Decreto — n. 30627/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a deb
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30627/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a deb
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11121/2023 R.G. proposto da : AICALE VITO, BARBIERI LUCIA, BAREA PIERANTONIO, BARRA SALVATORE, BARBERO ANGELO, ANTODARO FRANCESCO, BUONOCORE PAOLO, BONATESTA CARMELA, BEGHINI FRANCESCO, CARAMELLI RICCARDO, CAMARCA MIRELLA, CAREDDA ELISABETTA, CARBONE RAFFAELLA, COCCO SERGIO ALBINO, CHIESA PIETRO, COLOMBO CARLUCCIO, CASALASPRO ROCCO, CIRINCIONE SILVANA, D'ALESSANDRO GIOVANNA LUCIA, D'AMBROSIO MAURIZIO, CECCHINI TERESA, elettivamente domiciliati ROMA, via Antonio Bertoloni n. 55, presso lo studio dell’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO (CSTCST70B19H501Z) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZEelettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.7317/2022 depositata il 17/11/2022; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a deb