. quale PROCURATORE DI BCC NPLS 2020 srl, BANCA DI CREDITO COOP.

DI ROMA sc , BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE sc , AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per la PROVINCIA di PADOVA -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di PADOVA n. 89/2020 depositata il 20/05/2025; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 08/10/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in considerazione della conclamata inammissibilità del ricorso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così de