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Sentenza — n. 30696/2025 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 30696/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30696/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3399/2022R.G. proposto da SACE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Ma r c o Machetta -ricorrente - contro DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Valerio Di Gravio e dall’Avv. Giuseppe Tamberi -controricorrente - Avverso la sentenza n. 332 3 /20 2 1 del la CORTE DI APPELLO DI MILANO,depositata il giorno 16 novembre 202 1; udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 20giugno 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

Regesto Legislator

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art. 645 cod. proc. civ, art. 372 cod. proc. civ, art. 77 cod. proc. civ, art. 1895 cod. civ; Sentenza — n. 30696/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Marco Machetta. Tuttavia, la procura e l’atto di abbinamento in parola in discorso non risultano allegati al fascicolo del presente giudizio, in concreto a r.g. n. 3399/2022 Cons. est. Raffaele Rossi disposizione del Collegio al momento della decisione, sicché non può definirsi in questa sede dimostrata l’esistenza in capo a Rodolfo Mancini del vantato potere di rappresentare , quale procuratore speciale, la SACE in questa sede, conferendo all’uopo procura alle liti. Il rilievo impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nemmeno essendo praticabili meccanismi di sanatoria del vizio nell’àmbito del giudizio di legittimità, nel quale non è applicabile l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (ex aliis, cfr.

Parole chiave

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diritto alla prestazione d'assicurazione rimborso dell'assicurazione malattie assicurazione di cure dentarie assicurazione contro gli infortuni delle casse-malati contenzioso dell'assicurazione invalidità indennità giornaliere di malattia

Disposizioni normative citate

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art. 645 cod. proc. civ
Nelle more del giudizioex art. 645 cod. proc. civ.
art. 372 cod. proc. civ
In forza di detto principio, colui che proponga l’impugnazione di legittimità in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art. 372 cod.
art. 77 cod. proc. civ
civ., i documenti che giustificanol’attribuzione in suo favore del potere rappresentativo sostanziale: in caso di omessa produzione ovvero di documentazione inidonea al fine, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ.
art. 1895 cod. civ
Raffaele Rossi Il ragionamento dell’impugnante riposa sull’assunto secondo cui la inesistenza del rischio (e la conseguente nullità exart. 1895 cod.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3399/2022R.G. proposto da SACE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Ma r c o Machetta -ricorrente - contro DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Valerio Di Gravio e dall’Avv. Giuseppe Tamberi -controricorrente - Avverso la sentenza n. 332 3 /20 2 1 del la CORTE DI APPELLO DI MILANO,depositata il giorno 16 novembre 202 1; udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 20giugno 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

RIPETIZIONE INDEBITO r.g. n. 3399/2022 Cons. est. Raffaele Rossi udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MAURO VITIELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’Avv. GIULIO GROTTOLI, per delega dell’Avv. MAR C O MACHETTA, per parte ricorrente; udito l’Avv. GIUSEPPE TAMBERIper parte controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Nel 1989 la società Tecnosystem s.r.l. stipulò un contratto di fornitura diun complesso ospedaliero mobile con lo Stato africano della Repubblica Democratica di São Tomè e Principe (rappresentata dal Ministro della sanità e dei servizi sociali), coevamente alla conclusione di altri tre contratti con lo stesso Stato (rappresentato da altri Ministri) per la fornitura di case mobili.

Per garantirsi contro il rischio di inadempimento dello Stato estero committente, la Tecnosystem s.r.l.stipulò quattro polizze assicurative con la Sezione Speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione (in acronimo e, in appresso, per brevità: SACE ) , di cui quella relativa alla realizzazione dell’ospedale, contrassegnata dal n. 1316/1988, venne autorizzata dall’allora direttore del SACE. Successivamente, la Tecnosystem cedette i diritti derivanti da quest’ultima polizza alla Bankers Trust Company, in seguito divenuta Deutsche Bank Trust Company Americas (in appresso: la Banca).

Verificatosi il mancato pagamento del corrispettivo ad opera dello Stato estero, su istanza della Banca il Tribunale di Roma emise nel marzo 1993 decreto ingiuntivo di condanna della SACE al pagamento dell’indennizzo,decreto avverso il quale venne spiegata opposizione. Nelle more del giudizioex art. 645 cod. proc. civ. , e segnatamente nel dicembre 1994, la SACE e la B anca stipularono un accordo transattivo in forza del quale: (i) la SACE si impegnò a versare l’indennizzo di polizza alla Banca allorquando questa avesse attivato procedimento di arbitrato internazionale nei confronti della Repubblica di São Tomé e Principe avente ad oggetto la verifica della regolare r.g. n. 3399/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi esecuzione delle prestazioni da parte della Tecnosystem; (ii) le parti convennero di abbandonare la causa di opposizione. Instaurato l’arbitrato, la SACE corrispose nel maggio 1995 alla Banca, quale cessionaria dei diritti nascenti dalla polizza n. 1316/1988, la somma di 4.860.000 franchi svizzeri, oltre interessi.

