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Ordinanza — n. 30151/2025 — snciv Generato dall'IA

Incidental appeal dismissed due to formal withdrawal; court confirms extinction of cassation proceedings under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30151/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the incidental appeal extinguished following the defendant's formal withdrawal on September 13, 2023. Valsoia S.p.a. had initially filed a counter-claim to resist the main appeal but subsequently submitted a digital act of renunciation signed by its legal representative. The court ruled that this withdrawal satisfied all statutory requirements for extinction, thereby terminating the cassation proceedings without addressing the merits or imposing additional costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391, ultimo comma c.p.c.: The incidental appeal is extinguished when the appellant formally renounces the claim, satisfying the statutory conditions for termination of the proceedings.

Parole chiave

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incidental appeal formal withdrawal extinction of proceedings cassation appeal digital signature validity corretta notificazione finzione di notifica postale violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2 c.p.c.
Art. 391, ultimo comma c.p.c.
civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta da Raffaele Frasca - Presidente - Francesco Maria Cirillo - Consigliere - R.G.N. 17030/2023 Emilio Iannello - Consigliere Rel. - Laura Irene Emilia Giraldi - Consigliere - Cron. Paolo Spaziani - Consigliere - CC – 21/10/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17030/2023 R.G. proposto da Ingino s.p.a.; – ricorrente non costituito – contro Valsoia s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Lazzaretti, domiciliata digitalmente ex lege; – controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di Banco di Sicilia S.p.a.;

– intimata – Oggetto Estinzione per rinuncia al ricorso Numero registro generale 17030/2023 Numero sezionale 4090/2025 Numero di raccolta generale 30151/2025 Data pubblicazione 15/11/2025 avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 1885/2023, depositata il 2 maggio 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: la Valsoia S.p.a. ha depositato telematicamente, in data 21 luglio 2023, controricorso per resistere al ricorso per cassazione asseritamente ad essa notificato dalla Ingino S.p.a. a mezzo p.e.c. in data 14 luglio 2023 avverso la sentenza n. 1885/2023 della Corte d’appello di Napoli, resa pubblica il 2 maggio 2023 e notificata il 22 maggio 2023; con lo stesso atto ha proposto ricorso incidentale condizionato; l'iscrizione a ruolo è avvenuta sulla base del deposito del detto atto; in data 13 settembre 2023 Valsoia S.p.a. ha depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale; considerato che:

è pervenuto, a mezzo deposito telematico, in data 13 settembre 2023, «atto di rinuncia al ricorso incidentale» sottoscritta con firme digitali dal legale rappresentante della società e dei suoi difensori; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; non v’è luogo a provvedere sulle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

Numero registro generale 17030/2023 Numero sezionale 4090/2025 Numero di raccolta generale 30151/2025 Data pubblicazione 15/11/2025 P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione sul ricorso incidentale per rinuncia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2025. Il Presidente Raffaele Frasca Numero registro generale 17030/2023 Numero sezionale 4090/2025 Numero di raccolta generale 30151/2025 Data pubblicazione 15/11/2025