Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 30617/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30617/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30617/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26163/2024 R.G. proposto da: LEGGIERI MARIA TERESA ANNUNZIATA, SEPE EGLANTINA, SEPE ANNIBALE CARMINE, domiciliati “ex lege” presso il DOMICILIO DIGITALE danilo.iacobacci@avvocatiavellinopec.it dell’avvocato IACOBACCI DANILO (CBCDNL80T27E625B) che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro ANAS S.P.A., in persona del legale rapp. te p.t., domiciliato “ex- lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore costituito avvocato RUSSO CLAUDIO (RSSCLD62M03H501F) claudiorusso1@ordineavvocatiroma.org, che la rappresenta e difende, come da procura in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4263/2024 depositata il 24/10/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30617/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 26163/2024 R.G. proposto da: LEGGIERI MARIA TERESA ANNUNZIATA, SEPE EGLANTINA, SEPE ANNIBALE CARMINE, domiciliati “ex lege” presso il DOMICILIO DIGITALE danilo.iacobacci@avvocatiavellinopec.it dell’avvocato IACOBACCI DANILO (CBCDNL80T27E625B) che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro ANAS S.P.A., in persona del legale rapp. te p.t., domiciliato “ex- lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore costituito avvocato RUSSO CLAUDIO (RSSCLD62M03H501F) claudiorusso1@ordineavvocatiroma.org, che la rappresenta e difende, come da procura in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4263/2024 depositata il 24/10/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali carenza di sostanza economica anticipo delle spese spese inutili assenza di caso di rigore ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
4263/2024 depositata il 24/10/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26163/2024 R.G. proposto da: LEGGIERI MARIA TERESA ANNUNZIATA, SEPE EGLANTINA, SEPE ANNIBALE CARMINE, domiciliati “ex lege” presso il DOMICILIO DIGITALE danilo.iacobacci@avvocatiavellinopec.it dell’avvocato IACOBACCI DANILO (CBCDNL80T27E625B) che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro ANAS S.P.A., in persona del legale rapp. te p.t., domiciliato “ex- lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore costituito avvocato RUSSO CLAUDIO (RSSCLD62M03H501F) claudiorusso1@ordineavvocatiroma.org, che la rappresenta e difende, come da procura in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4263/2024 depositata il 24/10/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 26163/2024 Numero sezionale 810/2025 Numero di raccolta generale 30617/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta parte ricorrente ha espressamente rinunciato al ricorso, con rinuncia sottoscritta per accettazione anche da ANAS S.p.A, in p.l.r.p.t., e dal procuratore Avv. Claudio RUSSO, i quali espressamente hanno aderito oltre che alla rinuncia al ricorso anche alla richiesta di compensazione totale delle spese di lite per il giudizio di Cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., non deve provvedersi alla condanna alle spese processuali.

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 08/10/2025 Il Presidente Delegato LINA RUBINO Numero registro generale 26163/2024 Numero sezionale 810/2025 Numero di raccolta generale 30617/2025 Data pubblicazione 20/11/2025