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Ordinanza — n. 30336/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to produce the appealed judgment and lack of notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30336/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce the appealed judgment from the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court erred in dismissing defamation claims regarding false accusations of embezzlement and miscalculated litigation costs. The court rejected these merits-based arguments, ruling instead that the procedural defect of missing the judgment rendered the entire appeal improcedibile under Article 369 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 369, n. 2 c.p.c.; The appeal is declared inadmissible if the judgment under attack is not produced, as the court cannot examine the merits without the contested decision.

Parole chiave

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improcedibile appeal missing judgment production lack of notification Civil Procedure Code procedural defect inchiesta per falsità atti restituzione e risarcimento istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 369, n. 2 c.p.c.
Considerato che il ricorso è improcedibile; ciò ai sensi dell’art. 369, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 05/10/2015, n. 20883
civ., per mancata produzione della sentenza impugnata (cfr., in tema, Cass., 05/10/2015, n. 20883, Cass., 07/06/2021, n.
Cass., 07/06/2021, n. 15832
20883, Cass., 07/06/2021, n. 15832, Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 06/07/2022, n. 21349
15832, Cass., Sez. U., 06/07/2022, n. 21349, Cass., 22/10/2024, n.
Cass., 22/10/2024, n. 27313
21349, Cass., 22/10/2024, n. 27313); va evidenziato che neppure risulta la produzione di alcuna notifica, da reputare quindi inesistente, del ricorso in scrutinio; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10066/2024 R.G. proposto da CONSALVI RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'avvocato PICCININI CARLO (PCCCRL51D20E435G), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro TRAVAGLINI PEPPINO, D'ALONZO VERINO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di L’ AQUILA n. 1671/2023depositata il 24/11/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Raffaele Consalvi conveniva in giudizio Verino D’Alonzo e Peppino Travaglini per ottenere il risarcimento di danni indicati come derivanti da una condotta diffamatoria e calunniosa; il Tribunale respingeva la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello di L’Aquila con sentenza n. 1671 del 2023; avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l’originario attore,sulla base di tre motivi corredati da memoria.

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 156, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto inutilizzabili documenti, inizialmente prodotti per via telematica in modo irrituale e poi richiamati in memorie autorizzate, dai quali emergeva la prova della consapevolezza dei convenuti, querelanti, dell’innocenza del deducente, falsamente accusato di appropriazione indebita in loro danno; con il secondo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello omettendo di qualificare officiosamente la condotta lesiva come calunnia, piuttosto che come diffamazione quale assunta nell’originaria domanda, obliterando, in modo illogicamente incomprensibile, la pur richiamata sentenza penale intervenuta sul punto; con il terzo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello liquidando in misura esorbitante le spese di lite, nonostante fosse stata disattesa larga parte delle difese avversarie e, in specie, quella concernente l’ipotizzata inammissibilità dell’appello interposto dal deducente.

Considerato che il ricorso è improcedibile; ciò ai sensi dell’art. 369, n. 2), cod. proc. civ., per mancata produzione della sentenza impugnata (cfr., in tema, Cass., 05/10/2015, n. 20883, Cass., 07/06/2021, n. 15832, Cass., Sez. U., 06/07/2022, n. 21349, Cass., 22/10/2024, n. 27313); va evidenziato che neppure risulta la produzione di alcuna notifica, da reputare quindi inesistente, del ricorso in scrutinio; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente Ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello