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Ordinanza — n. 30136/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses jurisdiction regulation appeal due to plaintiff's withdrawal under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30136/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the jurisdiction regulation proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Kentia Food s.r.l. had initially challenged the territorial competence of the Perugia court regarding a franchise contract, arguing that exclusive forum clauses were ineffective under Articles 19 and 20 of the Civil Procedure Code. The court accepted the plaintiff's subsequent declaration of renunciation under Article 390 and, consequently, dismissed the case without addressing the merits of the jurisdictional dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, fourth comma, c.p.c.: The jurisdiction regulation proceeding is extinguished if the plaintiff withdraws the appeal, thereby precluding the court from ruling on litigation costs.

Parole chiave

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jurisdiction regulation withdrawal of appeal extinction of proceedings territorial competence franchise contract dispute risoluzione del conflitto giurisdizionale incompetenza territoriale competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

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Art. 19 c.p.c.
Art. 20 c.p.c.
19 c.p.c.), o il Tribunale di Siena (ex art. 20 c.p.c.), stante l’inefficacia della clausola concernente il preteso foro esclusivo; - la Fratelli Ciancio s.n.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391, fourth comma, c.p.c.
art. 19 c.p
art. 20 c.p
19 c.p.c.), o il Tribunale di Siena (ex art. 20 c.p.c.), stante l’inefficacia della clausola concernente il preteso foro esclusivo; - la Fratelli Ciancio s.n.c.
art. 390 c.p
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Testo completo

PDFBox: N. 647/25 R.G. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto: Regolamento di competenza – Rinuncia al ricorso - Estinzione RAFFAELE FRASCA Presidente PASQUALE GIANNITI Consigliere PASQUALINA A.P. CONDELLO Consigliere RAFFAELE ROSSI Consigliere Ud. 26.9.2025 AC Cron. R.G.N. 647/2025 SALVATORE SAIJA Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 647/2025 R.G. proposto da: KENTIA FOOD s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Anna Maria Giangiacomo come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrente - contro FRATELLI PIANCIO s.n.c. di ALBERTI DINO e ALBERTI FEDERICO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata a difesa dall’avv. Roberto Bianchi, come da procura allegata alla memoria difensiva - resistente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia recante il n. 843/2024 e pubblicata in data 9.12.2024; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.9.2025 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.

Numero registro generale 647/2025 Numero sezionale 3788/2025 Numero di raccolta generale 30136/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 N. 647/25 R.G. Rilevato che: - Kentia Food s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, sulla scorta di tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui, in riforma della sentenza di primo grado – ed in controversia concernente contratto di franchising tra le parti – era stata dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia, per essere invece competente o il Tribunale di Arezzo (ex art. 19 c.p.c.), o il Tribunale di Siena (ex art. 20 c.p.c.), stante l’inefficacia della clausola concernente il preteso foro esclusivo; - la Fratelli Ciancio s.n.c. ha resistito con memoria difensiva; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale;

Considerato che: - prima dell'odierna adunanza camerale, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; - la rinuncia è stata accettata; - nulla va disposto sulle spese di lite, atteso che l’accettazione della controricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.; - il giudizio di regolamento va pertanto dichiarato estinto per rinuncia, come pure richiesto dal Procuratore Generale; p. q. m. la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di regolamento di competenza.

Numero registro generale 647/2025 Numero sezionale 3788/2025 Numero di raccolta generale 30136/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 N. 647/25 R.G. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, il giorno 26.9.2025. Il Presidente Raffaele Frasca Numero registro generale 647/2025 Numero sezionale 3788/2025 Numero di raccolta generale 30136/2025 Data pubblicazione 14/11/2025