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Ordinanza — n. 30134/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court declares Tivoli jurisdiction over revocatory action, rejecting incomplete forum objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30134/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for jurisdictional regulation admissible and granted the request to transfer the case to the Tivoli Tribunal. The lower court had incorrectly ruled that Tivoli lacked jurisdiction, relying solely on the defendants' residence in Nuoro while ignoring the alternative forum rules for revocatory actions. The Court held that the objection was incomplete because it failed to consider the place where the professional activity generating the debt occurred in Rome, which also establishes jurisdiction under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 18, primo comma, c.p.c.; Art. 20 c.p.c.: In revocatory actions under Art. 2901 c.c., the objection of territorial incompetence must address both the general forum of the defendant and the forum of the place where the obligation was performed, as these are alternative connecting factors.

Parole chiave

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revocatory action territorial jurisdiction Civil Procedure Code forum selection incomplete objection professional activity alternative connecting factors motivi di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 18, primo comma, c.p.c.
quello del foro generale delle persone fisiche, ex art. 18, primo comma,c.p.c., essendo essi residenti nel circondario del Tribunale di Nuoro; 2)quello del foro in cui è sorta l’obbligazione ex art.
Art. 20 c.p.c.
18, primo comma,c.p.c., essendo essi residenti nel circondario del Tribunale di Nuoro; 2)quello del foro in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c., giacché l’attività professionale in loro favore era stata svolta dall’avv.
Art. 42 c.p.c.
Art. 2901 c.c.
1143/23 R.G., vertent e tra Nicola Staniscia contro Giuliana C avassa, nonché Davide ed Antonio Fabriani, avent e ad oggetto l’ azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
art. 2901 c.c
1143/23 R.G., vertent e tra Nicola Staniscia contro Giuliana C avassa, nonché Davide ed Antonio Fabriani, avent e ad oggetto l’ azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
art. 42 c.p
art. 20 c.p
18, primo comma,c.p.c., essendo essi residenti nel circondario del Tribunale di Nuoro; 2)quello del foro in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c., giacché l’attività professionale in loro favore era stata svolta dall’avv.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1594/2020
altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili” (Cass. n. 1594/2020; conf.
Cass. n. 7377/1993
Cass. n. 7377/1993; Cass.
Cass. n. 2307/1988
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 4063/2025 R.G. proposto STANISCIA NICOLA, rappresentat o e difes o dal l’avv. Saverio Cosi , come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro FABRIANI ANTONIO, CAVASSA GIULIANA e FABRIANI DAVIDE , rappresentati e difesid a ll’avv. Giovanni Marcangeli , che la rappresenta e difende come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti - resistent i – con l’intervento di PROIETTI MARIA RITA, rappresentatae difesa dall’avv.

Gina Tralicci come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti N. 4063/25R.G. - interveniente – avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli pubblicata il 5 . 2 .202 5 , resa nel procedimento iscritto al N. 1143/2023 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.9.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; Rilevato che -con l ’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Tivoli - ne l procediment o N. 1143/23 R.G., vertent e tra Nicola Staniscia contro Giuliana C avassa, nonché Davide ed Antonio Fabriani, avent e ad oggetto l’ azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. de ll’atto di donazione del 26.3.2004, con cui la prima aveva donato al proprio figlio Davide un immobile sito in Nuoro - ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dai convenuti e dichiarato la competenza delTribunale di Roma,nel cui circondario s’era svolta l’attività professionale da cui era derivato il credito a cui tutela era stata svolta l’azione pauliana, assegnando il termine per la riassunzione; - avverso detta ordinanza , Nicola Staniscia ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione sulla scorta di formali due motivi; - Giuliana Cavassa, nonché Davide ed Antonio Fabriani resistono con memoria difensiva; - ha depositato memoria difensiva anche Maria Rita Proietti, cliente già assistita dall’avv.

Nicola Staniscia nel procedimento in cui si formò il relativo credito quale distrattario, e pure intervenuta nel giudizio N. N. 4063/25R.G. 1143/23 R.G. dinanzi al Tribunale di Tivoli a tutela delle proprie ragioni, distinte da quelle del predetto, sostanzialmente aderendo al proposto ricorso per regolamento di competenza e chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale tiburtino; - il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso; -il ricorrente e i resistenti hanno depositato memoria; Considerato che -preliminarmente, si osserva che il ricorso deve ritenersi ammissibile a norma dell’art. 42 c.p.c., perché il provvedimento impugnato regola definitivamente la competenza, declinandola; -sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione dei resistenti circa la pretesa nullità della procura speciale conferita all’avv.

Cosi, giacché essa – pur denominata “delega”, nonché priva di data – deve comunque ritenersi valida perché inequivocamente riferita al conferimento dell’ius postulandiper la proposizione del regolamento che occupa; -i n particolare, all’uso del verbo “delega” segue l’espressa precisazione “a promuovere istanza per regolamento necessario di competenza”e tale espressione necessariamente postula il conferimento del ministero di difensore, giacché il “promuovere” sottende lo svolgimento della relativa attività professionale; - ciò posto, il proposto regolamento – basato, ad onta di formali due motivi, su un’unica articolata censura -è fondato e va accolto, nei termini di cui appresso;

N. 4063/25R.G. - infatti, i convenuti nel giudizio a quo contest arono la competenza del Tribunale di Tivoli in relazione a due specifici profili:

1) quello del foro generale delle persone fisiche, ex art. 18, primo comma,c.p.c., essendo essi residenti nel circondario del Tribunale di Nuoro; 2)quello del foro in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c., giacché l’attività professionale in loro favore era stata svolta dall’avv. Staniscia dinanzi al Tribunale e alla Corte d’appello di Roma; -l’adito Tribunale tiburtino ha conseguentemente ritenuto la competenza del Tribunale di Roma, evidenziando che parte attrice non aveva addotto elementi idonei a giustificare il radicamento della causa dinanzi a sé, né risultavano elementi idonei a tanto ritenere; - tuttavia, la sollevata eccezione di incompetenza per territorio derogabile, come correttamente evidenziato dal ricorrente, era da considerare senz’altro incompleta, giacché l’eccezione non aveva attinto né il foro del domiciliodei convenuti, ex art. 18, primo comma, c.p.c., né il foro del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita, ex art. 20 c.p.c.; -è noto, infatti, che “ l a competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni N. 4063/25R.G. altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili” (Cass. n. 1594/2020; conf.

Cass. n. 7377/1993; Cass. n. 2307/1988); - per tali ragioni, dunque, il Tribunale di Tivoli non avrebbe potuto declinare la propria competenza, stante l’indubbia incompletezza e, dunque, l’inammissibilità dell’eccezione in parola; - i n definitiva, va dichiarata la competenza del Tribunale di Tivoli , con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione; -le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei resistenti, in solido, mentre possono integralmente compensarsi nei rapporti tra questi ultimi e l’interveniente;

P.Q.M la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli, con termine di tre mesi per la riassunzione; condanna i resistenti alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generaliin misura del 15%, oltre accessori di legge . Compensa le spese nei rapporti tra i resistenti e Maria Rita Proietti. Così deciso in Roma, nella camera