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Ordinanza — n. 30337/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as the inheritance curator renounced the appeal, extinguishing the case without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30337/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after the inheritance curator formally renounced the proceedings. Although the deceased appellant had no accepting heirs, the curator initially continued the defense before withdrawing the appeal with a settlement of litigation costs. The court ruled that this renunciation legally terminated the case of record without needing to address fee allocation or specific procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: The renunciation of a cassation appeal by the inheritance curator of a deceased party extinguishes the case of record without the necessity of ruling on litigation costs.

Parole chiave

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inheritance curator cassation appeal extinction of case deceased party renunciation of appeal successione del defunto rinuncia all'eredità petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. proc. civ.
Considerato che è opportuno rammentare che la disciplina di cui all’art. 110 cod.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
art. 110 cod. proc. civ
Considerato che è opportuno rammentare che la disciplina di cui all’art. 110 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 22/04/2013, n. 9692
non risulta esclusa riguardo al processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, sicché è possibile che il successore a titolo universale di una delle parti già costituite prosegua il procedimento (Cass. Sez. U., 22/04/2013, n. 9692, Cass., 15/05/2020, n.
Cass., 15/05/2020, n. 8973
9692, Cass., 15/05/2020, n. 8973); al contempo, in mancanza di eredi accettanti, può stare in giudizio la Curatela dell’eredità giacente, autorizzata, come nel caso, dal competente Tribunale (cfr., Cass., 16/02/2025, n.
Cass., 16/02/2025, n. 3959
8973); al contempo, in mancanza di eredi accettanti, può stare in giudizio la Curatela dell’eredità giacente, autorizzata, come nel caso, dal competente Tribunale (cfr., Cass., 16/02/2025, n. 3959, Cass., 04/11/2008, n.
Cass., 04/11/2008, n. 27274
Cass., 05/12/2023, n. 34025
115 del 2002 (Cass., 05/12/2023, n. 34025, Cass., 12/10/2018, n.
Cass., 12/10/2018, n. 25485
34025, Cass., 12/10/2018, n. 25485, Cass., 30/09/2015, n.
Cass., 30/09/2015, n. 19560
25485, Cass., 30/09/2015, n. 19560).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23143/2024 R.G. proposto da EREDITÀ GIACENTE ROSARIO MARIA PELLEGRINI, parte rappresentata e difesa dall’avvocato ORSOLINO MARCO GIOVANNI (RSLMRC66M29D969J), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro CASANOVA STEFANIA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato MATALUNO PAOLA (MTLPLA69M48M082V) unitamente all'avvocato MALLAMACI VINCENZO (MLLVCN68D02H501X), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro ROSSO SEBASTIANO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 1013/2024depositata il 19/07/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Rosario Maria Pellegrini ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1013 del 2024 della Corte di appello di Genova, articolando dieci motivi; hanno resistito con controricorso Stefania Casanova e Generali Italia s.p.a., quale assicuratrice di Sebastiano Rosso, il quale ultimo è rimasto intimato. Rilevato che successivamente alla proposizione del ricorso è deceduto il ricorrente e la Curatela dell’eredità giacente, in mancanza di eredi accettanti, ha conferito nuovo mandato al medesimo difensore per la prosecuzione della difesa nel presente giudizio; la Curatela dell’eredità giacente ha rinunciato poi al ricorso stesso, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, e la suddetta rinuncia è stata accettata, con idonee procure, dai difensori delle due parti controricorrenti.

Considerato che è opportuno rammentare che la disciplina di cui all’art. 110 cod. proc. civ. non risulta esclusa riguardo al processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, sicché è possibile che il successore a titolo universale di una delle parti già costituite prosegua il procedimento (Cass. Sez. U., 22/04/2013, n. 9692, Cass., 15/05/2020, n. 8973); al contempo, in mancanza di eredi accettanti, può stare in giudizio la Curatela dell’eredità giacente, autorizzata, come nel caso, dal competente Tribunale (cfr., Cass., 16/02/2025, n. 3959, Cass., 04/11/2008, n. 27274); ciò posto, la rinuncia è stata quindi correttamente depositata in data 16 settembre 2025, in uno alle accettazioni sopra ricordate; il giudizio di legittimità deve dunque dichiararsi estinto senza necessità di provvedere sulle spese, e senza declaratorie sull’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., 05/12/2023, n. 34025, Cass., 12/10/2018, n. 25485, Cass., 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M La Corte dichiara estin