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Ordinanza Interlocutoria — n. 30684/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to improper notification of the regional government instead of the state attorney.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30684/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the renewal of notification to the Abruzzo Region because the appeal was incorrectly served at the district attorney's office rather than the State Attorney's office. The appellant, a pharmacist, had previously lost a false accusation claim against pharmacy board members and the region, but failed to follow proper service protocols for this specific appeal. Consequently, the court dismissed the appeal and remanded the case for correct notification within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the notification to the regional government is made to the wrong authority, requiring immediate renewal of service to the State Attorney's office.

Parole chiave

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improper notification regional government service State Attorney office inadmissible appeal remand for renewal procedural defect c.p.c. notification rules principio di pubblicità

Disposizioni normative citate

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Art. 163 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11374/2023 R.G. proposto da: CERASANI DONATELLA GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall’avvocato BRANDIMARTE GABRIELE, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro LABRECCIOSA OSCAR, ORSINI ANTONIO, DI GIUSEPPE SILVIO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCONI GUGLIELMO, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- nonchécontro REGIONE ABRUZZO -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 366/2023, depositata il 10 marzo 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI.

Rilevato che: Donatella Giuseppina Cerasani citava davanti al Tribunale di L’Aquila Oscar Labrecciosa, Antonio Orsini e Silvio Di Giuseppe - quali componenti della Commissione ispettiva e di vigilanza del Servizio Farmaceutico Territoriale di Teramo - e la Regione Abruzzo, per querela di falso in relazione alla nota n. 17 del 13 dicembre 2016 nella parte attestante determinati elementi fattuali: l’omessa ostensione al pubblico di tre tariffe, del listino prezzi SOP e OTC, dell’avviso sulla quota di partecipazione degli utenti alla spesa farmaceutica, della farmacopea ufficiale e dei relativi aggiornamenti e supplementi; iconvenuti si costituivano, resistendo; il Tribunale, con sentenza n. 551/2020, dichiarava inammissibile la querela di falso.

Donatella Giuseppina Cerasani proponeva appello, cui resistevano tutte le controparti; la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 366/2023, rigettava il gravame; Donatella Giuseppina Cerasani ha presentato ricorso, da cui si sono difesi con controricorso Oscar Labrecciosa, Antonio Orsini e Silvio Di Giuseppe. Sia la ricorrente, sia i controricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: la ricorrente non ha correttamente notificato il ricorso alla Regione Abruzzo, in quanto t a le notifica è stata effettuata presso l’Avvocatura D istrettuale , anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato; ne consegue, pertanto , la necessità di disporre la rinnovazione della notifica del ricorso alla Regione Abruzzo entro il termine indicato in dispositivo.

P.Q.M Dispone la rinotifica del ricorso alla R egione Abruzzo entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cass