2. Nell’anno 2004, la SACE domandò giudizialmente, a titolo di ripetizione di indebito, la condanna della Banca alla restituzione di quanto alla stessa versato . A suffragio della richiesta rilevò la nullità della polizza n. 1316/1988 (nonché, per propagazione, della cessione dei diritti originati da detta polizza e della transazione del dicembre 1994),in quanto frutto di illecito penale compiuto da funzionari direttivi della SACE, da esponenti della Tecnosystem e da membridel governo della Repubblica Democratica di São Tomée Principe. Con sentenza del 25 luglio 2012, l’adito Tribunale di Roma dichiarò improponibile la domanda per difetto di giurisdizione.

3. Con nuovo atto di citazione del novembre 2016, la SACE propose la medesima azione innanzi al Tribunale di Milano. Il giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza della banca, si concluse con il rigetto della domanda attorea.

4. L’appello interposto da SACEè stato disatteso dalla decisione in epigrafe indicata, avverso la quale la SACE ricorre per cassazione la SACE, affidandosi a quattro motivi. Resiste, con controricorso, la Deutsche Bank Trust Company Americas in liquidazione. Il P.G. ha depositato conclusioni scrittecome in epigrafe. Le parti hannodepositato memoria illustrativa. La causa è stata trattata alla odierna pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminare rispetto al vaglio dei motivi di impugnazione, il riscontro di ammissibilità del ricorso sortisce esito negativo. r.g. n. 3399/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi 1.1. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il potere di rappresentare la parte in giudizio, con le correlate facoltàdi nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di naturasostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di siffatto potere si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processumdel rappresentante, il cui accertamento - attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale -può essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto (così, sulle orme di Cass., Sez.

U, 16/11/2009, n. 24179; Cass. 20/02/2013, n. 4248; Cass. 31/07/2015, n. 16274; Cass. 28/02/2019, n. 5925). In forza di detto principio, colui che proponga l’impugnazione di legittimità in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., i documenti che giustificanol’attribuzione in suo favore del potere rappresentativo sostanziale: in caso di omessa produzione ovvero di documentazione inidonea al fine, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ. (da ultimo, Cass. 07/08/2023, n. 23992;

Cass. 18/01/2022, n. 1334). 1.2. Nella specie, laSACE ha proposto ricorso per cassazione «in persona dell’Avv. Rodolfo Mancini, nella qualità di Chief Legal Officer, munito dei necessari poteri in virtù della procura del 3 maggio 2019 (rep. 83847, rogito 23491) e del relativo atto di abbinamento dei ruoli aziendali del 3 maggio 2019 (rep. 83848, rogito 23492), entrambi autenticati dal notaio Paolo Castellini di Roma»; i medesimi titoli sono menzionati nella procura alle liti per il giudizio di legittimità conferita da Rodolfo Mancini, nella asserita veste, all’Avv.

Marco Machetta. Tuttavia, la procura e l’atto di abbinamento in parola in discorso non risultano allegati al fascicolo del presente giudizio, in concreto a r.g. n. 3399/2022 Cons. est. Raffaele Rossi disposizione del Collegio al momento della decisione, sicché non può definirsi in questa sede dimostrata l’esistenza in capo a Rodolfo Mancini del vantato potere di rappresentare , quale procuratore speciale, la SACE in questa sede, conferendo all’uopo procura alle liti. Il rilievo impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nemmeno essendo praticabili meccanismi di sanatoria del vizio nell’àmbito del giudizio di legittimità, nel quale non è applicabile l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (ex aliis, cfr.

Cass., Sez. U, 22/12/2021, n. 41205; Cass.06/10/2016, n. 20016). 2.Soltanto per completezza argomentativa, rileva la Corte come anche lo scrutinio nel merito dei motivi di gravame non avrebbe potuto condurre all’anelata cassazione dell’impugnato provvedimento. 2.1. Il convincimento del giudice territoriale si basa suuna duplice ratio decidendi, ciascuna delle quali idonea, di per sé considerata, ad autonomamente sorreggere la statuizione adottata. Più specificamente, la Corte d’appello milanese ha: (i) per un verso,ritenuto fondata l’eccezione di giudicato sollevata dalla parte appellata, giudicato costituito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nel marzo 1993, divenuto definitivo in seguito all’abbandono del giudizio di opposizione, avvenuto senza previa revoca del provvedimento monitorio; (ii) d’altro canto, comunque negato la nullità della polizza assicurativa - dedotta, ai sensi dell’art. 1895 cod. civ., per originaria inesistenza del rischio assicurato- in ragione della consapevolezza dei contraenti della incapacità dello Stato estero di onorare l’impegno assunto con il contratto di fornitura. 2.2.

