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Ordinanza — n. 30144/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses EU directive damages claim due to statute of limitations and temerary litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30144/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's dismissal based on the statute of limitations. Plaintiffs argued that Italian authorities failed to pay medical residents for years following late EU directive implementation. The court rejected this, noting the claim was time-barred and the litigation was temerary given repeated prior failures.

Regesto Legislator

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Art. 2944 c.c.; Art. 96, comma 3 c.p.c.: Claims barred by statute of limitations are inadmissible; repeated failure to litigate similar cases constitutes temerary litigation warranting costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations temerary litigation EU directive implementation medical residency pay costs of litigation somministrazione di cure mediche spese mediche responsabilità medica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2944 c.c.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
N.R.G.: 26979/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 E’ fondata e va accolta la domanda di condanna di tutti i ricorrenti ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una lite temeraria.
Art. 1226 c.c.
Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà delle spese di soccombenza, oltre ovviamente interessi dalla data della presente ordinanza.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
art. 360 bis c.p
Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs.
art. 1226 c.c
Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c.
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 26979/22proposto da: -) Agostini Geo, Alessi Alessio, Allibardi Pierluigi, Allievi Elisabetta, Alunni Gaggioli Alessandro, Amadori Oriana, Ametrano Luigi, Antonelli Aida, Antonelli Raffaella, Antoniazzi Giovanni, Arcidiacono Paolo Giorgio, Aresu Gianfranco, Armillotta Michele, Aterini Stefano, Auriemma Laura, Bandierini Alberto, Barabino Arrigo, Barbar Michail, Barbaresi Enrico, Barbieri Cristina, Barcellona Vincenzo, Di Rollo Daniela, Doria Elisabetta Ada Vittoria, Trombetta Luisa, Valvassori Bolgè Giovanna Adele Maria, Verzì Placido, Visco Nicola, Visconti Salvatore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 5 aprile 2022 n. 2239 ; Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 26979/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. In data non precisata nel ricorso tutti gli odierni ricorrenti (ad eccezione di Mariano Antonelli, originario attore deceduto nelle more del giudizio, la cui domanda è stata coltivata dagli eredi Daniela Di Rollo, Aida Antonelli e Raffaella Antonelli) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1989; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive, quantificato in via principale in euro 11.103,82 per ciascun anno di corso, “oltre interessi e rivalutazione”.

2. Con sentenza 13.6.2018 n. 12213 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 5.4.2022 n. 2239la Corte d’appello rigettò tutti gli appelli e condannò i soccombenti alla rifusione delle spese. N.R.G.: 26979/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soccombenti con ricorso fondato su un motivoed illustrato da memoria. La Presidenza del Consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso. Con l’unico motivo si censura il giudizio di accoglimento dell’eccezione di prescrizione. 1.1.

Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024;

Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).

N.R.G.: 26979/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 1.2. L’istanza di rimessione della questione dell’exordium praescriptionisalla Corte di Lussemburgo va rigettata in quanto irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in (almeno) duecentodieci fattispecie identiche, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 , comma primo, disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).Quanto all’ordinanza n. 9101 del 2022 la difesa di parte ricorrente, che l’ha invocata, ben conosce che non ha determinato alcun ripensamento sul consolidato orientamento appena richiamato,come emerge dalla sentenza n. 28130 del 2022, che ha deciso all’esito di pubblica udienza sul relativo ricorso. 1.3.

Manifestamente irrilevanti – come questa Corte ha già osservato nell’ordinanza n. 22445 del 2025 -sono, sul punto qui in esame, le deduzioni svolte dalla difesa dei ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Secondo l’ardita tesi dei ricorrenti, la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi erronea, né potrebbe darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte cui quella sentenza si è uniformata, per effetto dell’introduzione dell’art. 3 della l. 13.6.2025 n.

91. Tale norma recita: “1. È istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero.

2. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 è inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori. N.R.G.: 26979/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente.

Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”. 1.4. E’ arduo comprendere in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione. In primo luogo essa non è retroattiva. In secondo luogo non si occupa di prescrizione. In terzo luogo non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività “ricognitiva”. In quarto luogo la legge prevede che dai lavori della commissione non debbano derivare “nuovi oneri per la finanza pubblica”.

E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, delle regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica.

2. Sulle spese. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es.

Giovanni Antoniazzi): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1. 2.1. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo N.R.G.: 26979/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni si concluse nel 1985, al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare quaranta anni di interessi e rivalutazione, e dunque:

a) euro 63.958a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1991 pari a 2,152);

b) euro 90.927,34a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1991 alla data della presente decisione). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 63.958 di rivalutazione, più euro 90.927,34 di interessi, ovvero euro 210.404,44. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compresa tra 52.001 e 260.000 euro. 2.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (e cioè dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 2.940, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al decimo (e quindi del 270%), e poi del 10% per ciascun ricorrente dall’11° (compreso) al 26° (e quindi di un ulteriore 160%), e così complessivamente del 430% (considerando le tre eredi di Mariano Antonelli come un unico centro di imputazione di interessi).

Il totale ascende dunque ad euro 2.940 più (2.940 x 4 3 0% ) , ovvero euro 15.582, cui i ricorrenti vanno condannati in solido.

3. Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata. N.R.G.: 26979/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 E’ fondata e va accolta la domanda di condanna di tutti i ricorrenti ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una lite temeraria. Infatti al momento della proposizione del presente giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata. Non sarà superfluo aggiungere che il difensore dei ricorrenti, al momento in cui propose il presente ricorso, era già risultato soccombente in decine di ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi.

Il ricorso fu dunque proposto con evidente colpa grave, se non con mala fede, e ciò giustifica la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà delle spese di soccombenza, oltre ovviamente interessi dalla data della presente ordinanza. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Agostini Geo, Alessi Alessio, Allibardi Pierluigi, Allievi Elisabetta, Alunni Gaggioli Alessandro, Amadori Oriana, Ametrano Luigi, Antonelli Aida, Antonelli Raffaella, Antoniazzi Giovanni, Arcidiacono Paolo Giorgio, Aresu Gianfranco, Armillotta Michele, Aterini Stefano, Auriemma Laura, Bandierini Alberto, Barabino Arrigo, Barbar Michail, Barbaresi Enrico, Barbieri Cristina, Barcellona Vincenzo, Di Rollo Daniela, Doria Elisabetta Ada Vittoria, Trombetta Luisa, Valvassori Bolgè Giovanna Adele Maria, Verzì Placido, Visco Nicola, Visconti Salvatore, in solido (ma considerando le tre eredi di Mariano Antonelli come un unico debitore solidale), alla rifusione in favore della Presidenza del consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 15.582 oltre spese prenotate a debito; (-) condanna Agostini Geo, Alessi Alessio, Allibardi Pierluigi, Allievi Elisabetta, Alunni Gaggioli Alessandro, Amadori Oriana, Ametrano Luigi, Antonelli Aida, Antonelli Raffaella, Antoniazzi Giovanni, Arcidiacono Paolo Giorgio, Aresu Gianfranco, Armillotta Michele, Aterini Stefano, Auriemma Laura, Bandierini Alberto, Barabino Arrigo, Barbar Michail, Barbaresi Enrico, Barbieri Cristina, N.R.G.: 26979/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Barcellona Vincenzo, Di Rollo Daniela, Doria Elisabetta Ada Vittoria, Trombetta Luisa, Valvassori Bolgè Giovanna Adele Maria, Verzì Placido, Visco Nicola, Visconti Salvatore, in solido(ma considerando le tre eredi di Mariano Antonelli come un unico debitore solidale), al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri della somma di euro 7.791 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo u