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Ordinanza — n. 30790/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses recusation against judges who previously rejected a related property division appeal in Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30790/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the recusation request inadmissible, upholding the composition of the current collegium. The appellant argued that three judges had previously ruled against a related property division case and acted with improper bias, while also claiming a violation of tabular assignment rules. The court rejected these claims, noting that prior decisions on different procedural stages do not constitute a ground for recusation under Article 51 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 51 c.p.c.; The mere fact that judges have previously ruled on related but distinct procedural stages does not constitute a valid ground for recusation, as the requirement of identity of personae, petitum, and causa petendi is not met.

Parole chiave

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recusation of judges Code of Civil Procedure prior judicial decisions tabular assignment rules impartiality requirements property division appeal Cassation Court opposizione di terzo

Disposizioni normative citate

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Art. 51 c.p.c.
a) ai sensi dell’art. 51, n.
Art. 366 c.p.c.
Art. 54 c.p.c.
art. 328 c.p
art. 617 c.p
b) la Aziende Agricole ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 738 c.p
c.p.c.; che ai sensi del secondo comma dell’art. 738 c.p.c.
art. 366 c.p
art. 51 c.p
a) ai sensi dell’art. 51, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, 24/09/2015, n. 18976
Cass. Sez. U., 23/06/2015, n. 13018
18976; Cass. Sez. U., 23/06/2015, n. 13018; Cass.
Cass. Sez. U., 08/10/2001, n. 12345
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Testo completo

nunciato la seguente O R D I N A N Z A sull’istanza di ricusazione proposta nel ricorso n. 21577/23 proposto da: -) Aziende Agricole Di Martino - De Luca di Roseto Tupputi Schinosa delle sorelle Di Martino Società Agricola in accomandita semplice, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoPaolo Di Martino; -ricorrente - contro -) Capece Minutolo Tupputi Schinosa Corrado, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Domenico Costantino; -controricorrente - nonché -) De Luca Tupputi Schinosa Ottavio; -intimato - avverso la sentenza del Tribunale diTrani 7 giugno 2023 n. 936; udito, per la parte ricorrente, l'Avvocato Paolo Di Martino;

Rilevato che -) la società “Aziende agricole Di Martino-De Luca di Roseto Tupputi Schinosa delle sorelle Di Martino Società Agricola in accomandita semplice” ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Trani n. 936 del 7 giugno2023, nei confronti di Ottavio De Luca Tupputi Schinosa e di Corrado Capece Minutolo Tupputi Schinosa; Oggetto:ricusazione N.R.G.: 21577/25 Camera di consiglio del 24 novembre 2025 -) ha resistito con controricorso Corrado Capece Minutolo Tupputi Schinosa; -) il ricorso è stato fissato per la trattazione nella camera di consiglio del 25.11.2025, dinanzi al collegio giudicante composto dal presidente Franco De Stefano e dai consiglieri Pasquale Gianniti, Cristiano Valle, Augusto Tatangelo, Raffaele Rossi, Giovanni Fanticini; -) con istanza depositata il 12.11.2025 il difensore della societ à ricorrente, avv.

Paolo Di Martino, ha ricusato il giudice relatore e, “per l’ipotesi che siano componenti del collegio” , il presidente Franco De Stefano ed il consigliere Raffaele Rossi; -) il Presidente titolare della terza sezione civile ha rimesso l’istanza di ricusazione al Primo Presidente, il quale con provvedimento del 21.11.2025 ha dichiarato la competenza della terza sezione civile a decidere sulla istanza di ricusazione; -) con successiva istanza depositata il 21.11.2025 il medesimo difensore, richiamando il delitto di cui all’art. 328 c.p., ha chiesto di provvedere sull’istanza di ricusazione; -) che a fondamento della suddetta istanza di ricusazione l’avv.

Paolo Di Martino ha allegatoin punto di fatto le seguenti circostanze:

a) nell’ambito d’un giudizio di divisione d’un immobile (“ Villa Schinosa”) di cui erano comproprietari la Aziende Agricole e Ottavio De Luca Tupputi Schinosa, l’immobile fuvenduto all’asta ed aggiudicato a Corrado Capece Minutolo Tupputi Schinosa;

b) la Aziende Agricole ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, rigettata dal Tribunale di Trani con la sentenza impugnata nella presente sede;

c) il ricorso da lui proposto dovrebbe essere assegnato tabellarmente, ratione materiae, alla II Sezione civile di questa Corte;

d) il collegio designato per la trattazione del ricorso è composto datre magistrati i quali hanno già concorso a comporre due collegi giudicanti, i quali hanno esaminato e rigettato (o dichiarato inammissibili)due ricorsi per cassazione proposti dalla Aziende Agricole col ministero dell’avv. Paolo Di Martino, anch’essi concernenti la lite sulla divisione e vendita di “Villa Schinosa”; N.R.G.: 21577/25 Camera di consiglio del 24 novembre 2025 e) in particolare l’ordinanza 27.5.2025 n. 14158 ha confermato il rigetto dell’opposizione propostadalla Azienda Agricole avverso il verbale di immissione di Corrado Capece Minutolo Tupputi Schinosa nel possesso di immobili facenti parte della Masseria Schinosa in danno della società in accomandita semplice Aziende Agricole;