Al fine di confutare tale trama argomentativa, parte ricorrente sviluppa quattro distinti motivi, i primi tre riferiti alla prima delle due motivazioni ora riassunte, il quarto invece alla seconda. 2.2.1. Il primo, per violazione degli artt. 2697 e 2909 cod. civ., contesta alla sentenza di aver reputato il passaggio in giudicato del r.g. n. 3399/2022 Cons. est. Raffaele Rossi decreto ingiuntivo in difetto della produzione del relativo ricorso e della attestazione di cancelleria exart. 124 disp. att. cod. proc. civ.. 2.2.2. Il secondo, per violazione delle stesse norme, lamenta che la efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo, mancando l’allegazione del ricorso monitorio (invece necessaria per individuare la portata del provvedimento), sia stata estesa a «circostanze di fatto e di diritto successive alla formazione e al presunto giudicato del titolo». 2.2.3.

Il terzo ravvisa nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, tale da non consentire la percezione del fondamento della decisione: in specie, per l’impugnante, la «stringata motivazione si limita ad effettuare un semplice rinvio per relationem alle deduzioni di cui alla comparsadi appello depositata da controparte, facendo apoditticamente proprio il contenuto e concludendo in ordine all’inammissibilità delle domande di SACE». 2.2.4. Il quarto deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1418 e 1895 cod. civ. «rispetto alla nullità e/o all’assenza di rischio della polizza oggetto di causa» nonché nullità della sentenza gravata per motivazione apparente o perplessa.Si imputa al giudice territoriale di aver «omesso di considerare il profilo di nullità che caratterizza il contratto di cui alla polizza n. 88/1316, per assenza di rischio, come già accertato dal giudice penale, dalla Corte di appello di Roma nella causa con ING e dal Tribunale di Cremona, sezione fallimentare.

Le suddette pronunce confermano che tutti i contratti di assicurazione stipulati con la Tecnosystem, incluso quello di cui alla polizza 88/1316, sono stati stipulati con la piena consapevolezza che lo Stato di São Tomè non avrebbe onorato i pagamenti, che la Tecnosystem non avrebbe mai realizzato in toto le opere dei suddetti contratti[…] e che il rischio dell’operazione sarebbe stato scaricato, quindi, sulla SACE». 2.3. Preliminare è il vaglio di quest’ultimo motivo : esso è in parte inammissibile, in parte infondato. r.g. n. 3399/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi Il ragionamento dell’impugnante riposa sull’assunto secondo cui la inesistenza del rischio (e la conseguente nullità exart. 1895 cod. civ.) per incapacità dello Stato africano di onorare il contratto sia inferibile dal contenuto dei provvedimenti richiamati, sul presupposto che la polizza de qua vada apprezzatanel contesto di un’unitaria operazione. Orbene, detta impostazione, ben lungi dal prospettare un c.d. vizio di sussunzione nel senso suo proprio (ovvero l’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie normativa deputata a dettarne la disciplina), si risolve nell’ascrivere alla Corte territoriale un’erronea ricognizione della fattispecie concreta mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, attività tuttavia riservata - ed in via esclusiva- al giudice del merito.

In altre parole, l’inammissibilità della doglianza discende dalla (ed è relativa alla parte in cui essa si concreta nella) sollecitazione ad un riesame delle emergenze documentali rappresentate dalle sentenze menzionate, al fine di addivenire ad una diversa ricostruzione della quaestio facti, ovvero ad inserire la polizza in parola nell’àmbito della complessiva operazione assicurativa realizzata. In tal guisa opinando, però, la censura si colloca in frontale ed apodittico contrasto con la decisione gravata la quale, con diffusa ed esaustiva argomentazione sul punto (e tanto spiega l’infondatezza del motivo laddove assume vizi motivazionali) e sulla scorta della lettura dei medesimi provvedimenti invocati dal ricorrente, ha differenziato la genesi e la sorte della polizza (e del contratto) in questione rispetto alle altre tre polizze (ed ai relativi contratti),queste sì frutto dell’illecito penalistico accertato, ed ha concluso, con apprezzamento tipicamente di merito, nel senso che alla prima non si possono estendere le conclusioni raggiunte per le altre, sicché «la nullità derivata ex art.1895 c.c. non ha alcuna cittadinanza, essendo indissolubilmente legata al procedimento penale e non emergendo aliunde l’insussistenza del rischio e la consapevolezza di tale insussistenza». r.g. n. 3399/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi 2.4. Definitivamente consolidata, con la reiezione dello scrutinato motivo, la ratio decidendi sopra descritta sub (ii), diviene superfluo il vaglio degli altri motivi, dacché in ogni caso (ovvero per l’eventualità, che si lascia qui impregiudicata,in cui potessero risultare infine fondati) inidonei a giustificare la cassazione della sentenza.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 4.Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dell ’ art. 13 . P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 30.000 (trentamila) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a ti