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Ordinanza — n. 30672/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of its own order to include attorney fee allocation for a private defender.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30672/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation ordered a correction to its previous order regarding the allocation of attorney fees. The Institute of Clinical Pathology Santo Stefano sought to correct a material error where the order omitted the distribution of costs to the private defender, Maria Cristallino. The court ruled that such omissions can be remedied through the material error correction procedure, thereby integrating the requested allocation into the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.; The court may correct its own orders by integrating omitted provisions regarding the allocation of costs to private defenders when the omission constitutes a material error.

Parole chiave

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material error correction private defender fees court order amendment cost allocation Cassation procedure malattia cronica decisioni in materia medica cassa malati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 196- quinquies, comma quinto, disp.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13175/2024R.G. proposto da: CRISTALLINO MARIA, rappresentata e difesa da sé medesima e domiciliata presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- ASL NA 2 NORD, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati BUONAVOGLIA GIOVANNA BATTISTA, CHIOSI AUGUSTO e ARA GUGLIELMO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -già resistente- relativamente all’ordinanza n. 3507/2024 di questa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI; considerato che -questa Corte, investita del ricorso n. 21030/2020, proposto da ASL Napoli 2 Nord, nei confronti di Istituto di Patologia Clinica Santo Stefano s.a.s., avverso la sentenza n. 5433/2019 della Corte di appello di Napoli, depositata il 13/11/2019 –con ordinanza n.3507/2024, per quanto qui rileva, ha così deciso: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; - avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l’Istituto di Patologia Clinica Santo Stefano, chiedendo correggersene l’errore materiale nella parte in cui non vi si è statuita la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore, che ne aveva fatto richiesta in controricorso; -il ricorso risulta essere stato notificato alla parte costituita nel procedimento concluso con la corrigenda ordinanza; - l’odierno istituto ricorrente, nel resistere al ricorso con controricorso, aveva effettivamente chiesto in sede di conclusione (p.

24) la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario; - all’omissione della relativa menzione può effettivamente ovviarsi con la procedura di correzione di errore materiale; -pertanto, occorre integrare la detta ordinanza n. n.3507/2024, laddove in motivazione e nel dispositivo parte ricorrente viene condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità; - nulla vi è a disporsi sulle spese, per la natura del presente procedimento; - alla Cancelleria si dà mandato di dar corso ai conseguenti adempimenti; p. q. m. dispone correggersi l’ordinanza n. 3507/2024 di questa Corte, mediante l’inserimento: -in motivazione, al punto 3, dopo le parole “Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente”, delle parole “, con attribuzione all’Avv.

Maria Cristallino, difensore dichiaratosi antistatario”; - in dispositivo, dopo le parole “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge”, delle parole “, con attribuzione all’Avv. Maria Cristallino, difensore dichiaratosi antistatario”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 196- quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c.

Così deciso in Roma,