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Ordinanza — n. 30586/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by mutual withdrawal of litigation due to death and prior settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30586/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished following a joint request by all parties to withdraw the litigation. The appellant's client had died in February 2025, and the parties had previously settled the dispute in April 2023, eliminating any interest in the proceedings. The court ruled that the joint withdrawal constituted a valid renunciation of the appeal, thereby terminating the case and ordering compensation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties jointly request the extinction of a cassation appeal due to loss of interest or prior settlement, the court must declare the appeal extinguished by renunciation and compensate costs, even if one party's representative lacks explicit authorization to accept the withdrawal.

Parole chiave

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extinction of appeal joint withdrawal of litigation loss of interest prior settlement compensation of costs death of party cassation procedure abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

tonella Mastropaolo, domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, ricorrente- contro ASTRA di IAIA Mariano s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t. Mariano Iaia, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Donativi e dall’avv. Ferdinando Silvestre, domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, controricorrente - contro GIGLIO s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t. Carmelina Giglio, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Attolini, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrente - nonché contro HORUS s.r.l., intimata – per la cassazione della sentenza n. 671/2022 della CORTE d'APPELLO di Lecce pubblicata il 17.6.2022;

Rilevato che: all’esito della fissazione della trattazione del ricorso in epigrafe, in prossimità dell’odierna adunanza è stato depositato, in data 22 settembre 2025, atto denominato “istanza di cessazione della materia del contendere”, sottoscritto dai difensori di tutte le parti costituite; Considerato che: nell’atto su indicato si assume espressamente quanto segue: che in data 5 febbraio 2025 è deceduta la sig.ra Leccisi Mirella e che già in data 5 aprile 2023 le parti avevano conciliato la lite, definendone ogni aspetto, anche in punto di spese.

Essendo, pertanto, venuto meno ogni interesse alla decisione del ricorso edei controricorsi, il presente giudizio, su richiesta congiunta delle parti, può esseredichiarato estinto ; l’espressa richiesta di dichiarare l’estinzione del giudizio assegna all’atto il valore effettivo di rituale rinuncia al ricorso ex latere della parte ricorrente, essendo il difensore ad essa legittimato; la circostanza che i difensori delle parti resistenti non siano invece autorizzate ad accettare la rinuncia rileverebbe solo ai fini della statuizione sulle spese, ma il Collegio reputa comunque – nell’esercizio del potere di cui al secondo comma dell’art. 391 c.p.c. -di disporne la compensazione, essendosi i detti difensori associati comunque alla richiesta di declaratoria di estinzione e dovendo la loro dichiarazione intendersi resa nell’esercizio del loro ministero, con ogni assunzione di responsabilità verso le parti rappresentate;

P.Q.M Dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Compensa le spese relative. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025. Il Presidente Dott. Raffaele Gaetano Antonio Frasca