f) la successiva ordinanza 6.6.2025 n. 15145 ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta dalla Aziende Agricole a vverso il provvedimento con cui il giudice della divisione giudiziale aveva respinto l’istanza ex art.586 c.p.c. di sospensione o chiusura anticipatadelle operazioni di vendita in favore dell’aggiudicatario e unico offerenteCorrado Capece Minutolo Tupputi Schinosa; Ritenuto che in via preliminare il Collegio osserva che il presente procedimento si è svolto ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c.; che ai sensi del secondo comma dell’art. 738 c.p.c. si deve ritenere che il Pubblico Ministero debba essere sentito ai fini della decisione, in quanto la sua partecipazione aiprocedimenti davanti alla Corte di cassazione è regola generale e deve ritenersi imposta anche quando la Corte proceda ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c.; che il Pubblico Ministero è stato regolarmente avvisato della presente adunanza cameralee non è comparso né ha depositato conclusioni scritte; che, quanto alle ragioni dell’istanza di ricusazione, sulla base delle circostanze sopra esposte in facto , la società istante ha ricusato i tre magistrati:

a) ai sensi dell’art. 51, n. 4, in quanto essi non sarebbero terzi ed imparziali, per avere già deciso ricorsi che, sebbene aventi ad oggetto questioni formalmente tra loro differenti, erano accomunati dal fatto che tutti erano sottesi da una “questione giuridica centrale ed assorbente”, ovvero “la nullità radicale ed insanabile della decisione di disporre la vendita” di “Villa Schinosa”; sicché tutte le opposizioni proposte dalla Aziende Agricole si dovrebbero ritenere “un unico processo” di divisione;

b) ai sensi dell’art. 51 n. 3 e 52 c.p.c.; N.R.G.: 21577/25 Camera di consiglio del 24 novembre 2025 la tesi della ricorrente, a quest’ultimo riguardo, è che i tre magistrati sopra indicati, componendo il collegio giudicante che ha adottato l’ordinanza n. 15145/23, avrebbero pronunciato una decisione “abnorme”; si sarebbero “sottratti” all’obbligo di esaminare il merito delle censure prospettate dalla ricorrente “pur di non accogliere il motivo” ; avrebbero ingiustamente dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c.; prosegue la ricorrente osservando che, così facendo, i tre magistrati suddetti hanno manifestato “astionei confronti dello scrivente avvocato, di cui si pretende negare il reale lavoro, esponendoload ingiusto ludibrio” nei confronti del cliente; ancora, osserva la ricorrente che anche l’ordinanza 14158/25 di questa Corte sarebbe viziata da un evidente errore (avere ritenuto tardiva l’opposizione e non sanabile), e che pertanto “occorrerà valutare se siamo dinanzi a un errore revocatorio, cui potrà essere posto riparo con ricorso che a breve si depositeràe che aprirà le porte al ricorso alla legge Vasalli [sic], oppure ad un errore di diritto (doloso) che aprirà anche esso le porte alla azione di responsabilità”; che tutti e due i motivi di ricusazione sono manifestamente inammissibili; che, quanto al primo, l’ipotesi di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c., non ricorre nella specie in quanto i giudizi in cui hanno prestato il loro ufficio i magistrati ricusati non costituiscono un “altro grado” del presente procedimento; che, ad abundantiam, l’ipotesi di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c. può dirsi ricorrente soltanto quando vi sia identità di personae, petitum e causa petenditra la causa sottoposta al giudice ricusato e quella da lui già decisa, non certo quando il giudice sia chiamato a decidere plurimi ricorsiscaturenti a vario titolo dalla medesima fattispecie concreta; che, quanto al secondo motivo di ricusazione, sarà sufficiente rilevare che l’inimicizia grave non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti da lui emessi in altri processi concernenti il ricusante, tranne che le "anomalie" denunciate siano tali da non consentire neppure di identificare l'atto come provvedimento giurisdizionale, caso non ricorrente nella specie (Cass.

Sez. 6, 24/09/2015, n. 18976; Cass. Sez. U., 23/06/2015, n. 13018; Cass. Sez. U., 08/10/2001, n. 12345); N.R.G.: 21577/25 Camera di consiglio del 24 novembre 2025 che il ricorrente, senza farne espressamente motivo dell’istanza di ricusazione, lamenta che il suo ricorso sarebbe stato assegnato alla terza sezione civile in violazione dei criteri tabellari di riparto; che, ove il suddetto rilievo si volesse intendere come motivo di ricusazione, esso sarebbe estraneo alle previsioni dell’art. 51 c.p.c.; e che comunque il ricorso – inerendo ad una opposizione agli atti esecutivi – rientra nella competenza tabellare di questa sezione; ritenuto che il processo dinanzi al giudice di legittimità è regolato dall’impulso d’ufficio, e che pertanto non trova applicazione l’art. 54, ultimo comma c.p.c., rileva il Collegio che per il ricorso riguardo al quale è stata proposta la presente ricusazione resta ferma l’adunanza già fissata del 25 novembre 2025;

P.q.m. (-) dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione; (-) v